Blocco cantieri sotto la lente del civilista
L’attuale situazione di incertezza conseguente al decreto con cui il Consiglio di Stato, in ragione della nota emergenza sanitaria, ha deciso per il blocco di tutti i cantieri ticinesi che non rispondono a determinati requisiti di sicurezza e salubrità, solleva numerosi e legittimi quesiti, tanto per i committenti quanto per gli appaltatori. Nel presente articolo, senza pretesa di esaustività, verranno trattati alcuni di essi.
Per quanto attiene, anzitutto, ai contratti d’appalto con obbligazioni a scadenza fissa – ad esempio contemplanti una determinata data per la consegna dell’opera da parte dell’appaltatore o scadenze intermedie, dipendenti dallo stato di avanzamento dei lavori, per il pagamento degli acconti da parte del committente – è ragionevole presuppore che, nella stragrande maggioranza dei casi, gli inevitabili ritardi originati dalla risoluzione citata in ingresso porteranno le parti, senza strascichi giudiziari, a rinegoziare i termini contrattuali originari nel solco della buona fede.
Ciò detto, non si può d’altro canto escludere a priori che – in percentuale senz’altro minore, ma non per questo trascurabile – taluni appaltatori, o anche committenti, si troveranno confrontati alla necessità, terminato questo stato di emergenza senza precedenti, di riorientare le proprie priorità operative nel senso di abbandonare (o quantomeno accantonare) alcuni progetti a favore di altri, magari sensibilmente più lucrativi o per i quali l’investimento iniziale, sia esso in materiali o nel reperimento di crediti, impone una oltremodo rapida definizione e conclusione.
Nei contratti stesi con maggiore perizia, sarà verosimilmente reperibile una cosiddetta clausola di forza maggiore, la quale permette a entrambe le parti, ma più spesso all’appaltatore soltanto, di liberarsi dalla propria prestazione contrattuale senza incorrere in richieste di risarcimento danni da parte del partner contrattuale. È lecito presumere, non da ultimo sulla base delle più recenti opinioni dottrinali, che tra le circostanze straordinarie evocate in questa clausola sarà sussumibile anche l’evento in discussione. Va tuttavia evidenziato, per completezza, che le clausole di forza maggiore sono spesso operanti unicamente in presenza di una tempestiva notifica dell’esistenza – presunta e asserita – di un evento di, per l’appunto, forza maggiore, ovvero di una contingenza tale da rendere oggettivamente impossibile l’adempimento del contratto. Incomberà pertanto alla parte che intende prevalersene agire con solerzia e accuratezza, pena il rischio di vedersi opporre dalla controparte la validità del contratto d’appalto in applicazione del principio pacta sunt servanda.
Per contro, qualora le parti non avessero previsto alcuna disposizione contrattuale similare o finanche in difetto, come spesso accade per gli appalti di entità contenuta, di un contratto scritto, gli articoli 377 e 378 CO offrono anch’essi – al committente e, in subordine, all’appaltatore – la possibilità di recedere dal contratto rispettivamente quella di dichiarare il medesimo risolto e quindi non più vincolante. Entrambi i disposti – però e a differenza della precitata clausola di forza maggiore nella sua formulazione usuale – non sono immuni da conseguenze di carattere economico per il committente (il quale, incombe sottolinearlo, può finanche essere l’appaltatore generale per rispetto a un suo subappaltatore): l’art. 377 CO, infatti, obbliga quest’ultimo a tenere indenne l’appaltatore, in caso di recesso, “del lavoro già fatto e d’ogni danno” così come, allo stesso modo, l’art. 378 CO prevede un obbligo di pagamento della mercede per il lavoro già svolto e, a talune condizioni, anche il risarcimento di eventuali danni.
Va pure sottolineato che, del pari, anche un’impossibilità meramente soggettiva (e non, quindi, oggettiva come nell’ambito di applicazione della clausola di forza maggiore) di portare a compimento l’opera da parte dell’appaltatore può – a seconda delle circostanze e soprattutto in assenza di una colpa specifica – liberare quest’ultimo da eventuali responsabilità legate alla sua inadempienza contrattuale. L’onere di dimostrare l’esistenza, nel caso concreto, di un’impossibilità soggettiva incombe alla parte che intende avvalersene ed è quindi consigliabile che la stessa si adoperi tempestivamente per raccogliere e documentare alla controparte tutti i dati e le informazioni necessari a comprovare l’inattuabilità delle sue obbligazioni contrattuali.
In regime di norma SIA, segnatamente della norma SIA 118, l’art. 59 sembrerebbe contemplare un interessante possibilità per l’appaltatore di richiedere al committente una retribuzione supplementare. Questo disposto è infatti applicabile quando circostanze straordinarie, per esempio misure restrittive delle autorità, che erano impossibili da prevedere o sono state escluse dalle premesse contrattuali, impediscono o rendono particolarmente difficile l’esecuzione dell’opera. D’altro canto, l’art. 59 non è invocabile se la chiusura temporanea del cantiere – e i relativi, maggiori costi – sono invero imputabili a motivi congiunturali, tra i quali la dottrina più autorevole annovera, inter alia, anche eventi di carattere politico-giuridico e, soprattutto, naturali (art. 61 norma SIA 118). A mente di chi scrive, le circostanze attuali parrebbero maggiormente aderenti alla fattispecie contemplata dall’art. 59 norma SIA 118, siccome la loro natura straordinaria è innegabile; d’altro canto, non si può omettere di considerare che tra gli eventi congiunturali ci cui all’art. 61 vanno tenuti in conto anche quelli naturali. Vi è quindi un’incertezza quo all’applicazione di un disposto piuttosto che dell’altro e soltanto la futura giurisprudenza potrà, se del caso, fornire le necessarie risposte.
È infine importante sottolineare che il fallimento di una delle parti al contratto d’appalto non dà diritto all’altra parte di recedere unilateralmente dal medesimo, rispettivamente non comporta l’annullamento automatico del negozio giuridico interessato; l’obbligazione contrattuale della fallita, sia essa il compimento dell’opera o il pagamento della mercede, passa infatti ex lege all’amministrazione del fallimento, la quale ne deciderà il destino. La validità di clausole contrattuali che, in caso di fallimento di una parte contrattuale, permettono all’altra di rescindere unilateralmente la relazione contrattuale è attualmente dibattuta in dottrina.
Avv. Michele Bernasconi