Stop a nuove zone edificabili in Ticino

Pubblicato il: 15.05.2019 | Diritto pubblico | Avv. Luca Beretta Piccoli

Dall’inizio del mese di maggio scorso, e fino a quando l’Autorità cantonale avrà adottato l’adattamento del Piano direttore alle nuove norme della LPT entrate in vigore nel 2014, e il Consiglio federale lo avrà in seguito approvato, vige in Ticino il divieto assoluto di nuovi azzonamenti. La messa in atto del nuovo diritto federale avrà conseguenze importanti sui Piani regolatori, e quindi sui Comuni e i proprietari fondiari.

Come di recente ha riportato anche la stampa, il 1° maggio di quest’anno è scaduto il termine di 5 anni imposto ai Cantoni per adattare i loro piani direttori (PD) alle nuove disposizioni della Legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT) approvate dal popolo svizzero nel 2013 ed entrate in vigore il 1° maggio 2014.

Poiché il nostro Cantone (al pari di quelli di Glarona e Obvaldo) non ha rispettato tale termine, fino all’approvazione da parte del Consiglio federale dell’adattamento (in corso) del PD, in Ticino non è pertanto più ammessa la delimitazione di nuove zone edificabili (art. 38a cpv. 3).

Va ad ogni modo notato che tale possibilità era preclusa già dall’entrata in vigore della revisione della LPT (art. 38 cpv. 2), con però alcune eccezioni (nuovi azzonamenti compensati con dezonamento di almeno la stessa superficie, delimitazione di zone per utilizzazioni pubbliche relative ad infrastrutture molto importanti e urgenti, ecc.; vedi art. 52a dell’Ordinanza, OPT), oggi non più date.

Secondo il nuovo art. 8a cpv. 1 LPT il PD deve indicare in particolare “le dimensioni complessive delle superfici insediative, la loro distribuzione nel Cantone e le misure atte a garantire il coordinamento regionale della loro espansione” (lett. a); “le misure volte ad assicurare il coordinamento fra gli insediamenti e i trasporti, nonché un'urbanizzazione razionale che permetta di risparmiare superfici” (lett. b); “le misure finalizzate a uno sviluppo degli insediamenti centripeto e di elevata qualità” (lett. c); “le misure volte ad assicurare la conformità delle zone edificabili alle condizioni di cui all'articolo 15” (lett. d); ecc..

Quest’ultima norma stabilisce che “le zone edificabili vanno definite in modo da soddisfare il fabbisogno prevedibile per 15 anni” (cpv. 1; principio già vigente, ma ora reso rigorosamente vincolante); “le zone edificabili sovradimensionate devono essere ridotte” (cpv. 2); “l'ubicazione e le dimensioni delle zone edificabili vanno coordinate al di là dei confini comunali … in particolare occorre conservare le superfici per l'avvicendamento delle colture e rispettare la natura e il paesaggio” (cpv. 3); “un terreno può essere assegnato a una zona edificabile [solo, ed in particolare] se ... [oltre che “idoneo all’edificazione”] “sarà prevedibilmente necessario all'edificazione, urbanizzato ed edificato entro 15 anni, anche in caso di sfruttamento coerente delle riserve interne d'utilizzazione delle zone edificabili esistenti” (cpv. 4 lett. a e b).

Dopo che l’Ufficio federale ha accertato che il Ticino (contrariamente a quanto precedentemente annunciato dall’Autorità cantonale) dispone di zone edificabili sovradimensionate secondo i parametri federali, il Consiglio di Stato ha adottato le nuove schede R1, R6 e R10 del PD, intese ad attuare i nuovi disposti federali, il 27 giugno 2018.

La prima (scheda R1, Modello territoriale cantonale) indica in particolare le prognosi di crescita della popolazione agli orizzonti 2030 (+ 46'000 abitanti) e 2040 (+ 66'000) e dei posti di lavoro all’orizzonte 2040 (+39'000), e le relative ripartizioni nei vari agglomerati e rispettive aree di influenza, stabilendo poi gli indirizzi per lo sviluppo territoriale per i singoli “spazi funzionali” (“il centro e il suburbano”, “il periurbano” e “il retroterra e la montagna”).

La seconda (scheda R6, Sviluppo degli insediamenti e gestione delle zone edificabili) stabilisce quindi le “misure” per attuare tali indirizzi, intesi a in particolare a “sfruttare le zone edificabili in vigore” e “adeguare il dimensionamento delle zone edificabili”, disponendo a carico dei Comuni i seguenti compiti (da adempiere entro i seguenti ristretti termini, tutti a decorre dall’entrata in vigore della scheda):

  • verifica del dimensionamento delle zone edificabili dei PR, con tabella della contenibilità e del compendio dello stato dell’urbanizzazione, da allestire secondo i (rigorosi) parametri stabiliti dal Consiglio di Stato sulla base delle direttive federali (1 anno)
  • adozione immediata di misure di salvaguardia della pianificazione (zone di pianificazione) nei Comuni con zone edificabili sovradimensionate
  • elaborazione del programma d’azione comunale per lo sviluppo centripeto di qualità (3 anni)
  • adattamento dei PR in base a tale programma (5 anni)
  • ecc.;

compiti assortiti di varie sanzioni in caso di inadempimento.

La scheda R6 è stata impugnata dinanzi al Gran Consiglio da oltre 50 Comuni e Enti regionali di sviluppo, oltre che dall’Associazione Comuni Ticinesi (vedi Messaggio 7616 del 19.12.2018); che contestano in particolare gli oneri e le tempistiche posti a carico dei Comuni; chiedono che i compiti imposti dalle nuove disposizioni federali (a parte quello della verifica del dimensionamento delle zone edificabili comunali, da svolgere da parte del Consiglio di Stato) vengano attuati a livello regionale (e non, quindi, di ogni singolo Comune) tramite una ulteriore fase dei Programmi di agglomerato (PA), da trasporre poi nel PD stesso, con facoltà di ricorso al Gran Consiglio; e chiedono altresì che gli oneri espropriativi determinati dalle misure da adottare vengano assunti dall’Autorità cantonale (che ha approvato i PR in vigore) o per lo meno a livello regionale.

Il Consiglio di Stato (vedi Messaggio citato) si è opposto alle domande formulate nei ricorsi, preannunciando però lo stanziamento di un credito di 5 Mio CHF e l’istituzione di un sistema di compensazione per fare fronte agli indennizzi degli eventuali dezonamenti e/o riduzioni delle potenzialità edificatorie che dovessero dare origine a indennità per espropriazione materiale.

Si può ipotizzare che il Parlamento si pronuncerà sui ricorsi entro la fine del corrente anno. Dovrà poi seguire l’approvazione del Consiglio federale delle schede del PD come scaturiranno da tale procedura.

Il Gran Consiglio è chiamato a pronunciarsi su un tema molto importante, in particolare per i Comuni: quello delle modalità e degli enti e livelli istituzionali competenti per attuare i compiti stabiliti dalle nuove norme della LPT risp. per decidere le relative controversie. Pur nei rigorosi limiti del diritto federale, esso è inoltre chiamato ad esprimersi anche sui parametri stabiliti dal Consiglio di Stato per determinare la contenibilità dei PR.

Quanto alle concrete conseguenze (quantitative) - considerato il sovradimensionamento delle zone edificabili in Ticino - della messa in atto delle nuove disposizioni sul piano cantonale, le stesse non sono ancora state chiarite. I Comuni ricorrenti hanno ipotizzato l’obbligo di ridurre nel complesso le zone edificabile esistenti nell’ordine di centinaia di migliaia di mq; il Consiglio di Stato non ha però dato alcuna indicazione in merito.

Pure tutte da chiarire sono le conseguenze finanziarie dei futuri dezonamenti e/o riduzioni delle potenzialità edificatorie. La tematica è assai complessa, e andrà valutata in funzione delle specificità di ogni singola fattispecie; vi è ad ogni modo fondato motivo per ritenere che la dotazione del fondo proposta dal Consiglio di Stato sia ampiamente insufficiente per far fronte a tali oneri.

Avv. Luca Beretta Piccoli

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