			<rss version="2.0"><channel><title>TEAM LEGAL - RSS</title><link>https://www.teamlegal.ch</link><description>TEAM LEGAL - RSS</description><copyright>(c) TEAM LEGAL</copyright><item><title>Nuova struttura organizzativa</title><description>Care/i clienti,&amp;nbsp;

abbiamo il piacere di informarvi che, a partire dal 1&amp;deg; luglio 2024, i nostri studi legali e notarili, segnatamente lo studo legale TEAM LEGAL SA e lo studio notarile RESPINI JELMINI BERETTA PICCOLI da un canto e lo studio&amp;nbsp;legale notarile Sulser Jelmini Padlina e Partner dall&amp;#39;altro, si riuniranno in una nuova struttura, per quanto attiene le pratiche legali TEAM LEGAL SA e per quelle notarili RESPINI JELMINI MAZZOLA BERETTA PICCOLI.&amp;nbsp;
</description><link>https://www.teamlegal.ch/art_Nuova+struttura+organizzativa_Diritto+pubblico_144.html</link><author>TEAM LEGAL</author><pubDate>Wed, 26 Jun 2024 10:19:00 +0200</pubDate></item><item><title>Gianluca Jelmini, avvocato</title><description>Gianluca Jelmini opera principalmente nell&amp;rsquo;ambito del diritto penale (procedura, penale minorile ed esecuzione pena), della pianificazione del territorio e dell&amp;rsquo;edilizia, nonch&amp;eacute; del contenzioso civile di natura contrattuale.

Svolge inoltre l&amp;rsquo;attivit&amp;agrave; di Giudice istruttore presso la Regione Giudici istruttori 3 nell&amp;rsquo;ambito delle inchieste penali o amministrative di competenza della Giustizia militare (istruzione preparatoria o assunzione preliminare delle prove).


	Studi e ammissione a ordini professionali

	2023 Corso in magistratura forense (Forensics I), Staatsanwaltsakademie, Universit&amp;agrave; di Lucerna
	
	2019 Laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza presso l&amp;rsquo;Universit&amp;agrave; degli Studi dell&amp;rsquo;Insubria (Como) e Universit&amp;agrave; di Berna
	
	2022 Brevetto d&amp;rsquo;avvocato della Repubblica e Cantone Ticino
	
	Membro dell&amp;rsquo;Ordine degli Avvocati del Cantone Ticino (OATI)
	
	Membro della Federazione Svizzera degli Avvocati (FSA)
	&amp;nbsp;
	
	Esperienze professionali
	dal 2022 avvocato presso SJPLaw, Lugano e Mendrisio
	
	dal 2024 Giudice Istruttore presso Giustizia Militare (GR GI3)
	
	dal 2020 membro della Giustizia Militare (GM)
	
	2023 Alunnato notarile presso Ufficio del registro fondiario (Lugano) e di commercio (Biasca)
	
	2020 Alunnato giudiziario presso la Magistratura dei minorenni (MM)
	
	2020 Alunnato giudiziario presso l&amp;rsquo;Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi (GPC)
	
	2021 Alunnato giudiziario presso la Pretura di Mendrisio Sud
	
	2019/2021 Praticante legale e notarile presso lo Studio legale e notarile Sulser Jelmini Padlina e Partner, Lugano e Mendrisio (SJPLaw)
	
	Partecipazioni in associazioni professionali e non
	dal 2021 Membro e revisore Circolo degli Ufficiali della Giustizia militare (CUG)
	
	dal 2014 Monitore e Coach scherma presso Associazione Lugano Scherma e dal 2021 anche presso Associazione Bellinzona Scherma
	
	Gi&amp;agrave; Vicepresidente dall&amp;rsquo;Associazione Giuristi Praticanti del Canton Ticino (AGP)
	
	Gi&amp;agrave; membro di comitato presso Associazione Lugano Scherma
	
	Gi&amp;agrave; Vicepresidente/Presidente dell&amp;rsquo;Associazione Studenti Ticinesi a Berna (STIB)
	
	Lingue
	Si esprime correntemente e opera in italiano, tedesco, francese, spagnolo e inglese.
	


Aree di expertise:
</description><link>https://www.teamlegal.ch/art_Gianluca+Jelmini%2C+avvocato_Associati_143.html</link><author>TEAM LEGAL</author><pubDate>Tue, 25 Jun 2024 16:32:00 +0200</pubDate></item><item><title>Alfio Mazzola, avvocato e notaio</title><description>Alfio Mazzola svolge principalmente l&amp;rsquo;attivit&amp;agrave; di pubblico notaio in ambito immobiliare, successorio e commerciale.

Opera inoltre in qualit&amp;agrave; di avvocato nei settori della contrattualistica, del diritto successorio e dei diritti reali.


	Studi e ammissione a ordini professionali

	1996 Laurea in diritto cum laude presso l&amp;rsquo;Universit&amp;agrave; di Berna
	
	1999 Brevetto d&amp;rsquo;avvocato della Repubblica e Cantone Ticino, membro dell&amp;rsquo;Ordine degli avvocati del Cantone Ticino (OATi)
	
	2001 Brevetto di notaio della Repubblica e Cantone Ticino, membro dell&amp;rsquo;Ordine dei notai del Cantone Ticino (OdNTi)
	
	Esperienze professionali
	1997 - 1999 Pratica legale presso lo Studio legale e notarile Sulser &amp;amp; Jelmini
	
	1997 Alunnato giudiziario presso la Pretura di Mendrisio-Nord
	
	dal 1999 Avvocato presso lo Studio legale e notarile Sulser &amp;amp; Jelmini (dal 2016 Sulser Jelmini Padlina e Partner)
	
	2001 - 2016 Presidente-supplente presso l&amp;rsquo;Autorit&amp;agrave; Regionale di Protezione 8 (Lugano-Est)
	
	dal 2002 Notaio presso lo Studio legale e notarile Sulser &amp;amp; Jelmini (dal 2016 Sulser Jelmini Padlina e Partner)
	
	2004 - 2016 Presidente-supplente presso l&amp;rsquo;Autorit&amp;agrave; Regionale di Protezione 3 (Lugano-Ovest)
	
	Partecipazione in associazioni professionali e non
	Membro della Commissione per il notariato della Repubblica e Cantone Ticino
	
	Membro della Commissione di ricorso sulla magistratura della Repubblica e Cantone Ticino
	
	Membro del Tribunale di ricorso della Swiss Football League (SFL)
	
	Membro della Commissione giuridica del Movimento Scout Svizzero (MSS)
	
	Membro della rete di notai UniNot
	
	Passate partecipazioni in associazioni professionali e non
	Presidente del Consiglio dell&amp;rsquo;Ordine dei Notai del Cantone Ticino
	
	Membro del Consiglio della magistratura della Repubblica e Cantone Ticino
	
	Membro del Consiglio di fondazione della Fondazione Notariato Svizzero
	
	Lingue
	Si esprime correntemente e opera in italiano, tedesco, francese e inglese.
	


Aree di expertise:
</description><link>https://www.teamlegal.ch/art_Alfio+Mazzola%2C+avvocato+e+notaio_Partners_142.html</link><author>TEAM LEGAL</author><pubDate>Tue, 25 Jun 2024 16:19:00 +0200</pubDate></item><item><title>Gianluca Padlina, avvocato</title><description>Gianluca Padlina assiste la nostra clientela nell&amp;rsquo;ambito del diritto amministrativo, in particolare nei settori del diritto edilizio e della pianificazione del territorio, delle commesse pubbliche e del diritto ambientale.

Dal 2023 &amp;egrave; deputato al Gran Consiglio del Cantone Ticino, ove opera prevalentemente all&amp;rsquo;interno delle Commissioni parlamentari della pianificazione del territorio e dell&amp;rsquo;energia.


	Esperienze professionali

	2008 Licenza in diritto cum laude presso l&amp;rsquo;Universit&amp;agrave; di Zurigo
	
	2008 Alunnato giudiziario presso il Tribunale Cantonale Amministrativo (TRAM)
	
	2009 Pratica legale presso lo Studio legale e notarile Sulser &amp;amp; Jelmini e presso lo Studio legale e notarile Avv. Gabriele Padlina
	
	2010 Brevetto di avvocato della Repubblica e Cantone Ticino
	
	dal 2010 Avvocato presso lo Studio legale e notarile Sulser &amp;amp; Jelmini
	
	dal 2013 Membro della Giustizia militare e Giudice istruttore presso il Tribunale militare 8
	
	2014 Certificate of Advanced Studies (CAS) in Forensics presso l&amp;rsquo;Universit&amp;agrave; di Lucerna
	
	dal 2016 cotitolare dello Studio legale Sulser Jelmini Padlina e Partner
	
	Attivit&amp;agrave; pubbliche e diverse
	dal 2023 Deputato in Gran Consiglio ticinese - Il Centro
	
	dal 2014 Delegato all&amp;rsquo;Assemblea della Federazione Svizzera degli Avvocati (FSA)
	
	dal 2019 al 2021 Presidente dell&amp;rsquo;Ordine degli Avvocati del Cantone Ticino (OATI)
	
	dal 2013 al 2021 Membro del Consiglio dell&amp;#39;Ordine degli Avvocati del Cantone Ticino (OATI)
	
	dal 2019 Membro della Commissione beni culturali del Comune di Mendrisio
	
	dal 2009 Consigliere Comunale della Citt&amp;agrave; di Mendrisio, membro della Commissione della Gestione e della Commissione della pianificazione
	
	dal 2017 Presidente della Sezione di Mendrisio e membro del Consiglio Direttivo della Camera Ticinese dell&amp;rsquo;Economia Fondiaria (CATEF)
	
	dal 2014 al 2021 Membro del Comitato di Fondazione del Centro di Studi Bancari
	
	Gi&amp;agrave; Presidente di Generazione Giovani, movimento giovanile PPD Ticino
	
	Gi&amp;agrave; Presidente dell&amp;rsquo;Associazione degli Studenti Ticinesi a Zurigo (ASTAZ), ora socio onorario
	
	Gi&amp;agrave; Presidente del Circolo Giovani Giuristi, ora socio onorario
	
	Gi&amp;agrave; Delegato dell&amp;rsquo;Universit&amp;agrave; di Zurigo alla Conferenza degli Universitari Svizzeri (VSS)
	
	Gi&amp;agrave; Rappresentante della Facolt&amp;agrave; di Diritto nel Senato dell&amp;rsquo;Universit&amp;agrave; di Zurigo
	
	Gi&amp;agrave; Rappresentante della Facolt&amp;agrave; di Diritto nel Parlamento Studentesco dell&amp;rsquo;Universit&amp;agrave; di Zurigo (STURA)
	
	Gi&amp;agrave; Presidente del Comitato degli Studenti del Liceo di Mendrisio
	
	dal 2013 al 2015 Membro del Comitato Direttivo di Swiss Basketball
	
	Gi&amp;agrave; Membro di Comitato e Vicepresidente di Ticinobasket
	
	Gi&amp;agrave; Presidente del Mom&amp;ograve; Basket (LNB)
	
	Gi&amp;agrave; Membro di comitato del Mendrisio Basket
	&amp;nbsp;
	
	Lingue
	Si esprime correntemente e opera in italiano, tedesco, francese e inglese.
	


Aree di expertise:
</description><link>https://www.teamlegal.ch/art_Gianluca+Padlina%2C+avvocato_Partners_141.html</link><author>TEAM LEGAL</author><pubDate>Tue, 25 Jun 2024 15:59:00 +0200</pubDate></item><item><title>Claudio Sulser, avvocato</title><description>Claudio Sulser opera nell&amp;rsquo;ambito del diritto civile, in particolare nei settori del diritto bancario e finanziario, nella contrattualistica, in ambito successorio e nel diritto dello sport.

Svolge pure la sua attivit&amp;agrave; in qualit&amp;agrave; di avvocato in contenziosi civili e arbitrali.


	Studi e ammissione a ordini professionali

	1985 Laurea in diritto presso l&amp;rsquo;Universit&amp;agrave; di Zurigo.
	
	1989 Brevetto d&amp;rsquo;avvocato della Repubblica e Cantone Ticino, membro dell&amp;rsquo;Ordine degli avvocati del Cantone Ticino (OATI)
	
	Esperienze professionali
	Pratica legale presso lo studio legale e notarile avv. Camillo JELMINI, Lugano
	
	Responsabile del Servizio giuridico del CREDITO SVIZZERO (Credit Suisse) per la Svizzera italiana
	
	dal 1996 inizio dell&amp;rsquo;attivit&amp;agrave; in proprio, co-fondatore con l&amp;rsquo;avv. Angelo JELMINI dello Studio legale e notarile SULSER &amp;amp; JELMINI con uffici a Lugano e Mendrisio
	
	Principali attivit&amp;agrave; attuali
	Presidente del Consiglio d&amp;rsquo;amministrazione di BANCA ZARATTINI &amp;amp; CO. SA, Lugano
	
	Membro della Camera disciplinare per i casi di doping di Swiss Olympic
	&amp;nbsp;
	
	Principali attivit&amp;agrave; svolte nel passato
	Membro dei Consigli Comunali della Citt&amp;agrave; di Lugano e del Comune di Pregassona
	
	Presidente della Commissione Etica della FIFA (F&amp;eacute;d&amp;eacute;ration Internationale de Football Association)
	
	Presidente della Commissione disciplinare della FIFA (F&amp;eacute;d&amp;eacute;ration Internationale de Football Association)
	
	Membro della Corte di Cassazione dell&amp;rsquo;ASF (Associazione Svizzera di Football)
	
	Lingue
	Si esprime correntemente e opera in italiano, tedesco, francese e inglese.
	


Aree di expertise:
</description><link>https://www.teamlegal.ch/art_Claudio+Sulser%2C+avvocato_Partners_140.html</link><author>TEAM LEGAL</author><pubDate>Tue, 25 Jun 2024 15:26:00 +0200</pubDate></item><item><title>Angelo Jelmini, avvocato e notaio</title><description>Angelo Jelmini svolge principalmente l&amp;rsquo;attivit&amp;agrave; di pubblico notaio in ambito immobiliare e successorio.

Opera inoltre in qualit&amp;agrave; di avvocato nei settori della pianificazione del territorio e dell&amp;rsquo;edilizia, del contenzioso civile di natura contrattuale e successorio.


	Studi e ammissione a ordini professionali

	1981 Laurea in diritto magna cum laude presso l&amp;#39;Universit&amp;agrave; di Berna
	
	1984 Brevetti d&amp;#39;avvocato e di notaio della Repubblica e Cantone Ticino, membro dell&amp;#39;Ordine degli avvocati del Cantone Ticino (OATi) e dell&amp;#39;Ordine dei notai del Cantone Ticino (OdNTi)
	
	Esperienze professionali
	1982 - 1993 Collaboratore dello Studio legale e notarile avv. Camillo Jelmini, Lugano e dell&amp;rsquo;avv. Emilio Induni, Mendrisio
	
	dal 1994 inizio dell&amp;rsquo;attivit&amp;agrave; in proprio, co-fondatore nel 1996 dello Studio legale e notarile Sulser &amp;amp; Jelmini e nel 2015 dello Studio legale e notarile Sulser Jelmini Padlina e Partner con uffici a Lugano e Mendrisio
	
	Attivit&amp;agrave; pubbliche e diverse
	Gi&amp;agrave; municipale della Citt&amp;agrave; di Lugano, Titolare del Dicastero Sviluppo territoriale (Divisioni della Pianificazione, Ambiente e Mobilit&amp;agrave; e dell&amp;#39;Edilizia privata)
	
	Gi&amp;agrave; presidente del CdA di Banca Raiffeisen Lugano
	
	Membro del Consiglio Direttivo di EspaceSuisse-TI, gi&amp;agrave; ASPAN-TI, sezione ticinese dell&amp;rsquo;Associazione Svizzera per la Pianificazione del Territorio EspaceSuisse
	
	Presidente del Consiglio di Fondazione di Opera Charitas, Membro del Consiglio di Fondazione dell&amp;#39;Istituto Elvetico e della Culla Arnaboldi, Consigliere di Amministrazione di diverse altre societ&amp;agrave; e fondazioni
	&amp;nbsp;
	
	Lingue
	Si esprime correntemente e opera in italiano, tedesco, francese e inglese.
	


Aree di expertise:
</description><link>https://www.teamlegal.ch/art_Angelo+Jelmini%2C+avvocato+e+notaio_Partners_139.html</link><author>TEAM LEGAL</author><pubDate>Tue, 25 Jun 2024 14:37:00 +0200</pubDate></item><item><title>Michelle Aleo, avvocato</title><description>Michelle Aleo assiste la nostra clientela nell&amp;rsquo;ambito del diritto pubblico, in particolare nei settori del diritto edilizio, della pianificazione del territorio e del diritto amministrativo generale.

Fornisce inoltre consulenza nell&amp;rsquo;ambito del diritto penale, assistenza sin dalla prima ora e patrocinio di accusatori privati nonch&amp;eacute; negli ambiti di diritto civile.

&amp;Egrave; entrata a far parte del nostro Studio nel 2023, dopo aver effettuato un&amp;rsquo;esperienza in qualit&amp;agrave; di avvocato presso un altro Studio.


	Esperienze professionali

	Nel 2022 ha lavorato come segretario assessore presso la Pretura del distretto di Leventina, Faido e presso la Pretura penale, Bellinzona.
	
	Nel 2023 ha esercitato la professione di avvocato presso lo Studio legale e notarile Perucchi-Baggi, Lugano, avendovi precedentemente svolto la pratica legale e notarile nel 2021.
	
	Nel 2020 ha svolto vari periodi di alunnato giudiziario e amministrativo presso la Pretura di Blenio, al Tribunale penale cantonale e presso il servizio giuridico della Polizia Cantonale.
	
	Percorso di studi
	Nel 2022 ha conseguito il brevetto d&amp;rsquo;avvocato nel Cantone Ticino.
	
	Nel 2019 si &amp;egrave; laureata in diritto presso l&amp;rsquo;Universit&amp;agrave; di Losanna, ottenendo il Master in diritto, scienze criminali, menzione magistratura.
	
	Membership
	Dal 2021 al 2023 ha ricoperto la carica di Presidente dell&amp;rsquo;Associazione Giuristi Praticanti del Cantone Ticino, di cui &amp;egrave; stata membro di Comitato dal 2020.
	
	Dal 2020 &amp;egrave; consigliera comunale nel Comune di Serravalle.
	

</description><link>https://www.teamlegal.ch/art_Michelle+Aleo%2C+avvocato_Associati_138.html</link><author>TEAM LEGAL</author><pubDate>Sat, 27 Jan 2024 11:35:00 +0100</pubDate></item><item><title>Il contratto di ritiro dellâ€™opposizione alla domanda di costruzione: risvolti civili e penali</title><description>In materia di diritto edilizio, l&amp;rsquo;istante di una domanda di costruzione ai sensi dell&amp;rsquo;art. 4 della Legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE) si trova quotidianamente a dover far fronte a tutta una serie di problematiche che possono finanche esulare da considerazioni prettamente di natura giuridica. Tant&amp;rsquo;&amp;egrave; che, in un simil contesto, non &amp;egrave; infatti raro che ogni persona che dimostri un interesse legittimo ex art. 8 LE inter- ponga tempestiva opposizione al rilascio della licenza edilizia; e ci&amp;ograve;, a prescindere che l&amp;rsquo;opposizione sia motivata o meno...
</description><link>https://www.teamlegal.ch/art_Il+contratto+di+ritiro+dell%C3%A2%E2%82%AC%E2%84%A2opposizione+alla+domanda+di+costruzione%3A+risvolti+civili+e+penali_Diritto+procedurale%2C++esecutivo+e+fallimentare_137.html</link><author>TEAM LEGAL</author><pubDate>Sat, 06 Jan 2024 10:06:00 +0100</pubDate></item><item><title>Locazione a breve termine: sviluppi giurisprudenziali e legislativi</title><description>La digitalizzazione ha dato origine a diverse piattaforme come Airbnb o Booking.com, attraverso le quali in pochi click &amp;egrave; possibile prenotare soggiorni in camere, apparta- menti o case ovunque nel mondo...
</description><link>https://www.teamlegal.ch/art_Locazione+a+breve+termine%3A+sviluppi+giurisprudenziali+e+legislativi_Diritto+pubblico_136.html</link><author>TEAM LEGAL</author><pubDate>Sat, 06 Jan 2024 10:03:00 +0100</pubDate></item><item><title>Ipoteca legale degli artigiani o imprenditori e privilegio ex art. 841 cc</title><description>Nelle mie precedenti pubblicazioni ho diffusamente tematizzato presuppo- sti e peculiarit&amp;agrave; della procedura volta all&amp;rsquo;iscrizione a Registro fondiario (RF) dell&amp;rsquo;ipoteca legale di artigiani e impren- ditori (artt. 839 e segg. CC). Con questo ulteriore contributo intendo, per contro, offrire una breve panoramica, senza pretesa di esaustivit&amp;agrave;, sul trattamento riservato a tale ipoteca in caso di messa all&amp;rsquo;incanto del fondo gravato...
</description><link>https://www.teamlegal.ch/art_Ipoteca+legale+degli+artigiani+o+imprenditori+e+privilegio+ex+art.+841+cc_Diritto+privato_135.html</link><author>TEAM LEGAL</author><pubDate>Sat, 06 Jan 2024 10:01:00 +0100</pubDate></item><item><title>Costruire in zone esposte al rumore: sviluppi giurisprudenziali e legislativi</title><description>La quiete e l&amp;rsquo;assenza di rumori molesti sono caratteristiche importanti della qualit&amp;agrave; abitativa e insediativa. In genere, &amp;egrave; pi&amp;ugrave; difficile raggiungere tale qualit&amp;agrave; in citt&amp;agrave; e negli agglomerati, maggiormente sollecitati dal traffico e dalle attivit&amp;agrave; urbane...
</description><link>https://www.teamlegal.ch/art_Costruire+in+zone+esposte+al+rumore%3A+sviluppi+giurisprudenziali+e+legislativi_Diritto+pubblico_134.html</link><author>TEAM LEGAL</author><pubDate>Sat, 06 Jan 2024 09:58:00 +0100</pubDate></item><item><title>Ipoteche legali e novitÃ  nella giurisprudenza</title><description>L&amp;rsquo;art. 837 cpv. 1 cifra 3 del codice civile (CC), sedes materiae per quanto at- tiene all&amp;rsquo;ipoteca legale degli artigiani e imprenditori, recita che danno diritto di ottenere la costituzione di un&amp;rsquo;ipoteca legale i crediti di artigiani e imprenditori che avessero fornito materiali e lavoro, o lavoro soltanto, per una costruzione o per altre opere, per la demolizione delle stesse, il montaggio di impalca- ture, il consolidamento di scavi o lavori simili su un dato fondo, e ci&amp;ograve; sopra il fondo stesso, se il debitore &amp;egrave; il proprie- tario, un artigiano o un imprenditore, un conduttore, un affittuario o un altro titolare di diritti sul fondo...
</description><link>https://www.teamlegal.ch/art_Ipoteche+legali+e+novit%C3%83%C2%A0+nella+giurisprudenza_Diritto+privato_133.html</link><author>TEAM LEGAL</author><pubDate>Sat, 06 Jan 2024 09:55:00 +0100</pubDate></item><item><title>Il contratto dâ€™architetto</title><description>Il contratto d&amp;rsquo;architetto &amp;ndash; non specificatamente regolato, in quanto tale,
dalla legge &amp;ndash; occupa i Tribunali cantonali e federali da oltre settant&amp;rsquo;anni.
Una delle prima sentenze in merito, infatti, risale al 1962 ed &amp;egrave; stata resa 
dal Tribunale d&amp;rsquo;appello del Cantone Ticino...
</description><link>https://www.teamlegal.ch/art_Il+contratto+d%C3%A2%E2%82%AC%E2%84%A2architetto_Diritto+privato_132.html</link><author>TEAM LEGAL</author><pubDate>Sat, 06 Jan 2024 09:51:00 +0100</pubDate></item><item><title>Spese esorbitanti per la riparazione in garanzia di unâ€™opera difettosa</title><description>Il diritto di appalto &amp;egrave; caratterizzato, a differenza ad esempio del regime legale vigente in tema di compravendita, dal principio della riparazione gratuita dell&amp;rsquo;opera...
</description><link>https://www.teamlegal.ch/art_Spese+esorbitanti+per+la+riparazione+in+garanzia+di+un%C3%A2%E2%82%AC%E2%84%A2opera+difettosa_Diritto+privato_130.html</link><author>TEAM LEGAL</author><pubDate>Thu, 10 Nov 2022 14:44:00 +0100</pubDate></item><item><title>Modifica della mercede globale in ragione dellâ€™aumento dei prezzi</title><description>In special modo quello delle materie prime. &amp;ldquo;Pacta sunt servada&amp;rdquo; recita il principio: le parti - per quanto pertiene al presente articolo, committente e appaltatore e/o progettista - concludono un contratto e tale contratto getta su di loro un vincolo, le impegna nel senso che esse non possono rispettivamente potranno pi&amp;ugrave; sottrarsi ai suoi effetti, piaccia o non piaccia alle parti...
</description><link>https://www.teamlegal.ch/art_Modifica+della+mercede+globale+in+ragione+dell%C3%A2%E2%82%AC%E2%84%A2aumento+dei+prezzi_Diritto+privato_129.html</link><author>TEAM LEGAL</author><pubDate>Thu, 10 Nov 2022 14:42:00 +0100</pubDate></item><item><title>ResponsabilitÃ  del progettista</title><description>La responsabilit&amp;agrave; civilistica dell&amp;rsquo;architetto, vuoi per errori di calcolo, di misura, di allestimento del capitolato, ecc. &amp;egrave; tema ostico e, se trattata parallelamente a quella dell&amp;rsquo;impresario per i difetti d&amp;rsquo;opera che ne derivano o che potrebbero derivarne, riserva - tanto dal profilo procedurale, quanto da quello del diritto materiale - non poche difficolt&amp;agrave;...
</description><link>https://www.teamlegal.ch/art_Responsabilit%C3%83%C2%A0+del+progettista_Diritto+privato_128.html</link><author>TEAM LEGAL</author><pubDate>Thu, 10 Nov 2022 14:41:00 +0100</pubDate></item><item><title>Notifica difetti e tempestivitÃ  della medesima</title><description>Quello della notifica dei difetti nel diritto d&amp;rsquo;appalto, passaggio imprescindibile al fine di permettere al committente di validamente esercitare i propri diritti di garanzia, &amp;egrave; un tema che, nella prassi, d&amp;agrave; regolarmente adito a diatribe, contestazioni e conseguenti mal di pancia...
</description><link>https://www.teamlegal.ch/art_Notifica+difetti+e+tempestivit%C3%83%C2%A0+della+medesima_Diritto+privato_127.html</link><author>TEAM LEGAL</author><pubDate>Thu, 10 Nov 2022 14:40:00 +0100</pubDate></item><item><title>Ipoteca legale: solo una formalitÃ ?</title><description>Istituto privilegiato, a torto o a ragione, da imprenditori e artigiani quale mezzo per esercitare pressione su committenti recalcitranti a onorare richieste d&amp;rsquo;acconto, di saldo dei lavori, di prosecuzione dei medesimi, ecc., l&amp;rsquo;ipoteca legale ai sensi dell&amp;rsquo;art. 837 cpv. 3 CC &amp;ndash; o meglio, la sua annotazione in via provvisoria, il pi&amp;ugrave; delle volte per il tramite di misure d&amp;rsquo;urgenza &amp;ndash; &amp;egrave; considerata dai pi&amp;ugrave; quale esente da difficolt&amp;agrave; di sorta, quasi si trattasse, per l&amp;rsquo;appunto, di una formalit&amp;agrave;...
</description><link>https://www.teamlegal.ch/art_Ipoteca+legale%3A+solo+una+formalit%C3%83%C2%A0%3F_Diritto+privato_126.html</link><author>TEAM LEGAL</author><pubDate>Thu, 10 Nov 2022 14:38:00 +0100</pubDate></item><item><title>Blocco cantieri in periodo pandemico</title><description>L&amp;rsquo;attuale situazione di incertezza conseguente al decreto con cui il Consiglio di Stato, in ragione della nota emergenza sanitaria, ha deciso per il blocco di tutti i cantieri ticinesi che non rispondono a determinati requisiti di sicurezza e salubrit&amp;agrave;, solleva numerosi e legittimi quesiti, tanto per i committenti quanto per gli appaltatori. Nel presente articolo, senza pretesa di esaustivit&amp;agrave;, verranno trattati alcuni di essi.
</description><link>https://www.teamlegal.ch/art_Blocco+cantieri+in+periodo+pandemico_Diritto+privato_125.html</link><author>TEAM LEGAL</author><pubDate>Thu, 10 Nov 2022 14:30:00 +0100</pubDate></item><item><title>PENE CONVENZIONALI E PANDEMIA: UNA GHIGLIOTTINA PER Lâ€™APPALTATORE?</title><description>L&amp;rsquo;attuale situazione pandemica comporta, con il suo corollario di misure di sicurezza e igiene accresciuta, non pochi grattacapi tanto per la committenza quanto per le imprese edili.

Oltre ai provvedimenti in questione - le imprese edili, ma anche la committenza - sono confrontati con l&amp;rsquo;incertezza relativa alla possibile adozione, da parte della autorit&amp;agrave; cantonali e federali, di ulteriori misure limitanti l&amp;rsquo;attivit&amp;agrave; sui cantieri, segnatamente, scenario da cui muove e su cui si fonda il presente contributo, un eventuale ulteriore blocco totale dei cantieri.

Ne consegue che, nella stragrande maggioranza dei contratti d&amp;rsquo;appalto conclusi nel recente passato, la committenza ha prestato particolare attenzione e ha posto l&amp;rsquo;accento sull&amp;rsquo;adozione di clausole quali quella qui tematizzata che, quantomeno sulla carta, dovrebbero garantirle indennizzi economici in caso di sopravvenienza di ritardi nell&amp;rsquo;esecuzione delle opere appaltate.

Capita quindi di sovente, nella pratica, di incontrare clausole che sanzionano il mancato rispetto del cronoprogramma dei lavori da parte delle imprese edili con indennizzi economici - indipendenti dall&amp;rsquo;esistenza e dalla comprova, in concreto, di un effettivo danno - in favore della committenza. Tali clausole sono per l&amp;rsquo;appunto qualificabili, nella stragrande maggioranza dei casi, quali pene convenzionali ai sensi dell&amp;rsquo;art. 160 e segg. del Codice delle obbligazioni.

Scopo della pena convenzionale &amp;egrave; segnatamente quello di garantire al suo creditore - impregiudicata, nella maggior parte dei casi, la sua facolt&amp;agrave; di altres&amp;igrave; richiedere l&amp;rsquo;adempimento del contratto e, in presenza di una colpa dell&amp;rsquo;impresa edile, l&amp;rsquo;eventuale maggior danno - il pagamento di un determinato importo in ragione dell&amp;rsquo;inadempienza del debitore o della mancata osservanza da parte di quest&amp;rsquo;ultimo &amp;ldquo;del tempo o del luogo dell&amp;rsquo;adempimento&amp;rdquo; (cfr. art. 160 cpv. 2 CO) e ci&amp;ograve; a prescindere, come anticipato, dall&amp;rsquo;esigenza per il creditore di provare l&amp;rsquo;esistenza di un danno effettivo.

La committenza &amp;egrave; inoltre di frequente incline, nella prassi, a dichiarare compensata la pena convenzionale asseritamente dovutale dall&amp;rsquo;impresa edile con il residuo del corrispettivo da pagare a quest&amp;rsquo;ultima. Questo contributo si prefigge quindi di indagare se, in presenza dello scenario evocato in ingresso, tali clausole siano effettivamente operanti (leggasi giustiziabili) vis &amp;agrave; vis all&amp;rsquo;appaltatore in ritardo con il raggiungimento di scadenze intermedie o impossibilitato a ultimare l&amp;rsquo;opera entro la data prevista per la sua consegna.

Assodato che, in percentuale del tutto preponderante, le pene convenzionali sono riferite all&amp;rsquo;adempimento tempestivo da parte dell&amp;rsquo;impresa edile di scadenze intermedie e/o finali per rispetto all&amp;rsquo;esecuzione e alla consegna dell&amp;rsquo;opera appaltata, il professionista - sia esso l&amp;rsquo;appaltatore medesimo o il suo patrocinatore - avr&amp;agrave; in primo luogo a verificare se non siano dati, in specie, i presupposti per ottenere un&amp;rsquo;estensione dei termini d&amp;rsquo;adempimento previsti da contratto.

In regime di norma SIA 118, la risposta va ricercata nell&amp;rsquo;art. 98, segnatamente nel suo secondo capoverso, il quale recita che: &amp;ldquo;Una pena convenzionale non &amp;egrave; applicabile se l&amp;rsquo;imprenditore ha diritto alla proroga dei termini.&amp;rdquo;. Il diritto alla &amp;ldquo;proroga dei termini&amp;rdquo;, poi, &amp;egrave; ulteriormente specificato e dettagliato, inter alia, all&amp;rsquo;art. 96 cpv. 1 della Norma, in cui &amp;egrave; possibile leggere che &amp;ldquo;Se l&amp;rsquo;esecuzione dell&amp;rsquo;opera si protrae oltre il previsto, senza alcuna responsabilit&amp;agrave; dell&amp;rsquo;imprenditore (&amp;hellip;), i termini di tempo contrattuali vengono prorogati in maniera adeguata.&amp;rdquo;. Con riferimento, quindi, a un eventuale ulteriore blocco dei cantieri decretato a livello cantonale o federale, l&amp;rsquo;appaltatore il cui contratto &amp;egrave; assoggettato alla norma SIA 118 potr&amp;agrave;, in tutta evidenza, rigettare eventuali rivendicazioni economiche della committenza a titolo di pena convenzionale (oltre, come indicato in precedenza, ad avere facolt&amp;agrave; di richiedere una proroga adeguata dei termini, intermedi e di consegna finale, contrattualmente pattuiti), giacch&amp;eacute; il ritardo non &amp;egrave; ascrivibile ad una sua colpa.

Analoga conclusione la si potr&amp;agrave; tirare nei contratti d&amp;rsquo;appalto non assoggettati alla norma SIA 118. L&amp;rsquo;art. 163 cpv. 2 CO, infatti, prevede tra le altre cose che la pena convenzionale &amp;ldquo;non pu&amp;ograve; essere richiesta (&amp;hellip;) quando l&amp;rsquo;adempimento sia diventato impossibile per una circostanza di cui il debitore non &amp;egrave; responsabile.&amp;rdquo;. Pertanto, in breve, la pena convenzionale non sar&amp;agrave; in ogni caso - e in alcun modo - opponibile all&amp;rsquo;appaltatore in assenza di una colpa specifica di quest&amp;rsquo;ultimo con riferimento al ritardo nella realizzazione dell&amp;rsquo;opera.

Interessante notare, in conclusione, che il medesimo discorso ritornerebbe applicabile, mutatis mutandis, a pene convenzionali relative ad altre potenziali manchevolezze dell&amp;rsquo;appaltatore quali, ad es., il mancato ossequio di norme relative alla sicurezza sul cantiere sempre che, per l&amp;rsquo;appunto, non sia ravvisabile una sua colpa specifica.

Avv. Michele Bernasconi
</description><link>https://www.teamlegal.ch/art_PENE+CONVENZIONALI+E+PANDEMIA%3A+UNA+GHIGLIOTTINA+PER+L%C3%A2%E2%82%AC%E2%84%A2APPALTATORE%3F_Diritto+privato_123.html</link><author>TEAM LEGAL</author><pubDate>Thu, 19 Aug 2021 08:59:00 +0200</pubDate></item><item><title>COSTI E DIRITTO AL RIPRISTINO</title><description>Il diritto di appalto &amp;egrave; caratterizzato, a differenza ad esempio del regime legale vigente in tema di compravendita, dal principio della riparazione gratuita dell&amp;rsquo;opera.
L&amp;rsquo;appaltatore, se confrontato a una tempestiva segnalazione di difettosit&amp;agrave; dell&amp;rsquo;opera da parte del committente, &amp;egrave; di regola chiamato, previa richiesta in tal senso, a eliminare a proprie spese &amp;ndash; e quindi gratuitamente &amp;ndash; il difetto notificatogli. Il diritto del committente alla riparazione gratuita dell&amp;rsquo;opera difettosa non &amp;egrave; per&amp;ograve; incondizionato.
Esso presuppone anzitutto, secondo logica, che l&amp;rsquo;opera risulti ancora, nonostante la sua difettosit&amp;agrave;, oggettivamente servibile e ragionevolmente accettabile per il committente. In caso contrario, infatti, &amp;egrave; lecito presumere che il committente ne rifiuterebbe la consegna contro restituzione del prezzo corrisposto avanzando al contempo, a seconda delle circostanze, delle richieste risarcitorie nei confronti dell&amp;rsquo;appaltatore.
Il diritto alla riparazione &amp;egrave; inoltre subordinato a due ulteriori condizioni: la riparazione deve essere oggettivamente possibile e non deve procurare all&amp;rsquo;appaltatore delle spese esorbitanti (art. 368 cpv. 2 CO). Quest&amp;rsquo;ultimo presupposto &amp;egrave; di particolare rilevanza per l&amp;rsquo;appaltatore, siccome la riparazione gratuita dell&amp;rsquo;opera pu&amp;ograve; rivelarsi, a seconda delle circostanze, addirittura pi&amp;ugrave; co-stosa della sua stessa realizzazione. &amp;Egrave; quindi precipuo interesse dell&amp;rsquo;appaltatore conoscere le condizioni che gli permettano di lecitamente rifiutare un&amp;rsquo;eventuale richiesta di riparazione in garanzia sottopostagli dal committente.
In una sentenza di recente pubblicazione (TF 4A_78/2020 del 6 agosto 2020), il Tribunale fe-derale si &amp;egrave; approfonditamente chinato sul tema, precisandone i contorni.
Nel caso in discussione, il committente dell&amp;rsquo;opera aveva in prima battuta richiesto all&amp;rsquo;appaltatore di riparargli gratuitamente i difetti riscontrati in un impianto di illuminazione, per la cui realizzazione le parti avevano concordato una mercede di fr. 13&amp;#39;024.90. Confrontato al rifiuto dell&amp;rsquo;appaltatore, il committente lo aveva poi convenuto in giudizio, chiedendone la con-danna al pagamento di un importo di fr. 46&amp;#39;695.55 pari alle asserite spese per il ripristino dei difetti.
Controversa era pertanto la questione a sapere se il committente disponesse, in effetti, di un diritto, indebitamente frustrato dall&amp;rsquo;appaltatore, alla riparazione gratuita dell&amp;rsquo;opere oppure se, in ragione delle ingenti spese derivanti da quest&amp;rsquo;ultima, l&amp;rsquo;appaltatore potesse legittimamente appellarsi all&amp;rsquo;eccezione prevista dall&amp;rsquo;art. 368 cpv. 2 CO.
L&amp;rsquo;Alta corte federale ha esordito richiamando la sua giurisprudenza secondo cui, per valutare l&amp;rsquo;asserita esorbitanza delle spese di riparazione va indagato &amp;ndash; nell&amp;rsquo;ambito di una ponderazione costi-benefici, ovverosia dei contrapposti interessi in gioco &amp;ndash; se sia in concreto ravvisabile una sproporzione tra le spese di riparazione preventivabili e i benefici che l&amp;rsquo;eliminazione del difetto procurerebbe al committente. Tali benefici, cos&amp;igrave; il Tribunale federale, non devono peraltro rivestire carattere strettamente economico. Il giudice dispone quindi di un ampio margine di apprezzamento, limitato unicamente da criteri di equit&amp;agrave;.
Affinch&amp;eacute; l&amp;rsquo;appaltatore possa legittimamente rifiutare la riparazione gratuita dell&amp;rsquo;opera, &amp;egrave; quindi sufficiente che il beneficio che ne deriverebbe al committente non sia tale da giustificare, in buona fede, i costi di riparazione presumibili. Dal punto di vista dell&amp;rsquo;appaltatore, per contro, la richiesta di riparazione avanzata dal committente deve risultare, messi sul piatto della bilancia i suoi personali interessi e raffrontati a quelli del committente, eccedente quanto ragionevolmente esigibile.
Fatta questa premessa, il Tribunale federale ha successivamente esaminato se, nel caso concreto, il delta particolarmente ampio tra le spese di riparazione e la mercede convenuta fosse di per s&amp;eacute; sufficiente a, in via del tutto eccezionale, giustificare il rifiuto dell&amp;rsquo;appaltatore.
Nell&amp;rsquo;analisi il Tribunale ha dapprima rievocato la sua precedente giurisprudenza in materia, segnatamente:

a) la sola circostanza per cui le spese di riparazione sopravanzerebbero il prezzo concordato per l&amp;rsquo;esecuzione dell&amp;rsquo;opera non &amp;egrave; sufficiente per caratterizzare le stesse di esorbitanti ai sensi dell&amp;rsquo;art. 368 cpv. 2 CO;

b) la sola relazione aritmetica tra spese di riparazione e mercede contrattuale non pu&amp;ograve;, fatta eccezione per i casi estremi, risultare determinante. &amp;Egrave; ad esempio dato un caso estremo, laddove le spese di riparazione presumibili superano del doppio il prezzo previsto dell&amp;rsquo;opera.

In conclusione il Tribunale federale ha tutelato la decisione resa dall&amp;rsquo;autorit&amp;agrave; di giudizio inferiore la quale, sulla base di un mero raffronto aritmetico tra i costi di riparazione e quelli di realizzazione dell&amp;rsquo;opera, aveva dato ragione all&amp;rsquo;appaltatore. Tuttavia, il Tribunale federale ha specificato che tale &amp;ndash; schematico &amp;ndash; approccio non &amp;egrave; generalizzabile, il beneficio che il committente potrebbe trarre dalla riparazione dell&amp;rsquo;opera dovendo rappresentare, di principio, il criterio di riferimento cardine ai fini della valutazione.
La sentenza riveste particolare rilevanza pratica tanto per l&amp;rsquo;appaltatore quanto per il committente e meglio per il seguente ordine di ragioni. L&amp;rsquo;appaltatore invitato a riparare un&amp;rsquo;opera difettosa potr&amp;agrave; infatti di regola rifiutarne il ripristino, nel caso in cui i costi per procedere in tal senso superino del doppio quelli di realizzazione. Il committente, in siffatte circostanze, sar&amp;agrave; per contro ben consigliato a indicare dettagliatamente i benefici che, nonostante l&amp;rsquo;eccezionalit&amp;agrave; del caso, comunque concorrerebbero a giustificare una riparazione gratuita dell&amp;rsquo;opera.

Avv. Michele Bernasconi
</description><link>https://www.teamlegal.ch/art_COSTI+E+DIRITTO+AL+RIPRISTINO_Diritto+privato_122.html</link><author>TEAM LEGAL</author><pubDate>Thu, 19 Aug 2021 08:53:00 +0200</pubDate></item><item><title>QUALE DESTINO PER LE COSTRUZIONI NON AUTORIZZATE SITE FUORI ZONA EDIFICABILE?</title><description>In una recente sentenza (1C_469/2019, 1C_483/2019 del 28 aprile 2021, prevista per la pubblicazione) il Tribunale federale ha fatto chiarezza riguardo al destino delle costruzioni non autorizzate site fuori zona edificabile e, soprattutto, riguardo all&amp;rsquo;applicabilit&amp;agrave; del cosiddetto &amp;ldquo;termine di perenzione trentennale&amp;rdquo; in questi casi.

Tale termine prevede, nello specifico, che decorsi trent&amp;rsquo;anni dalla sua edificazione, seppure abusiva, un manufatto per cui nemmeno risulti possibile il rilascio di una licenza edilizia in sanatoria non pu&amp;ograve; comunque essere demolito, perch&amp;eacute; la facolt&amp;agrave; di ordinarne la demolizione da parte delle Autorit&amp;agrave; &amp;egrave; da considerarsi, per l&amp;rsquo;appunto, perenta.

Come meglio si vedr&amp;agrave; a breve, si tratta di una decisione di principio, destinata a fare giurisprudenza anche nel nostro Cantone.

Nel caso specifico, il Tribunale federale si &amp;egrave; confrontato con un fondo sito in zona agricola nel Comune di Neuenkirch (Canton Lucerna), sul quale una ditta di costruzioni locale aveva tempo addietro costruito diversi edifici ed impianti, in gran parte senza le necessarie autorizzazioni. Sul fondo erano stati in particolare costruiti un deposito aziendale (&amp;ldquo;Werkhof&amp;rdquo;) e alcuni edifici ed impianti che svolgevano, tra le altre cose, la funzione di magazzini.

A seguito di una domanda di costruzione a posteriori, presentata dalla ditta in questione, il Municipio di Neuenkirch ha ordinato il ripristino delle condizioni originali (e quindi la demolizione) di alcune parti di questi edifici e impianti, rinunciando per&amp;ograve; ad ordinare il ripristino e la demolizione dell&amp;rsquo;edificio principiale e di alcuni edifici ed impianti annessi allo stesso (zona di deposito e magazzino), in quanto risultavano essere stati costruiti prima del 1983 ed erano pertanto, sempre a mente del Municipio, protetti dall&amp;rsquo;applicazione del termine di perenzione trentennale.

L&amp;rsquo;Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE) e alcuni privati hanno interposto ricorso avverso tale decisione municipale, dapprima davanti al Tribunale cantonale di Lucerna ed in seguito dinanzi al Tribunale federale, sostenendo in particolare che il termine di perenzione trentennale fosse applicabile unicamente alle costruzioni non autorizzate site all&amp;rsquo;interno della zona edificabile e non anche a quelle site fuori zona edificabile.

Con sentenza 1C_469/2019, 1C_483/2019 del 28 aprile 2021 il Tribunale federale, dopo aver analizzato a fondo la tematica, ha accolto i suddetti ricorsi ed ha rinviato la questione al Comune di Neuenkirch affinch&amp;eacute; ordinasse il ripristino dello stato conforme al diritto.

Il Tribunale federale ha innanzitutto rilevato che il termine di perenzione trentennale non &amp;egrave; regolato nella legge, bens&amp;igrave; &amp;egrave; stato sviluppato dalla giurisprudenza. Procedendo con l&amp;rsquo;analisi della citata giurisprudenza sul tema &amp;ndash; ed in particolare della decisione di principio DTF 107 Ia 121 &amp;ndash; il Tribunale federale ha sottolineato che le principali argomentazioni che hanno portato alla creazione del termine di perenzione trentennale per le costruzioni realizzate illegalmente all&amp;rsquo;interno della zona edificabile sono riconducibili, da un lato, al principio della sicurezza del diritto e, dall&amp;rsquo;altro, alle difficolt&amp;agrave; pratiche di risalire alla situazione di fatto e di diritto (ed in particolare alle prassi comunali e cantonali) dopo pi&amp;ugrave; di 30 anni.

Nella sentenza in oggetto, il Tribunale federale ha stabilito che tali principi non possono valere nei casi di costruzioni realizzate illegalmente fuori zona edificabile. Secondo l&amp;rsquo;Alta Corte, la situazione ed i presupposti risultano essere ben diversi in questi casi.

Secondo il Tribunale federale, infatti, i principi della sicurezza del diritto e dell&amp;rsquo;uguaglianza giuridica vengono concretizzati al meglio quando &amp;egrave; chiaro che un utilizzo non conforme al diritto non verr&amp;agrave; tollerato, rispettivamente accettato, dalle autorit&amp;agrave; e questo anche nel caso in cui questo utilizzo sia stato scoperto oppure contestato dopo un lungo periodo di tempo. Inoltre, la demolizione di costruzioni non autorizzate al di fuori delle zone edificabili serve a garantire l&amp;rsquo;applicazione di uno dei principi fondamentali della pianificazione del territorio, ovvero quello della divisione tra zone edificabili e non edificabili. La tolleranza di edificazioni realizzate illegalmente nelle zone non edificabili renderebbe vano lo scopo di detto principio.

Per questi motivi, l&amp;rsquo;Alta Corte ha stabilito che fuori zona edificabile il diritto al ripristino dello stato di fatto e di diritto originario non decade dopo 30 anni. Di conseguenza, le Autorit&amp;agrave; potranno ordinare la demolizione di edifici ed impianti costruiti illegalmente fuori zona edificabile, e questo indipendentemente da quando gli stessi sono stati costruiti.

Come gi&amp;agrave; accennato, questa decisione &amp;egrave; destinata a fare giurisprudenza anche in Ticino ed in particolare in quanto il nostro cantone &amp;egrave; ricco di edifici (rustici) siti fuori zona edificabile, non sempre costruiti o trasformati con licenza edilizia.

Avv. Giada Rovelli &amp;amp; MLaw Luca Belloni
</description><link>https://www.teamlegal.ch/art_QUALE+DESTINO+PER+LE+COSTRUZIONI+NON+AUTORIZZATE+SITE+FUORI+ZONA+EDIFICABILE%3F_Diritto+pubblico_121.html</link><author>TEAM LEGAL</author><pubDate>Thu, 19 Aug 2021 08:46:00 +0200</pubDate></item><item><title>ASSUNZIONE DEI COSTI IN CASO DI SPOSTAMENTO DI CONDOTTE</title><description>Le condotte transitanti sui fondi di ognuno di noi costituiscono un elemento essenziale della propriet&amp;agrave; e spesso rivestono particolare importanza per diversi proprietari. Nel presente articolo esamineremo la problematica, di particolare interesse pratico, relativa alla ripartizione dei costi qualora si renda necessario lo spostamento di una condotta al servizio di un fondo contermine.

LA PROPRIET&amp;Agrave; SULLE CONDOTTE

Il principio cardine per quanto concerne la propriet&amp;agrave; sulle condotte &amp;egrave; sancito dal diritto civile all&amp;rsquo;art. 676 cpv. 1 CC. La norma prevede che le condotte di allacciamento che si trovano fuori del fondo a cui servono fanno parte dell&amp;rsquo;impianto da cui provengono o a cui conducono e appartengono al proprietario di questo, salvo disposizione contraria. La costituzione di simili diritti reali su fondi altrui ha luogo a titolo di servit&amp;ugrave;, ma l&amp;rsquo;iscrizione nel registro fondiario non &amp;egrave; richiesta se la condotta &amp;egrave; riconoscibile esteriormente (art. 676 cpv. 2 e 3 CC). Tale norma - che si applica a condotte e canalizzazioni che, provenendo da un impianto principale, hanno funzione di transito - costituisce una deroga al principio dell&amp;rsquo;accessione sancito dall&amp;rsquo;art. 667 CC.
Infatti, sebbene secondo tale principio la propriet&amp;agrave; del fondo si estende superiormente nello spazio ed inferiormente nella terra fin dove esiste per il proprietario un interesse ad esercitarla, il proprietario del fondo, salvo accordo contrario, non diviene proprietario delle condotte di allacciamento transitanti su di esso (CCR 16.2017.39 del 28 giugno 2019 consid. 5e; RtiD I-2019 pag. 534 consid. 6a e rif. citati).

L&amp;rsquo;ASSUNZIONE DEI COSTI SULLA BASE DEL
DIRITTO DI VICINATO

Ai sensi dell&amp;rsquo;art. 691 CC, ogni proprietario ha l&amp;rsquo;obbligo di tollerare la presenza sul suo fondo, dietro piena indennit&amp;agrave;, di linee e condutture destinate all&amp;rsquo;allacciamento di un altro fondo, se l&amp;rsquo;allacciamento non pu&amp;ograve; essere eseguito altrimenti o pu&amp;ograve; esserlo solo con spese eccessive (cpv. 1). Gli interessi dei proprietari devono in ogni modo essere equamente considerati (art. 692 cpv. 1 CC).
Nel caso in cui avvenga un cambiamento delle circostanze, segnatamente qualora il proprietario del fondo decida di costruire laddove transitano le condotte al servizio di un altro fondo (BK-MEIER-HAYOZ Arthur, n. 2f ad art. 693 CC; OFK-VON FISCHER LEHMANN Marie, n. 2 ad art. 693 CC), l&amp;rsquo;art. 693 CC prevede che il proprietario del fondo gravato pu&amp;ograve; pretendere uno spostamento della condotta (cpv. 1). In tal caso, le spese dello spostamento devono di principio essere supportate dall&amp;rsquo;avente diritto (cpv. 2).
Sulla base dell&amp;rsquo;art. 693 CC, quindi, il proprietario del fondo servito dalla condotta &amp;egrave; tenuto ad assumersi i costi di spostamento della stessa. Unicamente qualora delle circostanze speciali giustifichino che un&amp;rsquo;equa parte delle spese sia posta a carico del proprietario del fondo gravato &amp;egrave; possibile derogare a tale principio. Questo &amp;egrave; il caso, segnatamente, quando le condotte servono anche il proprietario del fondo gravato e non solo quello dell&amp;rsquo;avente diritto (DTF 97 II 371 consid. 10; OFK-VON FISCHER LEHMANN Marie, n. 5 ad art. 693 CC).

L&amp;rsquo;ASSUNZIONE DEI COSTI NEL CASO DI SERVIT&amp;Ugrave; PREDIALE

Una diversa ripartizione dei costi entra in linea di conto qualora le condotte siano tutelate da una servit&amp;ugrave;. In tal caso trova invece applicazione l&amp;rsquo;art. 742 CC, giusta il quale se l&amp;rsquo;utilizzo della servit&amp;ugrave; necessita solo una parte del fondo, il proprietario che giustifica un interesse pu&amp;ograve; chiederne lo spostamento a sue spese sopra un&amp;rsquo;altra parte non meno adatta per il fondo dominante (cpv. 1). Ci&amp;ograve; pu&amp;ograve; avvenire anche se il posizionamento della servit&amp;ugrave; &amp;egrave; determinato nel registro fondiario (cpv. 2).
Questa costituisce una novit&amp;agrave; introdotta con la revisione del codice civile relativa ai diritti reali, entrata in vigore il 1. gennaio 2012. La revisione ha abrogato il cpv. 3 dell&amp;rsquo;art. 742 CC che prevedeva l&amp;rsquo;applicazione allo spostamento di condotte delle summenzionate prescrizioni relative ai rapporti di vicinato (art. 691 segg. CC).
L&amp;rsquo;abrogazione di tale capoverso ha quale conseguenza diretta che l&amp;rsquo;assunzione dei costi di spostamento di condotte tutelate da una servit&amp;ugrave; prediale rientri nel campo d&amp;rsquo;applicazione dell&amp;rsquo;art. 742 cpv. 1 CC e non pi&amp;ugrave; dall&amp;rsquo;art. 693 cpv. 2 e 3 CC, a partire dal momento in cui la servit&amp;ugrave; di condotta &amp;egrave; iscritta al Registro fondiario ed &amp;egrave; stata liberamente pattuita e non imposta quale condotta necessaria ai sensi dell&amp;rsquo;art. 691 CC (MANGISCH Jonas, Die Verlegung von Grunddienstbarkeiten unter besonderer Ber&amp;uuml;cksichtigung von Art. 742 ZGB, n. 4.19 segg.).
In questo caso, quindi, a contrario di quanto sancito dall&amp;rsquo;art. 693 CC i costi di spostamento delle condotte sono posti interamente a carico del proprietario gravato (ovvero il proprietario del fondo sul quale transitano le condotte), il quale deve inoltre dimostrare un interesse legittimo al loro spostamento.

CONCLUSIONE

La ripartizione dei costi di spostamento delle condotte &amp;egrave; un tema che pu&amp;ograve; porre delle difficolt&amp;agrave; importanti nella pratica. In seguito alla revisione del CC del 1. gennaio 2012 se &amp;egrave; iscritta una servit&amp;ugrave; di condotta i costi sono a carico del proprietario gravato, eccezion fatta per il caso in cui siano iscritte servit&amp;ugrave; di condotta necessarie ex art. 691 CC.
Se non &amp;egrave; iscritta alcuna servit&amp;ugrave;, i costi restano invece a carico del beneficiario, riservata un&amp;rsquo;eventuale ripartizione dei costi in funzione di circostanze speciali.

MLaw Brian May &amp;amp; Avv. Romeo Mazzoleni
</description><link>https://www.teamlegal.ch/art_ASSUNZIONE+DEI+COSTI+IN+CASO+DI+SPOSTAMENTO+DI+CONDOTTE_Diritto+privato_120.html</link><author>TEAM LEGAL</author><pubDate>Thu, 19 Aug 2021 08:36:00 +0200</pubDate></item><item><title>Errore essenziale e prescrizione nella compravendita di fondi</title><description>Quando viene concluso un contratto di compravendita avente per oggetto un fondo non edificato pu&amp;ograve; capitare che ci si accorga di impedimenti alla costruzione, a causa di problemi relativi al terreno, solo al momento dello sviluppo di un progetto tecnico. Ci&amp;ograve; significa che, in tali situazioni, spesso le azioni per i difetti della cosa compravenduta sono gi&amp;agrave; largamente prescritte.

Rimane per&amp;ograve; aperta una strada che permette di ottenere la restituzione del prezzo d&amp;rsquo;acquisto, in cambio della restituzione della propriet&amp;agrave; del fondo compravenduto, annullando il contratto di compravendita: quella dell&amp;rsquo;errore essenziale (art. 23 CO).

L&amp;rsquo;art. 24 cpv. 1 cifra 4 CO spiega che l&amp;rsquo;errore &amp;egrave; essenziale quando concerne una determinata condizione di fatto, che la parte in errore considerava come un necessario elemento del contratto secondo la buona fede nei rapporti d&amp;rsquo;affari. La giurisprudenza federale ha gi&amp;agrave; riconosciuto l&amp;rsquo;errore essenziale, sulla base di tale articolo, nel caso di compravendita di un terreno edificabile dove la natura del suolo rendeva praticamente impossibile costruirvi.

Per poter legittimamente invocare l&amp;rsquo;errore essenziale, &amp;egrave; necessario comprovare innanzitutto che il buono stato del terreno e la possibilit&amp;agrave; di costruirvi (senza esorbitanti costi di bonifica) costituivano condizioni essenziali per la stipulazione del relativo contratto di compravendita immobiliare. Detto altrimenti, &amp;egrave; necessario comprovare che non si avrebbe mai acquistato il bene immobiliare, se si avesse saputo dello stato del terreno e se non pienamente convinti di potervi costruire.

Il termine di prescrizione, nel caso si intenda invocare l&amp;rsquo;errore essenziale, sarebbe quindi il termine relativo di un anno, a contare dalla scoperta dell&amp;rsquo;errore, sancito dall&amp;rsquo;art. 31 CO. L&amp;rsquo;errore essenziale non &amp;egrave; infatti soggetto a un termine di prescrizione assoluto di dieci anni dalla stipulazione del contratto di compravendita (BSK, n. 13 ad art. 31 CO). Anche se parte della dottrina critica tale assunto, e ritiene quindi che un termine assoluto di dieci anni si debba applicare anche nel caso di errore essenziale, il Tribunale Federale ha negato l&amp;rsquo;applicazione del termine di prescrizione assoluta nella decisione &amp;ldquo;Picasso&amp;rdquo;.

Una recente giurisprudenza ha inoltre confermato che il termine di prescrizione relativo di un anno, decorre dal momento in cui i compratori sono venuti a conoscenza delle conseguenze economiche relative allo stato del terreno, ad esempio l&amp;rsquo;ammontare di eventuali (esorbitanti) costi di bonifica da sostenere prima di procedere all&amp;rsquo;edificazione.

Tuttavia, per ottenere la restituzione del prezzo d&amp;rsquo;acquisto, bisognerebbe in ogni caso fondarsi sulle prescrizioni relative all&amp;rsquo;indebito arricchimento, le quali si prescrivono in dieci anni dal momento del pagamento del prezzo dovuto (art. 67 CO). Tale termine di prescrizione deve essere quindi rispettato.

In conclusione, nel caso in cui le pretese relative a difetti della cosa compravenduta siano gi&amp;agrave; prescritte, &amp;egrave; possibile ottenere un annullamento del contratto fondandosi sull&amp;rsquo;errore essenziale, nel rispetto del termine di prescrizione relativo di un anno (dalla conoscenza delle conseguenze economiche) e del termine di prescrizione assoluto di dieci anni, a contare dal pagamento del prezzo di compravendita.

Avv. Romeo Mazzoleni
</description><link>https://www.teamlegal.ch/art_Errore+essenziale+e+prescrizione+nella+compravendita+di+fondi_Diritto+privato_117.html</link><author>TEAM LEGAL</author><pubDate>Wed, 23 Sep 2020 09:16:00 +0200</pubDate></item><item><title>CORONA VIRUS:  Alcune considerazioni sul diritto della locazione.</title><description>1. Situazione attuale

La pandemia connessa al COVID-19 oltre che rappresentare una grave tragedia per la salute e il sistema sanitario, sta creando una serie di importanti conseguenze economiche e sociali. Non da ultimo le misure eccezionali e straordinarie intraprese dalle autorit&amp;agrave; cantonali e federali pongono anche dei quesiti non indifferenti di natura giuridica.

In particolare, il Consiglio di Stato ticinese (in seguito CdS) con risoluzione no. 1262 dell&amp;rsquo;11 marzo 2020 ha dichiarato lo stato di necessit&amp;agrave; in tutto il Cantone e di conseguenza ha ordinato la chiusura dal 12 marzo dei luoghi di intrattenimento (segnatamente: cinema, teatri, musei, centri giovanili, centri sportivi, centri fitness, piscine, centri wellness, impianti di risalita, discoteche, piano bar, locali notturni, locali erotici).

Con successiva risoluzione no. 1298 del 14 marzo 2020 il CdS, a far tempo dal 15 marzo 2020, ha in seguito disposto la chiusura generalizzata di tutti gli esercizi della ristorazione (fra cui i ristoranti, i pub, le gelaterie, gli agriturismi, &amp;iacute; rifugi e le capanne, le mescite aperte saltuariamente, i bar, compresi quelli annessi alle pasticcerie, alle stazioni di servizio e ferroviarie, agli alberghi e ai campeggi). Il CdS ha inoltre ordinato che devono altres&amp;igrave; rimanere chiusi al pubblico tutti i negozi e i mercati a esclusione di: punti vendita di generi alimentari e di prima necessit&amp;agrave; nonch&amp;eacute; i punti vendita di articoli medici e sanitari, farmacie e drogherie, chioschi, stazioni di servizio per l&amp;rsquo;approvvigionamento dei veicoli con carburante.

Il Consiglio Federale (in seguito CF) in data 16 marzo 2020 ha decretato che dal medesimo giorno vige in tutta la Svizzera una situazione straordinaria ai sensi della Legge sulle epidemie. Di conseguenza, il CF fondandosi sull&amp;rsquo;art. 6 dell&amp;rsquo;Ordinanza 2 COVID-19, a far tempo dal 17 marzo 2020, ha, tra gli altri, disposto la chiusura di tutti i negozi, i mercati, i ristoranti, i bar e le strutture ricreative e per il tempo libero, come musei, biblioteche, sale cinematografiche, sale per concerti, teatri, centri sportivi, piscine e stazioni sciistiche. Sempre dalla medesima data sono stati inoltre chiusi gli esercizi nei quali non pu&amp;ograve; essere mantenuta la distanza reciproca di sicurezza, quali i saloni di parrucchieri e i centri estetici.

Per i settori del commercio al dettaglio e dei servizi sono stati previsti degli allentamenti dal 27 aprile 2020 a condizione che le norme igieniche accresciute siano garantite. In particolare &amp;egrave; stata prevista una riapertura dei centri commerciali del fai da te, negozi di giardinaggio e fiorai, parrucchieri, saloni di massaggio, studi di tatuaggio, centri estetici, solarium e impianti di autolavaggio. Anche gli interventi ambulatoriali non urgenti saranno nuovamente permessi. In tale contesto p. es. potranno riprendere ad esercitare presso i propri studi i medici, i dentisti, i fisioterapisti e i massaggiatori medicali.

Il 26 aprile 2020 la Presidente della Confederazione ha dichiarato che una riapertura dei ristoranti e dei bar possa essere ipotizzabile dal 11 di maggio 2020. Non &amp;egrave; neppure escluso che le aperture in Ticino possano tuttavia posteriori a tale data. A riguardo vi sono al momento poche certezze.

Si prevede inoltre che dall&amp;rsquo;8 giugno 2020 possa iniziare la cosiddetta &amp;ldquo;fase 3&amp;rdquo; con la riapertura di tutte le attivit&amp;agrave;.

In tale difficile contesto, l&amp;rsquo;interruzione forzata di molte attivit&amp;agrave; commerciali comporta in particolare per i loro titolari/conduttori, oltre che per i dipendenti, delle conseguenze economiche non indifferenti.

A seguito delle disposizioni delle Autorit&amp;agrave; poi si pongono una serie di quesiti in particolare sui contratti di locazione per i locali commerciali.

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2. Modifiche legislative

Il CF, in ragione della sicurezza del diritto, non ha disposto alcuna sospensione dei termini di diritto materiale, in particolare di quelli riguardanti le disposizioni a tutela del conduttore previsti nel Codice delle Obbligazioni (in seguito CO).

Con l&amp;rsquo;Ordinanza COVID-19 locazione e affitto, entrata in vigore il 28 marzo 2020 e valida fino al 31 maggio 2020, &amp;egrave; stato in particolare decretato che il termine fissato dal locatore nella diffida per mora ex art 257d cpv. 1 CO deve essere di almeno 90 giorni per i canoni e acconti spese scaduti tra il 13 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. La mora dev&amp;rsquo;essere tuttavia riconducibile ad un provvedimento emanato dal CF.

Da tale ordinanza non traspare con chiarezza se il conduttore dev&amp;rsquo;essere toccato direttamente da una misura oppure se &amp;egrave; sufficiente che la mora sia causata anche in via indiretta dai provvedimenti (p. es. un conduttore, titolare di un esercizio pubblico, che si trova in difficolt&amp;agrave; con il pagamento del canone locativo della propria abitazione privata). Su tale aspetto si raccomanda prudenza: per tutti i canoni locativi e acconti spese (sia per locali commerciali e abitativi) non corrisposti e scaduti nel lasso temporale previsto dall&amp;rsquo;ordinanza, &amp;egrave; opportuno che nella diffida per mora ai sensi dell&amp;rsquo;art. 257d CO, il locatore fissi un termine di 90 giorni per il pagamento degli stessi. Infatti, in termini generali, la conseguenza di una diffida per mora con un termine inferiore a quello previsto secondo il CO potrebbe essere la nullit&amp;agrave; della diffida stessa. Tale risultato potrebbe essere applicato ed esteso dai tribunali anche ai termini di pagamento che non risultano conformi all&amp;rsquo;Ordinanza COVID-19 locazione e affitto.

Va infine indicato che il CF ha inizialmente stanziato 20 mia di franchi a titolo di garanzia nella forma della fidejussione per la concessione rapida e semplice di crediti bancari alle PMI (incluse ditte individuali, societ&amp;agrave; di persone e persone giuridiche). Tale importo &amp;egrave; stato raddoppiato a 40 mia di franchi nella seduta del CF del 3 aprile 2020. In concreto, fino al 31 luglio 2020, le aziende possono richiedere alla propria banca dei crediti transitori corrispondenti al massimo al 10% della loro cifra d&amp;rsquo;affari per una durata di 5 anni e con un tasso di interesse pari allo 0%. Il conduttore di locali commerciali (il cui statuto giuridico sia quello di un&amp;rsquo;impresa individuale, di una societ&amp;agrave; di persone o di qualsiasi altra persona giuridica) che ne adempie i requisiti dovrebbe dunque farsi parte diligente per ottenere la liquidit&amp;agrave; necessaria per far fronte ai pagamenti correnti, inclusa anche la pigione.

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3. Discussioni in corso e possibili soluzioni politiche

Uno dei temi attualmente pi&amp;ugrave; dibattuti &amp;egrave; quello riferito alla riduzione della pigione per i locali commerciali toccati dalle misure di chiusura (parziale) emanate dalle Autorit&amp;agrave;.

Le rispettive associazioni di categoria hanno emanato delle linee guida che, in particolare sulla riduzione della pigione in caso di obbligo di chiusura dell&amp;rsquo;attivit&amp;agrave; commerciale, risultano agli opposti.

Il 24 marzo 2020 il CF ha indetto una task force coinvolgendo tutte le associazioni di categoria al fine di chiarire la situazione e adottare le misure necessarie. L&amp;rsquo;8 aprile 2020 il CF si &amp;egrave; occupato della situazione relativa alle pigioni dei locali commerciali e ha indicato espressamente di non voler intervenire nei rapporti di diritto privato tra i locatori e i conduttori. Il CF ha tuttavia esortato tutti gli attori coinvolti a voler trovare delle soluzioni pragmatiche e costruttive.

Nel Canton Ticino &amp;egrave; attualmente oggetto di discussione l&amp;rsquo;applicazione del modello del Canton Vaud. Il Consiglio di Stato vodese ha infatti costituito un aiuto a fondo perso per l&amp;rsquo;importo di complessivi 20 mio di franchi. Tale modello prevede che il Cantone si faccia carico di un quarto della pigione netta di maggio e giugno 2020 dei commercianti e ristoratori, la cui attivit&amp;agrave; &amp;egrave; stata parzialmente o completamente interrotta, a condizione che il locatore rinunci al 50% della pigione netta durante detto periodo. Possono beneficiare di tale aiuto i commercianti, con un contratto di locazione che prevede una pigione mensile netta massima di 3&amp;#39;500.- franchi, e i ristoratori con un canone locativo mensile netto massimo di 5&amp;rsquo;000.- franchi. Nella misura in cui il locatore, tramite convenzione scritta, ha concesso al conduttore il 50% di riduzione del canone per i mesi di maggio e giugno 2020, il Cantone proceder&amp;agrave; al versamento a favore del locatore di un quarto della pigione per un importo complessivo massimo di CHF 2&amp;#39;500.- franchi.

A mente dello scrivente la soluzione vodese potrebbe costituire una soluzione ottimale anche nel Canton Ticino, nella misura in cui conduttori a beneficio di tale misura dovranno corrispondere un quarto della pigione e il locatore, con l&amp;rsquo;intervento statale, ricever&amp;agrave; met&amp;agrave; della pigione. Questo ulteriore aiuto cantonale, a fianco di quelli gi&amp;agrave; promossi a livello federale, potrebbe permettere di tamponare dei fallimenti di molti commercianti e ristoratori pesantemente colpiti dalle misure di sospensione delle attivit&amp;agrave; e potrebbero preservare di conseguenza i contratti di locazione in essere senza aggravare ulteriormente il mercato degli sfitti dei locali commerciali gi&amp;agrave; sotto pressione.

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4. Considerazioni giuridiche

L&amp;rsquo;attuale situazione di emergenza dovuta al COVID-19 porta ad una serie di incertezze di natura giuridica a cui nel presente contributo, a titolo non esaustivo, si cercher&amp;agrave; di dare una risposta.

Innanzitutto va indicato che i contratti di locazione sono validi e non possono essere ritenuti rescissi a causa della pandemia. Gli obblighi e doveri del locatore e del conduttore permangono. Ci&amp;ograve; vale sia per i contratti di locazione commerciali che abitativi.

Una delle questioni pi&amp;ugrave; spinose &amp;egrave; sapere se i conduttori colpiti dall&amp;rsquo;obbligo di chiusura dell&amp;rsquo;attivit&amp;agrave; commerciale devono continuare a corrispondere le pigioni, rispettivamente possono chiedere una riduzione del canone locativo. A mente di chi scrive non vi &amp;egrave; una giurisprudenza analoga applicabile alla situazione odierna.

L&amp;rsquo;ente locato, a mio giudizio, non presenta propriamente un difetto dell&amp;rsquo;ente locato medesimo. Con un contratto di locazione, il locatore infatti si impegna, dietro corrispettivo, a mettere a disposizione del conduttore un ente locato in uno stato idoneo all&amp;rsquo;uso e di mantenerlo in tal senso. Dunque gli spazi locati devono essere fruibili secondo le caratteristiche pattuite contrattualmente, in particolare secondo lo scopo previsto per i locali. Nella misura in cui il conduttore non pu&amp;ograve; utilizzare l&amp;rsquo;ente locato a seguito di una misura imposta dall&amp;rsquo;Autorit&amp;agrave;, tale condizione non pu&amp;ograve; essere riconducibile ad un difetto bens&amp;igrave;, piuttosto, all&amp;rsquo;attivit&amp;agrave; stessa esercitata dal conduttore. A ci&amp;ograve; si aggiunga che nella misura in cui il locatore &amp;egrave; tenuto a fornire dei locali idonei allo scopo, eventuali autorizzazioni necessarie per il suo esercizio sono per contro, in genere, a carico del conduttore le cui conseguenze &amp;ndash; anche per un&amp;rsquo;interruzione forzata delle attivit&amp;agrave; &amp;ndash; sono anche a suo carico.

Le misure imposte dalle Autorit&amp;agrave; non possono pertanto essere imputabili ad un cattivo adempimento del contratto da parte del locatore.

Un risarcimento per danni a carico del locatore &amp;egrave; pure escluso nella misura in cui a quest&amp;rsquo;ultimo non &amp;egrave; imputabile alcuna colpa per le misure poste in essere. Neppure dall&amp;rsquo;Ordinanza COVID-19 locazione e affitto si pu&amp;ograve; desumere che i provvedimenti emessi dal CF sono da ritenere un difetto all&amp;rsquo;ente locato. Piuttosto dall&amp;rsquo;Ordinanza menzionata si pu&amp;ograve; ritenere che anche a seguito della chiusura imposta dall&amp;rsquo;Autorit&amp;agrave; la pigione &amp;egrave; dovuta nella sua integralit&amp;agrave;; in caso di mancato pagamento del canone locativo, la diffida dovr&amp;agrave; prevedere un periodo di pagamento pi&amp;ugrave; lungo.

In conclusione, a mente di chi scrive, la chiusura delle attivit&amp;agrave; imposta dall&amp;rsquo;Autorit&amp;agrave; non costituisce un difetto all&amp;rsquo;ente locato e dunque, su tale base, il conduttore non ha diritto ad una riduzione del canone locativo.

Di conseguenza anche un deposito delle pigioni ai sensi dell&amp;rsquo;art. 259g CO risulta escluso, ci&amp;ograve; anche in ragione del fatto che in ogni caso il locatore non pu&amp;ograve; eliminare il difetto, sempre si possa definire tale.

Si pone in seguito il quesito a sapere se un &amp;ldquo;lockdown&amp;rdquo; possa costituire un motivo per una disdetta per motivi gravi. Secondo l&amp;rsquo;art. 266g cpv. 1 CO, ciascuna delle parti pu&amp;ograve;, per motivi gravi che rendano incomportabile l&amp;rsquo;adempimento del contratto, dare la disdetta osservando il termine legale di preavviso per una scadenza qualsiasi. A mente dello scrivente, in particolare in ragione del fatto che le misure pi&amp;ugrave; incisive, seppur importanti, non dovrebbero verosimilmente perdurare per un lungo periodo, &amp;egrave; dubbia la facolt&amp;agrave; del conduttore di appellarsi validamente all&amp;rsquo;art. 266g CO per disdire il contratto di locazione. Va anche indicato che, per i locali commerciali, il preavviso di disdetta per motivi gravi &amp;egrave; di sei mesi per una scadenza qualsiasi. Dunque tale disposto, nel caso concreto, appare di principio privo di interesse pratico.

Va infine osservato che i tribunali avranno sicuramente modo di chinarsi sull&amp;rsquo;obbligo del pagamento delle pigioni dei locali commerciali a seguito delle disposizioni statali. A determinate condizioni il Giudice pu&amp;ograve; eccezionalmente modificare un contratto tra le parti nella misura in cui, successivamente alla sua sottoscrizione, le circostanze si sono successivamente modificate in modo oggettivamente imprevedibile e inevitabile, causando una grave ed evidente perturbazione dell&amp;rsquo;equivalenza delle prestazioni originariamente pattuite. Si tratta della cosiddetta clausola rebus sic stantibus la cui applicabilit&amp;agrave; nell&amp;rsquo;ambito della locazione &amp;egrave; controversa. Infatti, il legislatore ha esplicitamente previsto una norma speciale, ossia la disdetta per motivi gravi, che escluderebbe, di principio, l&amp;rsquo;applicazione del principio generale della clausola rebus sic stantibus. Ad ogni modo, esaminate tutte le particolarit&amp;agrave; del caso specifico, un tribunale &amp;ndash; in via eccezionale &amp;ndash; potrebbe in conclusione modificare le prestazioni dovute dal conduttore, ovvero ridurre il canone locativo per un determinato importo e per un determinato periodo.

&amp;nbsp;

5. Possibili soluzioni contrattuali e conclusioni

Con riserva di un aiuto statale, appare opportuno che le parti in causa si adoperino per trovare una soluzione per questa situazione eccezionale. In tal senso, il locatore e il conduttore possono, sulla base delle specifiche esigenze, per esempio concordare per iscritto una convenzione che regoli:

- Una riduzione temporanea delle pigioni (nette);

- Un&amp;rsquo;esenzione temporanea dal pagamento delle pigioni (nette);

- Una moratoria temporanea sul pagamento delle pigioni (nette).

La situazione di emergenza attuale - a maggior ragione unita alla mancanza di una giurisprudenza sulle tematiche toccate nel presente contributo - richiede un dialogo costruttivo tra i locatori e i conduttori coinvolti al fine trovare una soluzione pratica e di buon senso. Un&amp;rsquo;ulteriore, tempestiva misura di aiuto dello Stato, su ispirazione del modello vodese, potrebbe agevolare degli accordi tra i proprietari e i loro conduttori per taluni enti locati. E ci&amp;ograve; con l&amp;rsquo;obbiettivo di limitare, almeno in parte, i fallimenti di piccole e medie attivit&amp;agrave; commerciali nonch&amp;eacute; della ristorazione senza ribaltare tutti gli oneri al locatore ed evitare che il mercato immobiliare si veda confrontato con ulteriori spazi commerciali sfitti.

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Avv. Patrick Fini
</description><link>https://www.teamlegal.ch/art_CORONA+VIRUS%3A++Alcune+considerazioni+sul+diritto+della+locazione._Diritto+privato_115.html</link><author>TEAM LEGAL</author><pubDate>Tue, 28 Apr 2020 08:33:00 +0200</pubDate></item><item><title>Blocco cantieri sotto la lente del civilista</title><description>L&amp;rsquo;attuale situazione di incertezza conseguente al decreto con cui il Consiglio di Stato, in ragione della nota emergenza sanitaria, ha deciso per il blocco di tutti i cantieri ticinesi che non rispondono a determinati requisiti di sicurezza e salubrit&amp;agrave;, solleva numerosi e legittimi quesiti, tanto per i committenti quanto per gli appaltatori. Nel presente articolo, senza pretesa di esaustivit&amp;agrave;, verranno trattati alcuni di essi.

Per quanto attiene, anzitutto, ai contratti d&amp;rsquo;appalto con obbligazioni a scadenza fissa &amp;ndash; ad esempio contemplanti una determinata data per la consegna dell&amp;rsquo;opera da parte dell&amp;rsquo;appaltatore o scadenze intermedie, dipendenti dallo stato di avanzamento dei lavori, per il pagamento degli acconti da parte del committente &amp;ndash; &amp;egrave; ragionevole presuppore che, nella stragrande maggioranza dei casi, gli inevitabili ritardi originati dalla risoluzione citata in ingresso porteranno le parti, senza strascichi giudiziari, a rinegoziare i termini contrattuali originari nel solco della buona fede.

Ci&amp;ograve; detto, non si pu&amp;ograve; d&amp;rsquo;altro canto escludere a priori che &amp;ndash; in percentuale senz&amp;rsquo;altro minore, ma non per questo trascurabile &amp;ndash; taluni appaltatori, o anche committenti, si troveranno confrontati alla necessit&amp;agrave;, terminato questo stato di emergenza senza precedenti, di riorientare le proprie priorit&amp;agrave; operative nel senso di abbandonare (o quantomeno accantonare) alcuni progetti a favore di altri, magari sensibilmente pi&amp;ugrave; lucrativi o per i quali l&amp;rsquo;investimento iniziale, sia esso in materiali o nel reperimento di crediti, impone una oltremodo rapida definizione e conclusione.

Nei contratti stesi con maggiore perizia, sar&amp;agrave; verosimilmente reperibile una cosiddetta clausola di forza maggiore, la quale permette a entrambe le parti, ma pi&amp;ugrave; spesso all&amp;rsquo;appaltatore soltanto, di liberarsi dalla propria prestazione contrattuale senza incorrere in richieste di risarcimento danni da parte del partner contrattuale. &amp;Egrave; lecito presumere, non da ultimo sulla base delle pi&amp;ugrave; recenti opinioni dottrinali, che tra le circostanze straordinarie evocate in questa clausola sar&amp;agrave; sussumibile anche l&amp;rsquo;evento in discussione. Va tuttavia evidenziato, per completezza, che le clausole di forza maggiore sono spesso operanti unicamente in presenza di una tempestiva notifica dell&amp;rsquo;esistenza &amp;ndash; presunta e asserita &amp;ndash; di un evento di, per l&amp;rsquo;appunto, forza maggiore, ovvero di una contingenza tale da rendere oggettivamente impossibile l&amp;rsquo;adempimento del contratto. Incomber&amp;agrave; pertanto alla parte che intende prevalersene agire con solerzia e accuratezza, pena il rischio di vedersi opporre dalla controparte la validit&amp;agrave; del contratto d&amp;rsquo;appalto in applicazione del principio pacta sunt servanda.

Per contro, qualora le parti non avessero previsto alcuna disposizione contrattuale similare o finanche in difetto, come spesso accade per gli appalti di entit&amp;agrave; contenuta, di un contratto scritto, gli articoli 377 e 378 CO offrono anch&amp;rsquo;essi &amp;ndash; al committente e, in subordine, all&amp;rsquo;appaltatore &amp;ndash; la possibilit&amp;agrave; di recedere dal contratto rispettivamente quella di dichiarare il medesimo risolto e quindi non pi&amp;ugrave; vincolante. Entrambi i disposti &amp;ndash; per&amp;ograve; e a differenza della precitata clausola di forza maggiore nella sua formulazione usuale &amp;ndash; non sono immuni da conseguenze di carattere economico per il committente (il quale, incombe sottolinearlo, pu&amp;ograve; finanche essere l&amp;rsquo;appaltatore generale per rispetto a un suo subappaltatore): l&amp;rsquo;art. 377 CO, infatti, obbliga quest&amp;rsquo;ultimo a tenere indenne l&amp;rsquo;appaltatore, in caso di recesso, &amp;ldquo;del lavoro gi&amp;agrave; fatto e d&amp;rsquo;ogni danno&amp;rdquo; cos&amp;igrave; come, allo stesso modo, l&amp;rsquo;art. 378 CO prevede un obbligo di pagamento della mercede per il lavoro gi&amp;agrave; svolto e, a talune condizioni, anche il risarcimento di eventuali danni.

Va pure sottolineato che, del pari, anche un&amp;rsquo;impossibilit&amp;agrave; meramente soggettiva (e non, quindi, oggettiva come nell&amp;rsquo;ambito di applicazione della clausola di forza maggiore) di portare a compimento l&amp;rsquo;opera da parte dell&amp;rsquo;appaltatore pu&amp;ograve; &amp;ndash; a seconda delle circostanze e soprattutto in assenza di una colpa specifica &amp;ndash; liberare quest&amp;rsquo;ultimo da eventuali responsabilit&amp;agrave; legate alla sua inadempienza contrattuale. L&amp;rsquo;onere di dimostrare l&amp;rsquo;esistenza, nel caso concreto, di un&amp;rsquo;impossibilit&amp;agrave; soggettiva incombe alla parte che intende avvalersene ed &amp;egrave; quindi consigliabile che la stessa si adoperi tempestivamente per raccogliere e documentare alla controparte tutti i dati e le informazioni necessari a comprovare l&amp;rsquo;inattuabilit&amp;agrave; delle sue obbligazioni contrattuali.

In regime di norma SIA, segnatamente della norma SIA 118, l&amp;rsquo;art. 59 sembrerebbe contemplare un interessante possibilit&amp;agrave; per l&amp;rsquo;appaltatore di richiedere al committente una retribuzione supplementare. Questo disposto &amp;egrave; infatti applicabile quando circostanze straordinarie, per esempio misure restrittive delle autorit&amp;agrave;, che erano impossibili da prevedere o sono state escluse dalle premesse contrattuali, impediscono o rendono particolarmente difficile l&amp;rsquo;esecuzione dell&amp;rsquo;opera. D&amp;rsquo;altro canto, l&amp;rsquo;art. 59 non &amp;egrave; invocabile se la chiusura temporanea del cantiere &amp;ndash; e i relativi, maggiori costi &amp;ndash; sono invero imputabili a motivi congiunturali, tra i quali la dottrina pi&amp;ugrave; autorevole annovera, inter alia, anche eventi di carattere politico-giuridico e, soprattutto, naturali (art. 61 norma SIA 118). A mente di chi scrive, le circostanze attuali parrebbero maggiormente aderenti alla fattispecie contemplata dall&amp;rsquo;art. 59 norma SIA 118, siccome la loro natura straordinaria &amp;egrave; innegabile; d&amp;rsquo;altro canto, non si pu&amp;ograve; omettere di considerare che tra gli eventi congiunturali ci cui all&amp;rsquo;art. 61 vanno tenuti in conto anche quelli naturali. Vi &amp;egrave; quindi un&amp;rsquo;incertezza quo all&amp;rsquo;applicazione di un disposto piuttosto che dell&amp;rsquo;altro e soltanto la futura giurisprudenza potr&amp;agrave;, se del caso, fornire le necessarie risposte.

&amp;Egrave; infine importante sottolineare che il fallimento di una delle parti al contratto d&amp;rsquo;appalto non d&amp;agrave; diritto all&amp;rsquo;altra parte di recedere unilateralmente dal medesimo, rispettivamente non comporta l&amp;rsquo;annullamento automatico del negozio giuridico interessato; l&amp;rsquo;obbligazione contrattuale della fallita, sia essa il compimento dell&amp;rsquo;opera o il pagamento della mercede, passa infatti ex lege all&amp;rsquo;amministrazione del fallimento, la quale ne decider&amp;agrave; il destino. La validit&amp;agrave; di clausole contrattuali che, in caso di fallimento di una parte contrattuale, permettono all&amp;rsquo;altra di rescindere unilateralmente la relazione contrattuale &amp;egrave; attualmente dibattuta in dottrina.

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Avv. Michele Bernasconi
</description><link>https://www.teamlegal.ch/art_Blocco+cantieri+sotto+la+lente+del+civilista_Diritto+privato_114.html</link><author>TEAM LEGAL</author><pubDate>Wed, 22 Apr 2020 11:05:00 +0200</pubDate></item><item><title>Contratto di lavoro e divieto di concorrenza: definizione dellâ€™oggetto del divieto.</title><description>Nell&amp;rsquo;ambito del diritto del lavoro, uno degli aspetti problematici che spesso emerge a seguito di un licenziamento &amp;egrave; quello della validit&amp;agrave; del patto di non concorrenza e delle relative limitazioni di luogo, tempo ed oggetto del divieto.

In una recente decisione il Tribunale Federale (DTF 4 A_210/2018 del 2 aprile 2019) ha confermato la giurisprudenza relativa alla validit&amp;agrave; dell&amp;rsquo;oggetto del divieto riportato con la generica clausola &amp;ldquo;ogni attivit&amp;agrave; concorrenziale&amp;rdquo;, come riportato nel Codice delle Obbligazioni (art. 340 cpv. 1 CO) e soventemente utilizzato nella prassi.

La legge prevede una limitazione dell&amp;rsquo;oggetto dell&amp;rsquo;attivit&amp;agrave; concorrenziale e ci&amp;ograve; con lo scopo di tutelare il futuro professionale e la libert&amp;agrave; economica del dipendente. Di conseguenza un patto di non concorrenza non pu&amp;ograve; comprendere campi di attivit&amp;agrave; in cui il datore di lavoro non opera. Pertanto, l&amp;rsquo;oggetto &amp;ldquo;ogni attivit&amp;agrave; concorrenziale&amp;rdquo; &amp;egrave; di per s&amp;eacute; sufficientemente determinato in quanto comprende unicamente i campi in cui il datore di lavoro opera. Il Tribunale Federale nella menzionata decisione ha ritenuto che due aziende sono in concorrenza tra loro quando condividono almeno parzialmente la cerchia dei clienti ed offrono gli stessi servizi a soddisfazione delle loro esigenze.

Concludendo, secondo il Tribunale Federale una clausola che prevede un divieto di concorrenza per &amp;ldquo;ogni attivit&amp;agrave; concorrenziale&amp;rdquo; &amp;egrave; valido e sufficientemente limitato, ritenuto che per maggior chiarezza &amp;egrave; consigliabile completarlo con una lista di esempi - non esaustiva - dei campi in cui l&amp;rsquo;azienda &amp;egrave; attiva e dei prodotti che commercializza.

Avv. Adriano Alari
</description><link>https://www.teamlegal.ch/art_Contratto+di+lavoro+e+divieto+di+concorrenza%3A+definizione+dell%C3%A2%E2%82%AC%E2%84%A2oggetto+del+divieto._Diritto+privato_113.html</link><author>TEAM LEGAL</author><pubDate>Tue, 24 Sep 2019 10:43:00 +0200</pubDate></item><item><title>Nuova LCPubb ed enti assoggettati: non si scappa piÃ¹ dalle procedure di pubblico concorso</title><description>Dopo un iter a dir poco travagliato, il 1&amp;deg; gennaio 2020 entrer&amp;agrave; in vigore la nuova legge cantonale sulle commesse pubbliche (in realt&amp;agrave; le modifiche al corpo legislativo esistente approvate dal Parlamento nell&amp;rsquo;aprile del 2017), unitamente ai cambiamenti al relativo regolamento di applicazione apportati dal Consiglio di Stato.

La revisione nasce in particolare dalla volont&amp;agrave; politica del Governo di favorire - per quanto possibile e nel rispetto del quadro legislativo di rango superiore - l&amp;rsquo;economia locale nell&amp;rsquo;assegnazione delle commesse pubbliche inferiori a determinati valori soglia, introducendo quale esplicito requisito il domicilio o la sede in Svizzera dell&amp;rsquo;offerente.

La nuova legge presenta modifiche di natura sia formale che sostanziale. Tra le innovazioni di rilievo troviamo la clausola nazionale dianzi citata (detta anche di esclusivit&amp;agrave;), cos&amp;igrave; come la revoca dell&amp;rsquo;aggiudicazione, la rescissione contrattuale e l&amp;rsquo;obbligo per i committenti di esigere dai concorrenti la prova della loro idoneit&amp;agrave; finanziaria, economica e tecnica. Nel regolamento troviamo invece novit&amp;agrave; importanti come la possibilit&amp;agrave; di assegnare appalti totali o mandati di studio in parallelo.

Il cambiamento che creer&amp;agrave; pi&amp;ugrave; scompiglio &amp;egrave; per&amp;ograve; certamente quello concernente i committenti assoggettati alla legge. Un allegato del regolamento elenca infatti, ancorch&amp;eacute; in modo esemplificativo, gli enti di diritto pubblico e soprattutto i committenti preposti a compiti pubblici che a partire dall&amp;rsquo;anno prossimo dovranno far capo alle procedure previste dalla legge (di pubblico concorso, ad invito, o incarico diretto) per assegnare commesse edili, di fornitura o di servizio. Non si tratta veramente di una novit&amp;agrave;, quanto piuttosto di una traslazione nel diritto cantonale di taluni principi sanciti da tempo a livello internazionale.

Alla legge attuale (art. 2 cpv. 1) gi&amp;agrave; sottostanno il cantone, i comuni e gli altri enti prepositi a compiti cantonali o comunali retti dal diritto cantonale o intercantonale che non hanno carattere commerciale o industriale, cos&amp;igrave; come le societ&amp;agrave; di diritto privato di cui il cantone e/o i comuni detengono la maggioranza della propriet&amp;agrave; e che svolgono un compito pubblico. Il problema &amp;egrave; che diversi enti gi&amp;agrave; ora soggetti alla legge non si sono mai resi conto di esserlo veramente stante la difficolt&amp;agrave; interpretativa del concetto di istituzione di diritto pubblico di rango cantonale priva di carattere commerciale o industriale insito nella legge stessa. Concetto - questo - che andava concretizzato rifacendosi al diritto internazionale, segnatamente all&amp;#39;Accordo sugli appalti pubblici del 15 aprile 1994 (AAP; RS 0.632.231.422), in particolare al suo art. I e, di riflesso, alle regole sancite dagli allegati 1-3 dell&amp;#39;appendice I concernente la Svizzera. In parole povere, per capire se ci si trova confrontati con una &amp;ldquo;istituzione di diritto pubblico&amp;rdquo; dottrina e giurisprudenza (vedi DFT 142 II 369 consid. 3.2 e rinvii) si basano sulla definizione contenuta alla nota 1 di pi&amp;egrave; di pagina 1 dell&amp;#39;allegato 3 appendice I dell&amp;#39;AAP, che in pratica attribuisce lo statuto di istituzione di diritto pubblico a tutti gli organismi privi di carattere commerciale e industriale incaricati di soddisfare bisogni di interesse generale, dotati di personalit&amp;agrave; giuridica e sui quali lo Stato o altri o altri poteri pubblici esercitano un&amp;rsquo;influenza dominante. Se adempivano siffatte condizioni, erano sottoposti all&amp;rsquo;ordinamento sulle commesse pubbliche anche soggetti di diritto privato come le societ&amp;agrave; anonime, le fondazioni e le associazioni.

Con la prossima entrata in vigore del nuovo regolamento questa complicata analisi circa l&amp;rsquo;assoggettamento di un determinato ente al diritto delle commesse pubbliche dovrebbe diventare di agevole momento, poich&amp;eacute; l&amp;rsquo;allegato 1 al regolamento stesso elenca, seppur esemplificativamente, i committenti preposti a compiti pubblici, che sono i seguenti:


	Cantone Ticino
	Comuni
	Patriziati (Corporazioni, Degagne e Vicinati e altre Corporazioni di diritto pubblico riconosciute)
	Chiesa cattolica apostolica romana nel Cantone Ticino (tra cui Diocesi, Curia, parrocchie e altri enti ecclesiastici)
	Chiesa evangelica riformata del Cantone Ticino (tra cui Chiesa cantonale, Comunit&amp;agrave; regionali e altri enti ecclesiastici)
	Consorzi ai sensi della legge sul consorziamento dei Comuni del 22 febbraio 2010 e della legge sui consorzi del 21 luglio 1913
	Ente ospedaliero cantonale (EOC)
	Cliniche private
	Servizi di soccorso pre-ospedaliero (ambulanze)
	Istituti per anziani finanziati per l&amp;rsquo;intera gestione
	Istituti per anziani finanziati per il costo residuo delle cure sottoposte alla legge federale sull&amp;rsquo;assicurazione malattie del 18 marzo 1994 (LAMal)
	Istituti per invalidi finanziati con contratto di prestazione ai sensi della legge sull&amp;rsquo;integrazione sociale e professionale degli invalidi del 14 marzo 1979
	Enti beneficiari di contributi per provvedimenti di integrazione per invalidi ai sensi della legge sull&amp;rsquo;integrazione sociale e professionale degli invalidi del 14 marzo 1979
	Servizi di assistenza e cura a domicilio (SACD) di interesse pubblico
	Organizzazioni di assistenza e cura a domicilio finanziate con contratto di prestazione ai sensi della legge sull&amp;rsquo;assistenza e cura a domicilio del 30 novembre 2010 (LACD)
	Infermieri indipendenti finanziati con contratto di prestazione ai sensi della legge sull&amp;rsquo;assistenza e cura a domicilio del 30 novembre 2010 (LACD)
	Servizi d&amp;rsquo;appoggio riconosciuti ai sensi della legge sull&amp;rsquo;assistenza e cura a domicilio del 30 novembre 2010 (LACD); servizi di trasporto, servizi per anziani, servizi per ammalati, servizi per invalidi, servizi per alcolisti
	Centri educativi minorili
	Asili nido di protezione
	Asili nido
	Istituti per colonie
	Enti finanziati in base alla legge d&amp;rsquo;applicazione della legge federale sugli stupefacenti del 19 giugno 1978
	Enti beneficiari di contributi nel campo della promozione della salute
	Azienda cantonale dei rifiuti e altre aziende o societ&amp;agrave; di smaltimento o gestione dei rifiuti detenute da enti di diritto pubblico, partecipate o controllate e/o sottoposte a vigilanza
	Scuole private ai sensi della legge della scuola del 1&amp;deg; febbraio 1990
	Universit&amp;agrave; della Svizzera italiana e Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana
	Servizi mensa e ristoranti scolastici affidati a privati (scuola media)
	Societ&amp;agrave; degli impiegati di commercio (formazione presso le aziende, svolgimento delle procedure di qualificazione)
	Fondazione ARES (servizio di consulenza scolastica per allievi autistici)
	Istituti di previdenza di diritto pubblico
	Agenzia turistica ticinese SA e organizzazioni turistiche regionali
	Enti e agenzie regionali per lo sviluppo
	Fondazione Agire
	Fondazione Ticino Film Commission
	Southern Switzerland Film Commission sagl
	Associazione Centro di Competenze Agroalimentari Ticino
	Fondazione Centro di competenza in materia di mobilit&amp;agrave; sostenibile


Come detto, questi enti e tutti quelli ad essi assimilabili, dovranno in futuro far capo alle procedure previste dalla legge per assegnare una commessa edile, di fornitura o di servizio. Il pi&amp;ugrave; delle volte saranno pertanto tenuti ad indire dei concorsi pubblici, nel rispetto di tutte le regole che governano queste procedure. Un buon motivo per cominciare gi&amp;agrave; fin d&amp;rsquo;ora ad entrare nel mondo degli acquisti pubblici, appoggiandosi all&amp;rsquo;occorrenza a persone cognite della materia.

Avv. Stefano Bernasconi
</description><link>https://www.teamlegal.ch/art_Nuova+LCPubb+ed+enti+assoggettati%3A+non+si+scappa+pi%C3%83%C2%B9+dalle+procedure+di+pubblico+concorso_Diritto+pubblico_112.html</link><author>TEAM LEGAL</author><pubDate>Fri, 20 Sep 2019 15:10:00 +0200</pubDate></item><item><title>Progettazione e esecuzione dell'opera: contratto di mandato o dâ€™appalto?</title><description>Il Tribunale federale - in una decisione di recente pubblicazione (4A_609/2018 del 29 aprile 2019) in materia d&amp;#39;appalto, redatta in lingua italiana - si &amp;egrave; chinato sulla delimitazione tra contratto di mandato e d&amp;#39;appalto in una fattispecie in cui l&amp;#39;appaltatrice, oltre ad allestire i piani esecutivi e di dettaglio, aveva altres&amp;igrave; fornito il relativo impianto di riscaldamento e lo aveva installato. Il TF ha qualificato la relazione contrattuale in disamina quale contratto d&amp;#39;appalto e ha in special modo evidenziato che: &amp;quot;Le prestazioni preliminari di progettazione (...) non sono comunque suscettibili di modificare la natura del contratto (siccome accessorie, al servizio di quella principale che caratterizza il contratto, cfr. consid. 4.). La giurisprudenza sottopone infatti alle norme sul contratto di appalto anche l&amp;#39;attivit&amp;agrave; di progettazione che si concreta in un progetto da realizzare, non solo l&amp;#39;allestimento dei piani esecutivi. Cos&amp;igrave; &amp;egrave;, a maggior ragione, laddove la progettazione preliminare ed esecutiva &amp;egrave; effettuata dall&amp;#39;artigiano che fornisce l&amp;#39;opera (...).&amp;quot; (consid. 4.3.).

Avv. Michele Bernasconi
</description><link>https://www.teamlegal.ch/art_Progettazione+e+esecuzione+dell%27opera%3A+contratto+di+mandato+o+d%C3%A2%E2%82%AC%E2%84%A2appalto%3F_Diritto+privato_111.html</link><author>TEAM LEGAL</author><pubDate>Fri, 20 Sep 2019 15:06:00 +0200</pubDate></item><item><title>Attestato di carenza beni: prescrizione ventennale anche per crediti fondati sul diritto estero</title><description>Secondo il TF, gli attestati di carenza beni si prescrivono sempre dopo 20 anni indipendentemente dal diritto applicabile al credito stesso.

Il TF (Sentenza TF 5A_375/2017) ha statuito che il credito accertato mediante un attestato di carenza beni

(ACB) si prescrive in 20 anni dal rilascio dell&amp;rsquo;attestato stesso indipendentemente se il credito alla base si fonda sul diritto svizzero o estero. Secondo l&amp;rsquo;Alta Corte la ratio legis dell&amp;rsquo;art. 149a cpv. 1 LEF &amp;egrave; infatti quella di prevedere un termine di prescrizione uniforme degli ACB nel diritto esecutivo. Pertanto l&amp;rsquo;art. 30a LEF, che prevede un primato del diritto internazionale privato su quello svizzero, non trova un&amp;rsquo;applicazione prioritaria nel contesto della prescrizione degli ACB.

Avv. Patrick Fini
</description><link>https://www.teamlegal.ch/art_Attestato+di+carenza+beni%3A+prescrizione+ventennale+anche+per+crediti+fondati+sul+diritto+estero_Diritto+procedurale%2C++esecutivo+e+fallimentare_110.html</link><author>TEAM LEGAL</author><pubDate>Fri, 20 Sep 2019 15:05:00 +0200</pubDate></item><item><title>Cronaca giudiziaria penale e garanzia dellâ€™anonimato</title><description>In una decisione di recente pubblicazione (5A_562/2018 del 22 luglio 2019) - la prima a trattare, in lingua italiana, lo spinoso tema della menzione da parte dei media di nome e cognome di soggetti interessati da un procedimento penale - l&amp;#39;Alta corte federale ha espressamente sentenziato che, in ragione delle ovvie ripercussioni che un articolo sulla situazione penale di una persona pu&amp;ograve; avere sulla sua sfera privata e sul suo onore, la cronaca giudiziaria penale avviene di principio, segnatamente a tutela della presunzione d&amp;#39;innocenza, in forma anonimizzata. In caso contrario (e in assenza di particolari circostanze giustificanti un&amp;#39;eccezione, soprattutto, cos&amp;igrave; il TF, nei confronti di persone di una certa notoriet&amp;agrave;), il risultato consiste in una lesione illecita della personalit&amp;agrave; dell&amp;#39;interessato, il quale potr&amp;agrave; quindi avvalersi, tra gli altri, dei rimedi giuridici offerti dall&amp;#39;art. 28 e segg. CC, corredati eventualmente di domande tendenti all&amp;#39;adozione di provvedimenti d&amp;#39;urgenza.

Avv. Michele Bernasconi
</description><link>https://www.teamlegal.ch/art_Cronaca+giudiziaria+penale+e+garanzia+dell%C3%A2%E2%82%AC%E2%84%A2anonimato_Diritto+privato_109.html</link><author>TEAM LEGAL</author><pubDate>Fri, 20 Sep 2019 15:04:00 +0200</pubDate></item><item><title>Contratto di locazione di durata determinata: abuso di diritto?</title><description>Il Tribunale Federale ha per la prima volta ravvisato un abuso di diritto nella sottoscrizione di un contratto di locazione stipulato, senza valido motivo, con una durata determinata anzich&amp;eacute; indeterminata. Il TF ha statuito che il contratto in parola &amp;egrave; da ritenersi di durata indeterminata.

Secondo il TF (Sentenza TF 4A_598/2018 del 12 aprile 2019) il conduttore pu&amp;ograve; far valere un abuso di diritto qualora il locatore gli avesse fatto sottoscrivere un contratto di locazione di durata determinata con lo scopo di raggirare delle norme imperative a tutela del conduttore. Un contratto di locazione pu&amp;ograve; essere di durata determinata o indeterminata. Se un contratto di locazione di durata determinata viene ricondotto in maniera tacita lo stesso diventa di durata indeterminata. La legge di per s&amp;eacute; non impedisce di stipulare pi&amp;ugrave; contratti consecutivi di durata determinata (c.d. contratti a catena). Secondo il TF il continuo rinnovo di un contratto di durata determinata pu&amp;ograve; tuttavia essere assimilato ad un contratto di locazione di durata indeterminata e dunque soggetto a disdetta (DTF 139 III 145). In determinate costellazioni il conduttore pu&amp;ograve; di conseguenza far valere un abuso di diritto. Per il TF sono in particolare determinanti le modalit&amp;agrave; contrattuali messe in opera dal locatore e le sue motivazioni di fondo.

Nella fattispecie le parti hanno stipulato un contratto di locazione di durata determinata per quattro anni. La pigione per i primi tre anni (a seguito di una restrizione cantonale) era stata fissata a CHF 1&amp;rsquo;477.- oltre alle spese accessorie, nel quarto anno &amp;ndash; secondo contratto &amp;ndash; la pigione netta aumentava a CHF 2&amp;#39;900.-. Il conduttore ha tempestivamente contestato la pigione chiedendo in giudizio l&amp;rsquo;accertamento dell&amp;rsquo;esistenza di un contratto di durata indeterminata con rinnovo tacito annuale dopo il quarto anno di locazione. Nel caso in disamina, il TF ha ritenuto che le modalit&amp;agrave; contrattuali richieste dal locatore erano verosimilmente tese a ridurre il rischio di contestazione della pigione iniziale da parte del conduttore rispettivamente finalizzate ad ottenere pi&amp;ugrave; facilmente un rinnovo del contratto di locazione alle condizioni richieste dal locatore. Secondo il TF, il locatore ha eluso di conseguenza le norme imperative sulla protezione delle pigioni abusive e sulla disdetta abusiva. Dunque il TF ha accolto il ricorso del conduttore e ha ritenuto che il contratto in parola debba essere considerato un contratto di durata indeterminata.

Il TF ha allentato la precedente giurisprudenza (DTF 139 III 145) &amp;ndash; che imponeva l&amp;rsquo;onere della prova piena al conduttore &amp;ndash; ritenendo ora sufficiente una verosimiglianza preponderante dell&amp;rsquo;abuso di diritto. Secondo il TF il locatore pu&amp;ograve; essere tenuto a fornire al Giudice la motivazione per cui ha voluto sottoscrivere un contratto di durata determinata. Nella decisione in oggetto, diversamente dal caso di cui alla DTF 139 III 145 in cui un abuso di diritto &amp;egrave; stato negato, il locatore non ha fornito alcuna motivazione a sostegno della scelta di un contratto di locazione di durata determinata. La precitata decisione non &amp;egrave; soggetta a pubblicazione e non &amp;egrave; dunque da ritenersi una sentenza di principio. A mio avviso, tale giurisprudenza va applicata con grande riserbo e un abuso di diritto nella stipula di un contratto di locazione di durata determinata va riconosciuto solo in casi eccezionali e dopo attenta analisi del singolo caso.

Avv. Patrick Fini
</description><link>https://www.teamlegal.ch/art_Contratto+di+locazione+di+durata+determinata%3A+abuso+di+diritto%3F_Diritto+privato_108.html</link><author>TEAM LEGAL</author><pubDate>Fri, 20 Sep 2019 15:03:00 +0200</pubDate></item><item><title>FINE DELLE AZIONI AL PORTATORE  (SA non significherÃ  piÃ¹ societÃ  anonima)</title><description>Il Parlamento federale il 21 giugno scorso ha modificato il Codice svizzero delle obbligazioni (CO); la modifica prevede che le SA non quotate in borsa, potranno avere unicamente azioni nominative, con l&amp;rsquo;obbligo per l&amp;rsquo;azionista di annunciarle e per la SA di tenere un registro delle azioni.

La modifica del CO &amp;egrave; stata pubblicata nel Foglio ufficiale il 2 luglio 2019. Non essendo stato lanciato un referendum, il Consiglio federale ha deciso che le modifiche entreranno in vigore il 1 novembre 2019.

A partire da quella data, non sar&amp;agrave; pi&amp;ugrave; possibile costituire in Svizzera delle SA (non quotate in borsa) con azioni al portatore.

Le SA esistenti avranno, invece, un termine di tempo di 18 mesi (fino al 1 maggio 2021) per adeguarsi al nuovo diritto e trasformare le azioni al portatore in azioni nominative; una serie di misure e di sanzioni &amp;egrave; prevista in caso di inadempienza, compreso l&amp;rsquo;annullamento delle azioni al portatore ancora esistenti a 5 anni dall&amp;rsquo;entrata in vigore della modifica di legge (ossia al 1 novembre 2024).

Avv. Renzo Respini

&amp;nbsp;
</description><link>https://www.teamlegal.ch/art_FINE+DELLE+AZIONI+AL+PORTATORE++%28SA+non+significher%C3%83%C2%A0+pi%C3%83%C2%B9+societ%C3%83%C2%A0+anonima%29_Diritto+privato_107.html</link><author>TEAM LEGAL</author><pubDate>Fri, 20 Sep 2019 15:01:00 +0200</pubDate></item><item><title>LIP: una modifica legislativa favorevole al contribuente</title><description>Notoriamente, per recuperare l&amp;rsquo;imposta preventiva occorre &amp;ldquo;dichiarare regolarmente&amp;rdquo; il reddito da capitale mobile, la vincita alla lotteria o la prestazione d&amp;rsquo;assicurazione dai quali &amp;egrave; stata prelevata alla fonte.

Ai sensi dell&amp;#39;art. 23 LIP, chiunque, contrariamente alle prescrizioni di legge, non dichiara alle autorit&amp;agrave; fiscali competenti un reddito colpito dall&amp;#39;imposta preventiva, o la sostanza da cui esso proviene, perde il diritto al rimborso dell&amp;#39;imposta preventiva dedotta da questo reddito. Secondo una circolare dell&amp;rsquo;Amministrazione federale delle contribuzioni del marzo 2014, il diritto al rimborso decadeva in particolare se la dichiarazione dei redditi colpiti dall&amp;rsquo;imposta preventiva veniva fatta dopo la crescita in giudicato della tassazione ordinaria, oppure sulla base di una richiesta, un&amp;rsquo;ingiunzione o di un altro intervento dell&amp;rsquo;autorit&amp;agrave; fiscale in merito a questi redditi, oppure ancora nel contesto di un&amp;rsquo;autodenuncia spontanea a seguito di sottrazione d&amp;rsquo;imposta. Lo stesso dicasi se la dichiarazione veniva prodotta con un reclamo, non esaminabile nel merito, proposto contro una tassazione d&amp;rsquo;ufficio.

Il 1&amp;deg; gennaio 2019 &amp;egrave; tuttavia entrata in vigore una modifica dell&amp;rsquo;art. 23 LIP applicabile alle pretese sorte a partire dal 1&amp;deg; gennaio 2014. Il nuovo cpv. 2 della norma esplicita, estendendolo, il concetto di dichiarazione regolare, specificando che il diritto al rimborso non decade se il reddito o la sostanza non sono stati indicati nella dichiarazione d&amp;rsquo;imposta per negligenza e se, nell&amp;rsquo;ambito di una procedura di tassazione, di revisione o di ricupero d&amp;rsquo;imposta non ancora chiusa con una decisione passata in giudicato, essi sono indicati in una dichiarazione successiva (lett. a) o sono computati nel reddito o nella sostanza dall&amp;rsquo;autorit&amp;agrave; fiscale sulla base di propri accertamenti (lett. b). In sostanza, per rapporto al passato, viene considerata regolare e come tale suscettibile di portare al rimborso della preventiva anche la dichiarazione presentata successivamente in modo spontaneo o a seguito di un intervento dell&amp;rsquo;autorit&amp;agrave; fiscale. Il diritto al rimborso sussiste anche in caso di compensazione dei proventi o della sostanza non dichiarati operata dall&amp;rsquo;autorit&amp;agrave; fiscale sulla scorta di propri accertamenti.

Le ulteriori condizioni poste dalla legge per la restituzione dell&amp;rsquo;imposta preventiva sono per contro rimaste immutate (diritto di godimento sui valori che hanno fruttato il reddito imponibile; domicilio in Svizzera al momento della scadenza della prestazione imponibile; assenza di elusione fiscale; istanza di rimborso entro tre anni dalla fine dell&amp;rsquo;anno civile in cui &amp;egrave; venuta a scadere la prestazione imponibile).

Avv. Stefano Bernasconi
</description><link>https://www.teamlegal.ch/art_LIP%3A+una+modifica+legislativa+favorevole+al+contribuente_Diritto+pubblico_106.html</link><author>TEAM LEGAL</author><pubDate>Fri, 20 Sep 2019 14:57:00 +0200</pubDate></item><item><title>Contratto di locazione di durata determinata: abuso di diritto?</title><description>Secondo il TF (Sentenza TF 4A_598/2018 del 12 aprile 2019) il conduttore pu&amp;ograve; far valere un abuso di diritto qualora il locatore gli avesse fatto sottoscrivere un contratto di locazione di durata determinata con lo scopo di raggirare delle norme imperative a tutela del conduttore. Un contratto di locazione pu&amp;ograve; essere di durata determinata o indeterminata. Se un contratto di locazione di durata determinata viene ricondotto in maniera tacita lo stesso diventa di durata indeterminata. La legge non impedisce di stipulare pi&amp;ugrave; contratti consecutivi di durata determinata (c.d. contratti a catena). Secondo il TF il continuo rinnovo di un contratto di durata determinata pu&amp;ograve; essere assimilato ad un contratto di locazione di durata indeterminata soggetto a disdetta (DTF 139 III 145). In determinate costellazioni il conduttore pu&amp;ograve; di conseguenza far valere un abuso di diritto. Per il TF sono in particolare determinanti le modalit&amp;agrave; contrattuali messe in opera dal locatore e le sue motivazioni di fondo.

Nella fattispecie le parti hanno stipulato un contratto di locazione di durata determinata per quattro anni. La pigione per i primi tre anni (a seguito di una restrizione cantonale) era stata fissata a CHF 1&amp;rsquo;477.- oltre alle spese accessorie, nel quarto anno &amp;ndash; secondo contratto &amp;ndash; la pigione netta aumentava a CHF 2&amp;#39;900.-. Il conduttore ha tempestivamente contestato la pigione chiedendo in giudizio l&amp;rsquo;accertamento dell&amp;rsquo;esistenza di un contratto di durata indeterminata con rinnovo tacito annuale dopo il quarto anno di locazione. Nel caso in disamina, il TF ha ritenuto che le modalit&amp;agrave; contrattuali richieste dal locatore erano verosimilmente tese a ridurre il rischio di contestazione della pigione iniziale da parte del conduttore rispettivamente finalizzate ad ottenere pi&amp;ugrave; facilmente un rinnovo del contratto di locazione alle condizioni richieste dal locatore. Secondo il TF, il locatore ha eluso di conseguenza le norme imperative sulla protezione delle pigioni abusive e sulla disdetta abusiva. Dunque il TF ha accolto il ricorso del conduttore e ha ritenuto che il contratto in parola debba essere considerato un contratto di durata indeterminata.

Il TF ha allentato la precedente giurisprudenza (DTF 139 III 145) &amp;ndash; che imponeva l&amp;rsquo;onere della prova piena al conduttore &amp;ndash; ritenendo ora sufficiente una verosimiglianza preponderante dell&amp;rsquo;abuso di diritto. Secondo il TF il locatore pu&amp;ograve; essere tenuto a fornire al Giudice la motivazione per cui ha voluto sottoscrivere un contratto di durata determinata. Nella decisione in oggetto, diversamente dal caso di cui alla DTF 139 III 145 in cui un abuso di diritto &amp;egrave; stato negato, il locatore non ha fornito alcuna motivazione a sostegno della scelta di un contratto di locazione di durata determinata. La precitata decisione non &amp;egrave; soggetta a pubblicazione e non &amp;egrave; dunque da ritenersi una sentenza di principio. A mio avviso, tale giurisprudenza va applicata con grande riserbo e un abuso di diritto nella stipula di un contratto di locazione di durata determinata va riconosciuto solo in casi eccezionali e dopo attenta analisi del singolo caso.
</description><link>https://www.teamlegal.ch/art_Contratto+di+locazione+di+durata+determinata%3A+abuso+di+diritto%3F_Diritto+privato_102.html</link><author>TEAM LEGAL</author><pubDate>Wed, 24 Jul 2019 13:26:00 +0200</pubDate></item><item><title>Attestato di carenza beni: prescrizione ventennale anche per crediti fondati sul diritto estero</title><description>Il TF (Sentenza TF 5A_375/2017) ha statuito che il credito accertato mediante un attestato di carenza beni
(ACB) si prescrive in 20 anni dal rilascio dell&amp;rsquo;attestato stesso indipendentemente se il credito alla base si fonda sul diritto svizzero o estero. Secondo l&amp;rsquo;Alta Corte la ratio legis dell&amp;rsquo;art. 149a cpv. 1 LEF &amp;egrave; infatti quella di prevedere un termine di prescrizione uniforme degli ACB nel diritto esecutivo. Pertanto l&amp;rsquo;art. 30a LEF, che prevede un primato del diritto internazionale privato su quello svizzero, non trova un&amp;rsquo;applicazione prioritaria nel contesto della prescrizione degli ACB.
</description><link>https://www.teamlegal.ch/art_Attestato+di+carenza+beni%3A+prescrizione+ventennale+anche+per+crediti+fondati+sul+diritto+estero_Diritto+procedurale%2C++esecutivo+e+fallimentare_101.html</link><author>TEAM LEGAL</author><pubDate>Tue, 09 Jul 2019 10:14:00 +0200</pubDate></item><item><title>Progettazione e esecuzione dell'opera: contratto di mandato o dâ€™appalto?</title><description>Il Tribunale federale - in una decisione di recente pubblicazione (4A_609/2018 del 29 aprile 2019) in materia d&amp;#39;appalto, redatta in lingua italiana - si &amp;egrave; chinato sulla delimitazione tra contratto di mandato e d&amp;#39;appalto in una fattispecie in cui la convenuta, oltre ad allestire i piani esecutivi e di dettaglio, aveva altres&amp;igrave; fornito il relativo impianto di riscaldamento e lo aveva installato. Il TF ha qualificato la relazione contrattuale in disamina quale contratto d&amp;#39;appalto e ha in special modo evidenziato che: &amp;quot;Le prestazioni preliminari di progettazione (...) non sono comunque suscettibili di modificare la natura del contratto (siccome accessorie, al servizio di quella principale che caratterizza il contratto, cfr. consid. 4.). La giurisprudenza sottopone infatti alle norme sul contratto di appalto anche l&amp;#39;attivit&amp;agrave; di progettazione che si concreta in un progetto da realizzare, non solo l&amp;#39;allestimento dei piani esecutivi. Cos&amp;igrave; &amp;egrave;, a maggior ragione, laddove la progettazione preliminare ed esecutiva &amp;egrave; effettuata dall&amp;#39;artigiano che fornisce l&amp;#39;opera (...).&amp;quot; (consid. 4.3.).

Avv. Michele Bernasconi
</description><link>https://www.teamlegal.ch/art_Progettazione+e+esecuzione+dell%27opera%3A+contratto+di+mandato+o+d%C3%A2%E2%82%AC%E2%84%A2appalto%3F_Diritto+privato_100.html</link><author>TEAM LEGAL</author><pubDate>Mon, 01 Jul 2019 08:50:00 +0200</pubDate></item><item><title>NovitÃ  per Associazioni e Fondazioni</title><description>Anche per le associazioni e le fondazioni ci sar&amp;agrave; lo scambio automatico di informazioni a fini fiscali

Il Consiglio federale, a seguito delle raccomandazioni del Forum globale sulla trasparenza (Forum globale), ha avviato una procedura di consultazione concernente la modifica della legislazione sullo scambio automatico di informazioni a fini fiscali.

La consultazione scade il 12 giugno 2019 e, dopo l&amp;rsquo;iter parlamentare, le modifiche della Legge federale sullo scambio automatico di informazioni e della relativa Ordinanza, entreranno in vigore presumibilmente il 1&amp;deg;gennaio 2021.

Le modifiche toccano due entit&amp;agrave; giuridiche che sinora erano rimaste escluse dalle procedure di scambio automatico di informazioni a fini fiscali (art. 5 e 6 dell&amp;rsquo;Ordinanza): le Associazioni e le Fondazioni.

Associazioni

Con la proposta in consultazione, anche le associazioni che non si prefiggono uno scopo economico saranno considerate istituti finanziari tenuti alla comunicazione e da allora in poi dovranno adempiere gli obblighi previsti dagli accordi internazionali e dalle basi giuridiche svizzere sullo scambio automatico di informazioni a fini fiscali.

Fondazioni civili

In futuro anche le fondazioni istituite in Svizzera (articolo 80-89 CC) che perseguono uno scopo pubblico o di utilit&amp;agrave; pubblica e sono poste al beneficio dell&amp;rsquo;esenzione fiscale, saranno considerate degli Istitu&amp;igrave; finanziari sottoposti all&amp;rsquo;obbligo di comunicazione secondo le norme del Common Reporting Standard (CRS).

Avv. Renzo Respini
</description><link>https://www.teamlegal.ch/art_Novit%C3%83%C2%A0+per+Associazioni+e+Fondazioni_Diritto+privato_99.html</link><author>TEAM LEGAL</author><pubDate>Wed, 29 May 2019 10:55:00 +0200</pubDate></item><item><title>Divieto di locare mediante airbnb un appartamento in PPP</title><description>A seconda delle circostanze, in special modo degli standard abitativi del condominio, &amp;egrave; facolt&amp;agrave; dell&amp;rsquo;assemblea dei comproprietari di prevedere nel regolamento condominiale un divieto di locazione delle unit&amp;agrave; abitative su piattaforme quali Airbnb o simili.

Il Tribunale federale, in una sua recente decisione datata 4 aprile 2019 (decisione TF 5A_436/2018), ha esaminato il tema a sapere se un&amp;rsquo;assemblea di un condominio costituito in PPP pu&amp;ograve; vietare ai condomini la locazione delle unit&amp;agrave; abitative attraverso le piattaforme, come ad esempio Airbnb o simili (che mettono in contatto persone in cerca di un alloggio per brevi periodi, con persone che dispongono di uno spazio da affittare).

La Massima Corte ritiene che occorre valutare le circostanze particolari di ogni singolo caso.

Il Tribunale, in relazione ad un condominio di alto standing, con 26 appartamenti nel Canton Nidwaldo e con delle parti comuni con sauna e piscina, ha ritenuto lecita la decisione di divieto adottata dall&amp;rsquo;assemblea.

Nel caso concreto, l&amp;rsquo;assemblea condominiale nel 2015 aveva modificato il proprio regolamento d&amp;rsquo;uso e d&amp;rsquo;amministrazione precisando che &amp;egrave; vietata la locazione degli spazi in modo irregolare per una durata giornaliera, settimanale o mensile; &amp;egrave; possibile la sola locazione duratura.

Tale decisione era stata presa poich&amp;eacute; in precedenza, via internet, un appartamento veniva locato, anche per un solo giorno, mediante Airbnb.
E ci&amp;ograve; comportava che terze persone estranee al condominio utilizzavano infrastrutture comuni dello stabile quali la piscina, la sauna, il locale fitness, la terrazza e la lavanderia.

Il Tribunale ritiene che la locazione di spazi immobiliari su piattaforme come Airbnb e simili non &amp;egrave; da considerarsi quale un contratto di locazione usuale, ma piuttosto un contratto di alloggio nel settore paralberghiero.

In casu, l&amp;rsquo;edificio in cui il locale veniva saltuariamente dato in locazione per breve tempo era composto da primarie abitazioni con standard elevati e non da appartamenti di vacanza, con infrastrutture (piscina, sauna ecc.) ad uso comune non destinate per terzi, in un contesto di intimit&amp;agrave;, che esige tranquillit&amp;agrave;, e che mal si concilia con locatari saltuari che, come da esperienza, usufruiscono degli spazi locati per le loro vacanze.

Conseguentemente, il TF ha ritenuto che il regolamento &amp;egrave; conforme alla legge e il diritto esclusivo del proprietario condomino di godere dei suoi locali non &amp;egrave; violato; il regolamento permette difatti di valorizzare dal profilo commerciale gli appartamenti tramite locazioni durature.

Avv. Massimo Respini
</description><link>https://www.teamlegal.ch/art_Divieto+di+locare+mediante+airbnb+un+appartamento+in+PPP_Diritto+privato_98.html</link><author>TEAM LEGAL</author><pubDate>Wed, 29 May 2019 10:51:00 +0200</pubDate></item><item><title>test</title><description>test
</description><link>https://www.teamlegal.ch/art_test_Diritto+privato_97.html</link><author>TEAM LEGAL</author><pubDate>Tue, 28 May 2019 16:41:00 +0200</pubDate></item><item><title>Procedure esecutive ingiustificate: nuovi mezzi di difesa del debitore</title><description>Dopo un lungo iter legislativo sono entrate in vigore le nuove norme che permettono ai debitori di difendersi in maniera pi&amp;ugrave; efficace contro le procedure esecutive ingiustificate. Tali misure sono applicabili a qualsiasi procedura esecutiva indipendentemente dalla data del loro avvio.

Il Consiglio Federale ha fissato al 1&amp;deg; gennaio 2019 l&amp;rsquo;entrata in vigore delle nuove norme della LEF che mirano a proteggere chi &amp;egrave; oggetto di esecuzioni ingiustificate. La modifica della legge fa seguito all&amp;rsquo;iniziativa parlamentare promossa dal Consigliere di Stato ticinese Fabio Abate (09.530), il cui termine referendario &amp;egrave; scaduto il 7 aprile 2017.

La revisione della LEF prevede tre nuovi istituti a favore del debitore:


	Estinzione del diritto di terzi a consultare un&amp;rsquo;esecuzione ingiustificata;
	Richiesta in ogni tempo di produrre i mezzi di prova da parte del creditore;
	Diritto a richiedere in ogni tempo l&amp;rsquo;accertamento dell&amp;rsquo;inesistenza del debito.


La nuova normativa non contiene disposizioni transitorie. Secondo la giurisprudenza del TF (cfr. DTF 126 III 431, consid. 2b; 122 III 324 consid. 7) si applicano i principi generali dell&amp;rsquo;art. 1 titolo finale del CC che prevedono l&amp;rsquo;applicazione immediata delle norme procedurali.

Pertanto le nuove disposizioni della LEF si applicano anche alle esecuzioni promosse prima del 1&amp;deg; gennaio 2019.

1. Estinzione del diritto di terzi a consultare un&amp;rsquo;esecuzione ingiustificata

A seguito dell&amp;rsquo;entrata in vigore della nuova disposizione, trascorsi 3 mesi dalla notifica del precetto esecutivo contro il quale &amp;egrave; stata interposta opposizione, il debitore potr&amp;agrave; richiedere all&amp;rsquo;Ufficio esecuzioni (UE) che tale esecuzione non sia comunicata a terzi. Per la scadenza del termine dei 3 mesi fa stato l&amp;rsquo;art. 142 cpv. 2 CPC (art. 31 LEF). A seguito della richiesta del debitore, l&amp;rsquo;UE assegner&amp;agrave; d&amp;rsquo;ufficio un termine di 20 giorni al creditore chiedendo di comprovare di aver avviato a tempo debito una procedura di eliminazione dell&amp;rsquo;opposizione. Il creditore dovr&amp;agrave; quindi dimostrare all&amp;rsquo;UE di aver avviato una procedura di rigetto (provvisorio o definitivo) dell&amp;rsquo;opposizione oppure un&amp;rsquo;azione creditoria nei confronti del debitore nel termine di 3 mesi + 20 giorni dalla notifica del precetto esecutivo. In caso di mancata prova in tal senso, l&amp;rsquo;UE non potr&amp;agrave; dar notizia a terzi dell&amp;rsquo;esecuzione. In concreto tale specifica esecuzione non apparir&amp;agrave; pi&amp;ugrave; sull&amp;rsquo;estratto delle esecuzioni rilasciato dall&amp;rsquo;UE.

Il creditore in ogni tempo, ma entro il termine di un anno di cui all&amp;rsquo;art. 88 cpv. 2 LEF, potr&amp;agrave; promuovere una procedura di rigetto dell&amp;rsquo;opposizione o un&amp;rsquo;azione creditoria. Qualora in seguito il creditore fornisse prova all&amp;rsquo;UE di aver avviato una delle menzionate procedure anche successivamente al termine di 3 mesi + 20 giorni, l&amp;rsquo;UE dovr&amp;agrave; nuovamente comunicare a terzi l&amp;rsquo;esistenza della relativa procedura esecutiva.

La decisione dell&amp;rsquo;UE di non dar notizia di un&amp;rsquo;esecuzione a terzi costituir&amp;agrave; un provvedimento passibile di ricorso ai sensi dell&amp;rsquo;art. 17 LEF.

Il Consiglio Federale ha fissato a CHF 40.- la tassa per la richiesta formulata dal debitore. Secondo il rapporto esplicativo dell&amp;rsquo;avamprogetto, tale tassa dovr&amp;agrave; essere pagata dal debitore insieme alla domanda e rester&amp;agrave; a suo integrale carico indipendentemente dall&amp;rsquo;esito della procedura.

2. Richiesta in ogni tempo di produrre i mezzi di prova da parte del creditore

Un&amp;rsquo;ulteriore novit&amp;agrave; introdotta dalla novella legislativa &amp;egrave; la facolt&amp;agrave; del debitore di richiedere in ogni tempo all&amp;rsquo;Ufficio esecuzioni che il creditore depositi i mezzi di prova relativi alla pretesa di cui all&amp;rsquo;esecuzione promossa. Nel diritto previgente il debitore aveva facolt&amp;agrave; di richiedere la produzione di tali mezzi di prova entro 10 giorni dalla notifica del precetto esecutivo.

La nuova norma prevede che qualora il creditore non dovesse fornire o dovesse fornire tardivamente all&amp;rsquo;Ufficio esecuzioni i mezzi di prova richiesti, il giudice chiamato in seguito a dirimere una vertenza relativa all&amp;rsquo;esecuzione, terr&amp;agrave; in considerazione l&amp;rsquo;agire del creditore nella ripartizione delle spese processuali e delle ripetibili indipendentemente dall&amp;rsquo;esito della vertenza.

3. Diritto a richiedere in ogni tempo l&amp;rsquo;accertamento dell&amp;rsquo;inesistenza del debito

La terza e ultima novit&amp;agrave; introdotta nella LEF permette al creditore di promuovere in ogni tempo un&amp;rsquo;azione tesa all&amp;rsquo;accertamento dell&amp;rsquo;inesistenza del debito oltre che richiedere in via giudiziaria l&amp;rsquo;estinzione o la concessione di una dilazione. Nel diritto previgente il Tribunale Federale (DTF 141 III 68) ha precisato che l&amp;rsquo;accertamento dell&amp;rsquo;inesistenza del debito rispettivamente della sua estinzione poteva essere promossa dal debitore escusso unicamente qualora avesse omesso di interporre opposizione al precetto esecutivo oppure se il rigetto dell&amp;rsquo;opposizione fosse cresciuto in giudicato. Il Tribunale Federale (DTF 141 III 68) ha poi in seguito precisato che un&amp;rsquo;azione tesa all&amp;rsquo;accertamento negativo era possibile anche nel caso in cui contro l&amp;rsquo;esecuzione fosse stata interposta opposizione in quanto era dato un interesse degno di protezione del debitore a poter accertare l&amp;rsquo;inesistenza del debito.

A seguito dell&amp;rsquo;introduzione del nuovo articolo di legge sar&amp;agrave; dunque possibile promuovere un accertamento dell&amp;rsquo;inesistenza del debito in qualsiasi stadio dell&amp;rsquo;esecuzione, indipendentemente se il debitore ha interposto o meno opposizione oppure se l&amp;rsquo;opposizione &amp;egrave; stata rigettata giudizialmente.

4. Conclusioni

Le novit&amp;agrave; introdotte dalla revisione mettono a disposizione dei nuovi mezzi a favore del debitore affinch&amp;eacute; possa tutelarsi contro esecuzioni ingiustificate anche senza dover necessariamente avviare procedure giudiziarie anticipandone le relative spese.

Sono ancora presenti alcune costellazioni che potrebbero apparire problematiche e insoddisfacenti ai fini della tutela del debitore che ha subito un&amp;rsquo;esecuzione ingiustificata.

Nella revisione non &amp;egrave; stata presa in considerazione la possibilit&amp;agrave; di richiedere la cancellazione o di non comunicare a terzi le procedure esecutive perente ai sensi dell&amp;rsquo;art. 88 cpv. 2 LEF. Tali esecuzioni potrebbero infatti risultare visibili nell&amp;rsquo;estratto delle esecuzioni del debitore qualora l&amp;rsquo;istanza di rigetto (provvisorio o, in taluni casi, definitivo) oppure l&amp;rsquo;azione creditoria promossa dal creditore non venissero accolte dal Giudice.

Infine, l&amp;rsquo;ammontare e l&amp;rsquo;obbligo dell&amp;rsquo;anticipo dei costi giudiziari per una procedura di accertamento negativo da parte del debitore oggetto di esecuzione ingiustificata non &amp;egrave; stato modificato. Il debitore istante dovr&amp;agrave; farsi carico di anticipare tali spese il cui costo continuer&amp;agrave; ad essere proporzionato con il valore dell&amp;rsquo;importo oggetto di esecuzione. Ci&amp;ograve; comporter&amp;agrave; che il debitore che vorr&amp;agrave; promuovere un&amp;rsquo;azione di accertamento dell&amp;rsquo;inesistenza del debito, in particolare a seguito di esecuzioni ingiustificate di elevato valore, sar&amp;agrave; ancora costretto ad anticipare dei costi non indifferenti. Tuttavia tale difficolt&amp;agrave; all&amp;rsquo;accesso alla giustizia &amp;egrave; mitigata, a giusta ragione, dalla prassi di alcune Preture di mantenere al minimo l&amp;rsquo;anticipo delle spese giudiziali.

Lo Studio legale Respini Jelmini Beretta Piccoli ha incamerato con successo una delle prime domande di non dar notizia di un&amp;rsquo;esecuzione a terzi.

Avv. Patrick Fini

&amp;nbsp;
</description><link>https://www.teamlegal.ch/art_Procedure+esecutive+ingiustificate%3A+nuovi+mezzi+di+difesa+del+debitore_Diritto+procedurale%2C++esecutivo+e+fallimentare_96.html</link><author>TEAM LEGAL</author><pubDate>Mon, 20 May 2019 10:58:00 +0200</pubDate></item><item><title>Impianti solari: esempio di un compromesso tra politica energetica e pianificazione del territorio</title><description>Rendere autosufficiente, in tutto o in parte, la propria abitazione dal profilo energetico &amp;egrave; la sfida (e il trend) del nuovo millennio che non ha lasciato indifferente nemmeno la politica. In sintesi una breve panoramica sulla legislazione odierna e le facilitazioni previste per la posa di pannelli solari.

Con l&amp;rsquo;avvento delle nuove tecnologie legate alle energie rinnovabili, una politica globale che spinge vieppi&amp;ugrave; all&amp;rsquo;implementazione di sistemi di approvvigionamento energetico basato su fonti prive di emissioni nocive e ad una maggiore consapevolezza anche dei singoli, stimolati anche da bonus ed incentivi statali, la via green &amp;egrave; divenuta una realt&amp;agrave; consolidata.

In Svizzera la politica ha dato seguito al cambiamento in atto, regolamentando ove possibile la tematica nei vari settori toccati &amp;ndash; direttamente o indirettamente &amp;ndash; dalla creazione di nuovi impianti &amp;ldquo;ecologici&amp;rdquo;.

Per quanto concerne il diritto edilizio, nell&amp;rsquo;ultimo decennio si &amp;egrave; assistito ad un cambiamento di paradigma piuttosto importante.

Particolare sviluppo &amp;egrave; stato dato alle energie derivanti dalla posa di impianti solari, siano questi solari termici, rispettivamente fotovoltaici.

Da primo gennaio 2008 la Legge sulla pianificazione del territorio dedica una norma specifica a questo argomento, l&amp;rsquo;art. 18a LPT, che &amp;egrave; stato poi ulteriormente rivisto e dal 1. maggio 2014 recita cos&amp;igrave;:


	Nelle zone edificabili e nelle zone agricole gli impianti solari sufficientemente adattati ai tetti non necessitano dell&amp;#39;autorizzazione di cui all&amp;#39;articolo 22 capoverso 1. Simili progetti devono essere unicamente annunciati all&amp;#39;autorit&amp;agrave; competente.
	Il diritto cantonale pu&amp;ograve;:
	
		designare determinati tipi di zone edificabili dove l&amp;#39;aspetto estetico &amp;egrave; meno importante, nelle quali anche altri impianti solari possono essere esentati dall&amp;#39;autorizzazione;
		prevedere l&amp;#39;obbligo dell&amp;#39;autorizzazione in tipi chiaramente definiti di zone protette.
	
	
	Gli impianti solari nell&amp;#39;ambito di monumenti culturali o naturali d&amp;#39;importanza cantonale o nazionale sottostanno sempre all&amp;#39;obbligo dell&amp;#39;autorizzazione. Non devono pregiudicare in modo sostanziale tali monumenti.
	Per il rimanente, l&amp;#39;interesse a utilizzare l&amp;#39;energia solare negli edifici esistenti o nuovi prevale in linea di principio sugli aspetti estetici.


La norma di legge introduce quindi una facilitazione di natura formale intesa ad agevolare (e, di conseguenza, anche incentivare) l&amp;rsquo;installazione degli impianti solari, entro condizioni ben definite: nelle zone edificabili e nelle zone agricole si &amp;egrave; dispensati dall&amp;rsquo;obbligo di conseguire l&amp;rsquo;autorizzazione a costruire nel caso in cui: gli impianti siano montati sopra o all&amp;rsquo;interno di un tetto (1), siano sufficientemente adattati allo stesso (2) e non interessino un monumento di importanza cantonale o nazionale. Gli impianti solari che adempiono queste condizioni, riservate eventuali eccezioni di diritto cantonale, sono soggette unicamente ad annuncio presso il Comune.

Giusta l&amp;rsquo;art. 32a cpv. 1 OPT, un impianto &amp;egrave; considerato sufficientemente adattato a un tetto se (a) sporge ortogonalmente di al massimo 20 cm dalla superficie del tetto, (b) visto frontalmente e dall&amp;rsquo;alto non sporge oltre la superficie del tetto, (c) in base allo stato della tecnica presenta un basso grado di riflessione e (d) si presenta come superficie compatta (sempre riservate concrete prescrizioni edilizie alternative di diritto cantonale).

Si badi bene che queste agevolazioni non si applicano ai tetti piani, ma unicamente ai tetti a falde. Gli impianti solari posati al di sopra di tetti piani sono definibili quali corpi tecnici, ed assoggettabili come tali a specifici limiti d&amp;rsquo;altezza e di sviluppo orizzontale previsti dalle norme di piano regolatore. In questo senso, i Comuni godono di ampia autonomia.
Eccezione che conferma la regola &amp;egrave; l&amp;rsquo;art. 3 cpv. 1 lett. n RLE, il quale prevede che i collettori solari posati sui tetti piani nelle zone di produzione intensiva di beni o servizi non soggiacciano a licenza edilizia.

Monumenti culturali o naturali di importanza cantonale o nazionale

Secondo il testo di legge, l&amp;rsquo;interesse all&amp;rsquo;uso dell&amp;rsquo;energia solare prevale in linea di principio sugli aspetti estetici e tale priorit&amp;agrave; si applica di principio a tutti gli impianti solari; ne fanno eccezione quelli che interessano un monumento culturale o naturale di importanza cantonale o nazionale. Quali monumenti naturali, in assenza di un&amp;rsquo;altra specifica definizione di legge, possono essere considerati gli oggetti censiti nell&amp;rsquo;Inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali, mentre quali monumenti culturali per i quali vige l&amp;rsquo;obbligo della licenza di costruzione per i pannelli solari sono considerati i nuclei, le zone di protezione del paesaggio, il Piano di utilizzazione cantonale dei paesaggi con edifici e impianti protetti (PUC-PEIP), gli insediamenti elencati nell&amp;rsquo;inventario federale degli insediamenti svizzeri da proteggere d&amp;rsquo;importanza nazionale (ISOS) e nei perimetri di rispetto dei beni culturali (art. 4 lett. h RLE).

In questi casi, non si applica il principio della prevalenza dell&amp;rsquo;uso dell&amp;rsquo;energia solare sugli aspetti estetici, ma ogni singolo caso deve essere valutato a s&amp;eacute; stante, alla luce delle differenti finalit&amp;agrave; di protezione desumibili dalla descrizione di dettaglio dell&amp;rsquo;oggetto inventariato. Sussiste, in particolare, un pregiudizio sostanziale quando un impianto danneggia in modo rilevante l&amp;rsquo;oggetto nei suoi aspetti singolari o caratteristici, che gli conferiscono dignit&amp;agrave; di protezione.

Procedura federale s&amp;igrave; o no?

Da ultimo, val la pena di sottolineare come vi sia un ulteriore aspetto, al di l&amp;agrave; di quello prettamente estetico e pianificatorio, da valutare, e meglio quello dell&amp;rsquo;eventuale approvazione dei piani da parte dell&amp;rsquo;Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (ESTI).

Si tratta di una procedura che interessa unicamente i collettori solari fotovoltaici (ovvero quelli destinati alla produzione di energia elettrica) e dev&amp;rsquo;essere affrontata unicamente nei casi in cui un impianto superasse i 30 KVA.

In tal caso, dovr&amp;agrave; essere inoltrata, unitamente alla domanda di costruzione (indirizzata al Municipio), una domanda di approvazione dei piani (indirizzata all&amp;rsquo;ESTI). Entrambe le domande verranno pubblicate contemporaneamente all&amp;rsquo;albo (la procedura federale anche sul foglio ufficiale). L&amp;rsquo;Ufficio delle domande di costruzione del Dipartimento del territorio garantisce il coordinamento delle procedure (art. 25a LPT).

Avv. Lisa Ferrario Petrini
</description><link>https://www.teamlegal.ch/art_Impianti+solari%3A+esempio+di+un+compromesso+tra+politica+energetica+e+pianificazione+del+territorio_Diritto+pubblico_95.html</link><author>TEAM LEGAL</author><pubDate>Wed, 15 May 2019 10:31:00 +0200</pubDate></item><item><title>Ipoteca legale degli artigiani e imprenditori: affinchÃ© non sia troppo tardi!</title><description>La richiesta di iscrizione va sottoposta al giudice al pi&amp;ugrave; tardi entro quattro mesi dal compimento integrale, valutato sulla scorta di criteri qualitativi e non quantitativi, del lavoro rispettivamente dell&amp;rsquo;opera.

L&amp;rsquo;iscrizione dell&amp;rsquo;ipoteca legale degli artigiani e imprenditori dev&amp;rsquo;essere fatta al pi&amp;ugrave; tardi entro quattro mesi dal compimento del lavoro (art. 839 cpv. 2 CC).

L&amp;rsquo;interpretazione della nozione di compimento del lavoro &amp;egrave; spesso oggetto di controversia. La questione riveste indubbiamente una forte rilevanza pratica, ritenuto che l&amp;rsquo;eventuale mancato ossequio del termine quadrimestrale comporta per l&amp;rsquo;artigiano o imprenditore la perdita di un&amp;rsquo;importante garanzia a tutela del proprio credito.
La giurisprudenza ha precisato che, con la nozione di &amp;ldquo;compimento del lavoro&amp;rdquo;, va inteso il momento in cui tutte le prestazioni che formano l&amp;rsquo;oggetto del contratto, in genere un contratto di appalto ai sensi dell&amp;rsquo;art. 363 e segg. CO, sono state eseguite e l&amp;rsquo;opera pu&amp;ograve; essere consegnata. Semplici ritocchi, riparazioni o rifacimenti per difetti non entrano in considerazione. Per contro, anche lavori di poco peso possono risultare necessari per il compimento dell&amp;rsquo;opera, se questa non pu&amp;ograve; essere consegnata senza di essi. Determinante &amp;egrave; l&amp;rsquo;aspetto qualitativo del lavoro prestato. In questo senso, quindi, anche interventi di poca entit&amp;agrave; quantitativa rispetto all&amp;rsquo;insieme dell&amp;rsquo;importo fatturato possono risultare determinanti ai fini dell&amp;rsquo;inizio del termine quadrimestrale, se qualitativamente imprescindibili, affinch&amp;eacute; il lavoro in questione possa ritenersi concluso.

Il &amp;ldquo;compimento del lavoro&amp;rdquo; include inoltre, ad ogni modo, lo sgombero e la pulizia del cantiere, compreso lo smontaggio di eventuali impalcature.

Va cionondimeno precisato che l&amp;rsquo;artigiano o imprenditore che, senza motivi di forza maggiore &amp;ndash; o deliberatamente &amp;ndash; sospende il compimento di un&amp;rsquo;opera non pu&amp;ograve; poi contare sul fatto che il termine dell&amp;rsquo;art. 839 cpv. 2 CC cominci a decorrere solo dalla protratta ultimazione dei lavori.

Non va altres&amp;igrave; dimenticato che l&amp;rsquo;artigiano o imprenditore non &amp;egrave; necessariamente tenuto ad attendere l&amp;rsquo;ultimazione dei lavori, prima di istare per l&amp;rsquo;iscrizione dell&amp;rsquo;ipoteca; l&amp;rsquo;iscrizione di quest&amp;rsquo;ultima &amp;egrave; infatti possibile fin da subito e meglio fin dalla nascita dell&amp;rsquo;obbligo, per l&amp;rsquo;artigiano o imprenditore, di fornire materiale e lavoro o lavoro soltanto, ovverosia, di regola, nel momento stesso della stipula del relativo contratto.

Avv. Michele Bernasconi
</description><link>https://www.teamlegal.ch/art_Ipoteca+legale+degli+artigiani+e+imprenditori%3A+affinch%C3%83%C2%A9+non+sia+troppo+tardi%21_Diritto+privato_94.html</link><author>TEAM LEGAL</author><pubDate>Wed, 15 May 2019 09:57:00 +0200</pubDate></item><item><title>Stop a nuove zone edificabili in Ticino</title><description>Dall&amp;rsquo;inizio del mese di maggio scorso, e fino a quando l&amp;rsquo;Autorit&amp;agrave; cantonale avr&amp;agrave; adottato l&amp;rsquo;adattamento del Piano direttore alle nuove norme della LPT entrate in vigore nel 2014, e il Consiglio federale lo avr&amp;agrave; in seguito approvato, vige in Ticino il divieto assoluto di nuovi azzonamenti. La messa in atto del nuovo diritto federale avr&amp;agrave; conseguenze importanti sui Piani regolatori, e quindi sui Comuni e i proprietari fondiari.

Come di recente ha riportato anche la stampa, il 1&amp;deg; maggio di quest&amp;rsquo;anno &amp;egrave; scaduto il termine di 5 anni imposto ai Cantoni per adattare i loro piani direttori (PD) alle nuove disposizioni della Legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT) approvate dal popolo svizzero nel 2013 ed entrate in vigore il 1&amp;deg; maggio 2014.

Poich&amp;eacute; il nostro Cantone (al pari di quelli di Glarona e Obvaldo) non ha rispettato tale termine, fino all&amp;rsquo;approvazione da parte del Consiglio federale dell&amp;rsquo;adattamento (in corso) del PD, in Ticino non &amp;egrave; pertanto pi&amp;ugrave; ammessa la delimitazione di nuove zone edificabili (art. 38a cpv. 3).

Va ad ogni modo notato che tale possibilit&amp;agrave; era preclusa gi&amp;agrave; dall&amp;rsquo;entrata in vigore della revisione della LPT (art. 38 cpv. 2), con per&amp;ograve; alcune eccezioni (nuovi azzonamenti compensati con dezonamento di almeno la stessa superficie, delimitazione di zone per utilizzazioni pubbliche relative ad infrastrutture molto importanti e urgenti, ecc.; vedi art. 52a dell&amp;rsquo;Ordinanza, OPT), oggi non pi&amp;ugrave; date.

Secondo il nuovo art. 8a cpv. 1 LPT il PD deve indicare in particolare &amp;ldquo;le dimensioni complessive delle superfici insediative, la loro distribuzione nel Cantone e le misure atte a garantire il coordinamento regionale della loro espansione&amp;rdquo; (lett. a); &amp;ldquo;le misure volte ad assicurare il coordinamento fra gli insediamenti e i trasporti, nonch&amp;eacute; un&amp;#39;urbanizzazione razionale che permetta di risparmiare superfici&amp;rdquo; (lett. b); &amp;ldquo;le misure finalizzate a uno sviluppo degli insediamenti centripeto e di elevata qualit&amp;agrave;&amp;rdquo; (lett. c); &amp;ldquo;le misure volte ad assicurare la conformit&amp;agrave; delle zone edificabili alle condizioni di cui all&amp;#39;articolo 15&amp;rdquo; (lett. d); ecc..

Quest&amp;rsquo;ultima norma stabilisce che &amp;ldquo;le zone edificabili vanno definite in modo da soddisfare il fabbisogno prevedibile per 15 anni&amp;rdquo; (cpv. 1; principio gi&amp;agrave; vigente, ma ora reso rigorosamente vincolante); &amp;ldquo;le zone edificabili sovradimensionate devono essere ridotte&amp;rdquo; (cpv. 2); &amp;ldquo;l&amp;#39;ubicazione e le dimensioni delle zone edificabili vanno coordinate al di l&amp;agrave; dei confini comunali &amp;hellip; in particolare occorre conservare le superfici per l&amp;#39;avvicendamento delle colture e rispettare la natura e il paesaggio&amp;rdquo; (cpv. 3); &amp;ldquo;un terreno pu&amp;ograve; essere assegnato a una zona edificabile [solo, ed in particolare] se ... [oltre che &amp;ldquo;idoneo all&amp;rsquo;edificazione&amp;rdquo;] &amp;ldquo;sar&amp;agrave; prevedibilmente necessario all&amp;#39;edificazione, urbanizzato ed edificato entro 15 anni, anche in caso di sfruttamento coerente delle riserve interne d&amp;#39;utilizzazione delle zone edificabili esistenti&amp;rdquo; (cpv. 4 lett. a e b).

Dopo che l&amp;rsquo;Ufficio federale ha accertato che il Ticino (contrariamente a quanto precedentemente annunciato dall&amp;rsquo;Autorit&amp;agrave; cantonale) dispone di zone edificabili sovradimensionate secondo i parametri federali, il Consiglio di Stato ha adottato le nuove schede R1, R6 e R10 del PD, intese ad attuare i nuovi disposti federali, il 27 giugno 2018.

La prima (scheda R1, Modello territoriale cantonale) indica in particolare le prognosi di crescita della popolazione agli orizzonti 2030 (+ 46&amp;#39;000 abitanti) e 2040 (+ 66&amp;#39;000) e dei posti di lavoro all&amp;rsquo;orizzonte 2040 (+39&amp;#39;000), e le relative ripartizioni nei vari agglomerati e rispettive aree di influenza, stabilendo poi gli indirizzi per lo sviluppo territoriale per i singoli &amp;ldquo;spazi funzionali&amp;rdquo; (&amp;ldquo;il centro e il suburbano&amp;rdquo;, &amp;ldquo;il periurbano&amp;rdquo; e &amp;ldquo;il retroterra e la montagna&amp;rdquo;).

La seconda (scheda R6, Sviluppo degli insediamenti e gestione delle zone edificabili) stabilisce quindi le &amp;ldquo;misure&amp;rdquo; per attuare tali indirizzi, intesi a in particolare a &amp;ldquo;sfruttare le zone edificabili in vigore&amp;rdquo; e &amp;ldquo;adeguare il dimensionamento delle zone edificabili&amp;rdquo;, disponendo a carico dei Comuni i seguenti compiti (da adempiere entro i seguenti ristretti termini, tutti a decorre dall&amp;rsquo;entrata in vigore della scheda):


	verifica del dimensionamento delle zone edificabili dei PR, con tabella della contenibilit&amp;agrave; e del compendio dello stato dell&amp;rsquo;urbanizzazione, da allestire secondo i (rigorosi) parametri stabiliti dal Consiglio di Stato sulla base delle direttive federali (1 anno)
	adozione immediata di misure di salvaguardia della pianificazione (zone di pianificazione) nei Comuni con zone edificabili sovradimensionate
	elaborazione del programma d&amp;rsquo;azione comunale per lo sviluppo centripeto di qualit&amp;agrave; (3 anni)
	adattamento dei PR in base a tale programma (5 anni)
	ecc.;


compiti assortiti di varie sanzioni in caso di inadempimento.

La scheda R6 &amp;egrave; stata impugnata dinanzi al Gran Consiglio da oltre 50 Comuni e Enti regionali di sviluppo, oltre che dall&amp;rsquo;Associazione Comuni Ticinesi (vedi Messaggio 7616 del 19.12.2018); che contestano in particolare gli oneri e le tempistiche posti a carico dei Comuni; chiedono che i compiti imposti dalle nuove disposizioni federali (a parte quello della verifica del dimensionamento delle zone edificabili comunali, da svolgere da parte del Consiglio di Stato) vengano attuati a livello regionale (e non, quindi, di ogni singolo Comune) tramite una ulteriore fase dei Programmi di agglomerato (PA), da trasporre poi nel PD stesso, con facolt&amp;agrave; di ricorso al Gran Consiglio; e chiedono altres&amp;igrave; che gli oneri espropriativi determinati dalle misure da adottare vengano assunti dall&amp;rsquo;Autorit&amp;agrave; cantonale (che ha approvato i PR in vigore) o per lo meno a livello regionale.

Il Consiglio di Stato (vedi Messaggio citato) si &amp;egrave; opposto alle domande formulate nei ricorsi, preannunciando per&amp;ograve; lo stanziamento di un credito di 5 Mio CHF e l&amp;rsquo;istituzione di un sistema di compensazione per fare fronte agli indennizzi degli eventuali dezonamenti e/o riduzioni delle potenzialit&amp;agrave; edificatorie che dovessero dare origine a indennit&amp;agrave; per espropriazione materiale.

Si pu&amp;ograve; ipotizzare che il Parlamento si pronuncer&amp;agrave; sui ricorsi entro la fine del corrente anno. Dovr&amp;agrave; poi seguire l&amp;rsquo;approvazione del Consiglio federale delle schede del PD come scaturiranno da tale procedura.

Il Gran Consiglio &amp;egrave; chiamato a pronunciarsi su un tema molto importante, in particolare per i Comuni: quello delle modalit&amp;agrave; e degli enti e livelli istituzionali competenti per attuare i compiti stabiliti dalle nuove norme della LPT risp. per decidere le relative controversie. Pur nei rigorosi limiti del diritto federale, esso &amp;egrave; inoltre chiamato ad esprimersi anche sui parametri stabiliti dal Consiglio di Stato per determinare la contenibilit&amp;agrave; dei PR.

Quanto alle concrete conseguenze (quantitative) - considerato il sovradimensionamento delle zone edificabili in Ticino - della messa in atto delle nuove disposizioni sul piano cantonale, le stesse non sono ancora state chiarite. I Comuni ricorrenti hanno ipotizzato l&amp;rsquo;obbligo di ridurre nel complesso le zone edificabile esistenti nell&amp;rsquo;ordine di centinaia di migliaia di mq; il Consiglio di Stato non ha per&amp;ograve; dato alcuna indicazione in merito.

Pure tutte da chiarire sono le conseguenze finanziarie dei futuri dezonamenti e/o riduzioni delle potenzialit&amp;agrave; edificatorie. La tematica &amp;egrave; assai complessa, e andr&amp;agrave; valutata in funzione delle specificit&amp;agrave; di ogni singola fattispecie; vi &amp;egrave; ad ogni modo fondato motivo per ritenere che la dotazione del fondo proposta dal Consiglio di Stato sia ampiamente insufficiente per far fronte a tali oneri.

Avv. Luca Beretta Piccoli
</description><link>https://www.teamlegal.ch/art_Stop+a+nuove+zone+edificabili+in+Ticino_Diritto+pubblico_93.html</link><author>TEAM LEGAL</author><pubDate>Wed, 15 May 2019 09:37:00 +0200</pubDate></item><item><title>Fabio Toriello, avvocato e professore</title><description>Residente in Ticino dal 2011 e qui operante a tempo pieno, dal 2017 collabora con lo Studio in veste di &amp;quot;counsel&amp;quot; per le materie del diritto internazionale dei trasporti e del diritto italiano. Laureato con lode nell&amp;rsquo;Universit&amp;agrave; degli Studi di Genova nel Luglio 1990, ha iniziato la propria collaborazione con lo Studio Toriello come socio nel 1994 dopo aver svolto varie esperienza lavorative in Inghilterra nel settore assicurativo marittimo durante gli studi universitari e dopo aver svolto periodi di pratica forense presso Deorchis &amp;amp; Partners, N.Y. (1992) e Balestra Kielland Dardani, Genova (1992/1993). Dal 2012 &amp;egrave; Managing partner/coordinatore della rete Toriello LSN.

Dal 2005 &amp;egrave; professore associato di Diritto privato nell&amp;rsquo;Universit&amp;agrave; di Sassari, ed in precedenza ha tenuto corsi di diritto privato, diritto comparato, diritto dell&amp;rsquo;informazione e Inglese giuridico in varie universit&amp;agrave; europee. E&amp;rsquo; autore di una monografia sul contratto di spedizione (2014), un volume sulla posizione giuridica dello straniero nell&amp;rsquo;UE e in diritto comparato (1997), un volume sull&amp;rsquo;integrazione del diritto europeo attraverso la giurisprudenza della Corte di Giustizia (2000), oltre che curatore di un volume sui contratti dei consumatori (1997) e di un volume sulla responsabilit&amp;agrave; del produttore (1999), e di oltre cento contributi in riviste e libri collettanei su vari temi del diritto privato, comparato, comunitario, del commercio internazionale e dei trasporti.


	Riconoscimenti e membership

	Membro all&amp;rsquo;Associazione Italiana di diritto comparato. Aderisce all&amp;rsquo;Association Henry Capitant. &amp;Egrave; Membro del comitato di redazione delle riviste &amp;ldquo;Contratto e impresa/Europa&amp;rdquo;, &amp;ldquo;Diritto del turismo&amp;rdquo; e &amp;ldquo;Responsabilit&amp;agrave; medica&amp;rdquo;.
	
	Percorso di studi
	Laureato in Giurisprudenza presso l&amp;rsquo;Universit&amp;agrave; di Genova nel luglio del 1990; ha frequentato il corso di specializzazione in diritto comunitario, a Louvain-la-neuve nel 1995; ha conseguito il Dottorato di ricerca in diritto comparato a Roma nel 1999.
	
	Docente di Inglese Giuridico, parla fluentemente Inglese e Francese.
	
	Lingue
	Docente di Inglese Giuridico, parla fluentemente Inglese e Francese.
	


Aree di expertise:

Diritto marittimo, diritto dei trasporti e delle assicurazioni:


	trasporto di merci e responsabilit&amp;agrave; di tutti i soggetti operanti nel settore (armatori, vettori, NVOCCs, spedizionieri, agenzie marittime, operatori logistici, operatori portuali);
	&amp;nbsp;
	contratti collegati all&amp;rsquo;industria armatoriale (compravendita e costruzione di navi; annesse tematiche bancarie relative al finanziamento navale ed alle garanzie); collisioni; assistenza e salvataggio; responsabilit&amp;agrave; da inquinamento marino; avaria generale; nautica da diporto (costruzione, compravendita, sinistri); diritto del turismo;
	&amp;nbsp;
	assicurazioni e riassicurazioni marittime (merci; liability; corpi; disruption). Toriello LSN ha maturato ventennale esperienza nella redazione di capitolati assicurativi di uso internazionale, oltrech&amp;eacute; sul mercato domestico, per conto di assicuratori europei in ambito marine e doganale.

</description><link>https://www.teamlegal.ch/art_Fabio+Toriello%2C+avvocato+e+professore_Consulenti_92.html</link><author>TEAM LEGAL</author><pubDate>Sat, 25 Nov 2017 13:32:00 +0100</pubDate></item><item><title>Diritto dei trasporti e del commercio internazionale</title><description>Storicamente il territorio del Cantone &amp;egrave; sempre stato luogo cruciale di passaggio di merci, ma &amp;egrave; negli ultimi dieci/quindici anni che il Ticino si &amp;egrave; popolato di imprese di spedizione e di trasporto chiamate a far fronte alla cresciuta necessit&amp;agrave; di servizi di logistica per le imprese qui stabilite. Ha fatto eco la maggiore attenzione delle compagnie di assicurazione al mercato ticinese e la crescita dei servizi di intermediazione assicurativa collegati agli interessi economici sulle merci oggetto di trading e di flusso fisico da e verso il cantone.

Ne &amp;egrave; anche derivato un maggior coinvolgimento, rispetto al passato, degli organi giurisdizionali ticinesi nonch&amp;eacute; della giustizia arbitrale sulla piazza di Lugano, proprio su vertenze inerenti i danni alle merci, la responsabilit&amp;agrave; degli operatori o gli obblighi assicurativi. In questo contesto &amp;egrave; divenuta pressante l&amp;rsquo;esigenza per le imprese di dotarsi localmente di un supporto di consulenza e assistenza legale specialistica nel settore in questione, e ci&amp;ograve; non solo a protezione degli interessi economici legati a merci fisicamente transitanti in Ticino, ma anche legati a merci in viaggio ovunque nel mondo ma facenti capo a soggetti di diritto svizzero con la propria base operativa e logistica in Ticino.

Vista la centralit&amp;agrave; della piattaforma logistica ticinese, dimostrata anche dal numero di traders di commodities qui attivi, il nostro Studio crede nell&amp;#39;importanza di fornire alla clientela corporate basata in Ticino una consulenza legale specialistica che sia focalizzata su tutti i temi collegati alla protezione delle aspettative economiche degli operatori che sono interessati al fenomeno del trasporto internazionale via mare, via &amp;ldquo;gomma&amp;rdquo;, via &amp;ldquo;ferro&amp;rdquo; o per via aerea siano essi portatori di cargo interest oppure operatori della logistica o, rispettivamente, assicuratori.

I nostri punti di forza

Lo Studio intende dunque fornire consulenza ed assistenza legale preventiva o in fase di contenzioso (anche arbitrale) pi&amp;ugrave; specificamente nei seguenti ambiti:


	cargo claims;
	responsabilit&amp;agrave; di tutti i soggetti operanti nel settore (armatori, vettori, NVOCCs, spedizionieri, agenzie marittime, operatori logistici, operatori portuali);
	contratti collegati all&amp;rsquo;industria armatoriale (charter-parties; compravendita e costruzione di navi);
	annesse tematiche bancarie relative al finanziamento navale ed alle garanzie);
	collisioni;
	assistenza e salvataggio; responsabilit&amp;agrave; da inquinamento marino;
	avaria generale;
	nautica da diporto (costruzione, compravendita, sinistri); diritto del turismo;
	assicurazione e riassicurazione nei rami del trasporto merci per ogni via, della liability e delle coperture hull &amp;amp; machineries.


Oltre all&amp;rsquo;expertise maturata nel settore del diritto dei trasporti e delle tematiche assicurative collegate, lo Studio ha le caratteristiche di internazionalit&amp;agrave;, di duttilit&amp;agrave; e plurilinguismo, dato dalla formazione transazionale dei suoi Avvocati, abituati a lavorare per la clientela internazionale in inglese, oltre che in tutte le lingue nazionali della Confederazione elvetica. Nell&amp;rsquo;ambito della propria attivit&amp;agrave; nel settore del diritto dei trasporti e del commercio internazionale, lo Studio si occupa inoltre di tematiche assicurative collegate alle merci viaggianti e ai danni a &amp;ldquo;corpi&amp;rdquo; (navi, aeromobili, transport equipment).

I nostri avvocati specialisti di diritto dei trasporti:
</description><link>https://www.teamlegal.ch/art_Diritto+dei+trasporti+e+del+commercio+internazionale_Aree+di+expertise_91.html</link><author>TEAM LEGAL</author><pubDate>Sat, 25 Nov 2017 12:38:00 +0100</pubDate></item><item><title>Pianificazione del territorio</title><description>Gli enti pubblici che operano nel campo della pianificazione territoriale possono trovarsi nella situazione di dover ricorrere a una consulenza specialistica in merito all&amp;rsquo;interpretazione o alle modalit&amp;agrave; di attuazione di norme particolari. In altri casi, possono necessitare di assistenza legale nell&amp;rsquo;ambito di ricorsi inoltrati contro l&amp;rsquo;entrata in vigore di un nuovo piano regolatore o di un parere in merito alla valutazione di alcuni aspetti specifici di una domanda di costruzione.

Anche le societ&amp;agrave; e i privati attivi nel settore immobiliare si trovano spesso confrontati con questioni pianificatorie che richiedono una conoscenza approfondita delle procedure e delle normative.

I nostri avvocati che si occupano di pianificazione del territorio sono specialisti del settore, con alle spalle esperienze pluriennali all&amp;rsquo;interno delle pubbliche amministrazioni in ruoli di rilevo. Essi sono di conseguenza in grado di supportare i nostri clienti nell&amp;rsquo;affrontare e risolvere situazioni che comportano aspetti di diritto comunale, cantonale e federale, comprendendo nella loro valutazione anche considerazioni di diritto edilizio, espropriativo e ambientale.

I nostri punti di forza

Il nostro Studio si avvale di collaboratori dotati di una vasta competenza nel settore della pianificazione. Molti di loro hanno maturato esperienze professionali in seno al Dipartimento del territorio e presso il Tribunale amministrativo, avendo modo di approfondire le loro conoscenze in merito a diversi aspetti particolari, tra i quali quelli inerenti alla valutazione di domande di costruzione, alla realizzazione di piani di quartiere, alle particolarit&amp;agrave; di diritto ambientale connesse con i grandi generatori di traffico e alle espropriazioni materiali.

Alcuni dei nostri avvocati sono stati inoltre membri di Associazioni cantonali e federali dedicate ai temi specifici della pianificazione territoriale e del diritto dell&amp;rsquo;ambiente.

Il nostro modo di operare, improntato alla collaborazione e alla condivisione del sapere e caratterizzato da rapporti diretti e dalla stima reciproca con le pubbliche amministrazioni, ci consente di affrontare in modo consapevole ed efficace situazioni che presentano molte sfaccettature diverse. In particolare, l&amp;rsquo;unione delle nostre competenze negli ambiti della pianificazione territoriale, del diritto ambientale e degli investimenti immobiliari, ci permette di supportare i nostri clienti nel risolvere questioni che coinvolgono aspetti giuridici di diversa natura.

I nostri avvocati specialisti in ambito di pianificazione del territorio
</description><link>https://www.teamlegal.ch/art_Pianificazione+del+territorio_Aree+di+expertise_88.html</link><author>TEAM LEGAL</author><pubDate>Thu, 22 Dec 2016 12:03:00 +0100</pubDate></item><item><title>Michele Bernasconi, avvocato</title><description>Michele Bernasconi assiste la nostra clientela nell&amp;rsquo;ambito del diritto civile, in particolare nei settori del contenzioso commerciale e civile e della contrattualistica. Ha acquisito particolari competenze nel diritto d&amp;rsquo;appalto, suo campo di predilezione, nella procedura civile internazionale e nell&amp;rsquo;arbitrato.

Ha effettuato la pratica legale e l&amp;rsquo;alunnato giudiziario a Zurigo e in Ticino, maturando una significativa esperienza presso uno dei maggiori Studi legali commerciali zurighesi.

&amp;Egrave; entrato a far parte del nostro Studio nel 2017, dopo aver effettuato un&amp;rsquo;esperienza in qualit&amp;agrave; di avvocato presso lo Studio legale I &amp;amp; P Law Office SA, a Lugano.


	Esperienza professionale

	Dal 2017, l&amp;rsquo;Avv. Bernasconi opera in qualit&amp;agrave; di avvocato presso lo Studio legale TEAM LEGAL SA.
	
	Dal 2015 al 2017 ha esercitato la professione di avvocato presso lo Studio legale I &amp;amp; P Law Office SA, avendovi precedentemente svolto un periodo di pratica legale, dal 2014 al 2015.
	
	Dal 2013 al 2014 ha svolto l&amp;rsquo;alunnato giudiziario presso la Pretura di Lugano, Sezione 3.
	
	Nel 2013 ha operato come praticante presso lo Studio legale e notarile MCE Legal, a Muralto.
	
	Dal 2010 al 2012 ha svolto la pratica legale e collaborato con lo Studio legale Walder Wyss AG, a Zurigo.
	
	Riconoscimenti e membership
	Dal 2008 al 2014 &amp;egrave; stato Vicepresidente dei Giovani Liberali Radicali del distretto di Lugano.
	
	Membro ASA (Associazione Svizzera per l&amp;rsquo;Arbitrato) below 40.
	
	Specializzazioni
	Nel 2018 ha conseguito, con la votazione media del 5,8, il Certificate of Advanced Studies (CAS) in International litigation &amp;amp; Arbitration presso l&amp;rsquo;Universit&amp;agrave; di Zurigo.
	&amp;nbsp;
	
	Percorso di studi
	Nel 2015 ha conseguito il brevetto di avvocato nel Cantone Ticino.
	
	Si &amp;egrave; laureato in diritto presso l&amp;rsquo;Universit&amp;agrave; di Basilea nel 2010, con la menzione magna cum laude.
	
	Lingue
	Si esprime correntemente e opera in italiano, tedesco, francese, inglese e spagnolo.
	


Aree di expertise:
</description><link>https://www.teamlegal.ch/art_Michele+Bernasconi%2C+avvocato_Associati_87.html</link><author>TEAM LEGAL</author><pubDate>Thu, 22 Dec 2016 11:06:00 +0100</pubDate></item><item><title>Aggiornamenti</title><description>
	Michele Bernasconi ha conseguito il titolo di CAS Contenzioso e arbitrato internazionale dell&amp;rsquo;Universit&amp;agrave; di Zurigo.



	Patrick Fini ha conseguito il titolo di CAS Commodity Professional dell&amp;rsquo;Universit&amp;agrave; di Lucerna.

</description><link>https://www.teamlegal.ch/art_Aggiornamenti_Carriere_85.html</link><author>TEAM LEGAL</author><pubDate>Mon, 19 Dec 2016 16:34:00 +0100</pubDate></item><item><title>Nuovi collaboratori</title><description>I professionisti che sono recentemente entrati a far parte del nostro Studio
&amp;nbsp;
</description><link>https://www.teamlegal.ch/art_Nuovi+collaboratori_Carriere_84.html</link><author>TEAM LEGAL</author><pubDate>Mon, 19 Dec 2016 16:33:00 +0100</pubDate></item><item><title>Posizioni aperte</title><description>Prendiamo in considerazione candidature e proposte di collaborazione da parte di giovani avvocati e praticanti, come pure di professionisti che possono vantare esperienze significative nei vari settori del diritto.

I requisiti fondamentali sono per noi la condivisione della nostra filosofia, una forte motivazione ad apportare un reale valore aggiunto al nostro Studio e la determinazione a migliorarsi costantemente, affrontando un percorso di crescita comune.
</description><link>https://www.teamlegal.ch/art_Posizioni+aperte_Carriere_83.html</link><author>TEAM LEGAL</author><pubDate>Mon, 19 Dec 2016 16:32:00 +0100</pubDate></item><item><title></title><description></description><link>https://www.teamlegal.ch/art__Carriere_81.html</link><author>TEAM LEGAL</author><pubDate>Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100</pubDate></item><item><title>Renzo Respini, avvocato</title><description>Renzo Respini opera prevalentemente negli ambiti della pianificazione patrimoniale e societaria, del diritto successorio e del notariato. &amp;Egrave; attivo nella consulenza e nella gestione di enti no profit a scopo umanitario, benefico e culturale.

&amp;Egrave; stato Consigliere di Stato nel Governo del Cantone Ticino per diverse legislature, durante le quali ha diretto i Dipartimenti dell&amp;rsquo;economia, dell&amp;rsquo;ambiente, del militare, della giustizia e del territorio.

Ha proseguito la sua esperienza politica quale deputato al Consiglio degli Stati del Parlamento federale, ove &amp;egrave; stato attivo in varie importanti Commissioni.

Dal 1995, l&amp;rsquo;Avv. Respini &amp;egrave; avvocato presso lo Studio legale TEAM LEGAL SA, in origine Studio Respini Rossi Beretta Piccoli.


	Esperienza professionale

	Dal 1995, l&amp;rsquo;Avv. Respini &amp;egrave; avvocato presso lo Studio legale TEAM LEGAL SA, in origine Studio legale e notarile Respini Rossi Beretta Piccoli. 
	
	Dal 1998 al 2015 &amp;egrave; stato membro del Consiglio di Amministrazione di Alp Transit Gottardo AG, apportando il suo contributo alla realizzazione della Nuova trasversale ferroviaria alpina.
	
	Dal 1995 al 1999 &amp;egrave; stato Consigliere agli Stati, rappresentando il Cantone Ticino in seno al Parlamento federale. Nel corso del suo mandato, ha partecipato ai lavori delle seguenti commissioni parlamentari: energia, ambiente e pianificazione urbana, fiscalit&amp;agrave; ed economia, affari sociali, revisione della Costituzione federale.
	
	Dal 1983 al 1995 &amp;egrave; stato membro del Consiglio di Stato del Cantone Ticino. Nel corso di tre legislature &amp;egrave; stato a capo dei Dipartimenti dell&amp;rsquo;economia, della giustizia e del territorio. Per tre volte, ha assunto la carica di Presidente del Governo cantonale.
	
	Dal 1978 al 1983 ha operato in qualit&amp;agrave; di procuratore pubblico.
	
	Dal 1973 al 1977 ha svolto la pratica legale presso l&amp;rsquo;Avv. Pagani, a Lugano.
	
	Dal 1969 al 1972 ha operato in qualit&amp;agrave; di giurista presso il Servizio legale del Dipartimento federale delle finanze.
	
	Riconoscimenti e membership
	Fa parte dell&amp;rsquo;Ordine dei Notai del Cantone Ticino e della Federazione Svizzera dei Notai.
	
	Percorso di studi
	Ha conseguito il brevetto di avvocato e la patente di notaio nel 1976.
	
	Si &amp;egrave; laureato in diritto presso l&amp;rsquo;Universit&amp;agrave; di Ginevra nel 1969.
	
	Lingue
	Si esprime correntemente e opera in italiano, francese e tedesco.
	


Aree di expertise:
</description><link>https://www.teamlegal.ch/art_Renzo+Respini%2C+avvocato_Consulenti_77.html</link><author>TEAM LEGAL</author><pubDate>Wed, 30 Nov 2016 11:32:00 +0100</pubDate></item><item><title>Massimo Respini, avvocato e notaio</title><description>Massimo Respini svolge principalmente l&amp;rsquo;attivit&amp;agrave; di pubblico notaio in ambito immobiliare, successorio e commerciale, occupandosi in particolare della gestione di pratiche ipotecarie complesse e di trasformazioni e ristrutturazioni societarie.

Opera inoltre in qualit&amp;agrave; di avvocato nei settori della contrattualistica, del contenzioso civile di natura contrattuale, del diritto assicurativo e successorio.

Nel 1997 &amp;egrave; entrato a far parte del nostro Studio, all&amp;rsquo;interno del quale opera tuttora in qualit&amp;agrave; di avvocato e notaio.


	Esperienza professionale

	Dal 1997, l&amp;rsquo;Avv. Respini &amp;egrave; avvocato presso lo studio legale e notarile TEAM LEGAL SA, in origine Studio legale e notarile Respini Jelmini Beretta Piccoli, di cui &amp;egrave; diventato partner nel 2003. Dal 1998 vi esercita pure la funzione notarile.
	
	Dal 1994 al 1996 ha effettuato la pratica legale, dapprima presso la Pretura di Locarno-Campagna e in seguito presso l&amp;rsquo;Avv. Emilio Catenazzi a Chiasso.
	
	Riconoscimenti e membership
	Fa parte dell&amp;rsquo;Ordine dei Notai del Cantone Ticino e della Federazione Svizzera dei Notai.
	
	Percorso di studi
	Ha conseguito il brevetto di avvocato nel 1997 e la patente di notaio nel 1998.
	
	Si &amp;egrave; laureato in diritto presso l&amp;rsquo;Universit&amp;agrave; di Berna nel 1994.
	
	Lingue
	Si esprime correntemente e opera in italiano, francese e tedesco.
	


Aree di expertise:
</description><link>https://www.teamlegal.ch/art_Massimo+Respini%2C+avvocato+e+notaio_Partners_75.html</link><author>TEAM LEGAL</author><pubDate>Wed, 30 Nov 2016 11:26:00 +0100</pubDate></item><item><title>Luca Beretta Piccoli, avvocato e notaio</title><description>Luca Beretta Piccoli &amp;egrave; uno dei pi&amp;ugrave; riconosciuti esperti a livello cantonale negli ambiti della pianificazione del territorio, del diritto edilizio, delle commesse pubbliche e del diritto ambientale.

Ha maturato un&amp;rsquo;esperienza significativa nel settore pubblico, operando dapprima in qualit&amp;agrave; di giurista presso il Dipartimento del territorio e assumendo in seguito la funzione di Capo della Divisione della giustizia all&amp;rsquo;interno del Dipartimento cantonale delle istituzioni.

Dal 1999 al 2015 &amp;egrave; stato deputato al Gran Consiglio del Cantone Ticino, ove ha operato prevalentemente all&amp;rsquo;interno delle Commissioni parlamentari della pianificazione del territorio e dell&amp;rsquo;energia.

Dal 1996, &amp;egrave; avvocato e notaio presso il nostro Studio, di cui &amp;egrave; cofondatore.


	Esperienza professionale

	Dal 1996, l&amp;rsquo;Avv. Beretta Piccoli svolge l&amp;rsquo;attivit&amp;agrave; di avvocato all&amp;rsquo;interno dello Studio legale TEAM LEGAL SA, in origine Studio legale Respini Rossi Beretta Piccoli. Sempre dal 1996 esercita pure la funzione notarile.
	
	Dal 1995 al 1996, &amp;egrave; stato Capo della Divisione della giustizia presso il Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino.
	
	Precedentemente, ha lavorato in qualit&amp;agrave; di giurista presso il Servizio giuridico e la Direzione del Dipartimento cantonale del territorio, dal 1988 al 1994.
	
	Dal 1984 al 1988 ha svolto la pratica legale e operato in qualit&amp;agrave; di avvocato e notaio presso uno Studio legale e notarile di Lugano.
	
	Riconoscimenti e membership
	
	&amp;Egrave; membro dell&amp;rsquo;Ordine dei Notai del Cantone Ticino e della Federazione Svizzera dei Notai.

	Oltre a essere affiliato agli ordini professionali, &amp;egrave; membro di associazioni e gruppi di riflessione dedicati ai suoi ambiti specifici di competenza. &amp;Egrave; in particolare stato membro del Comitato federale dell&amp;rsquo;Associazione svizzera per il diritto ambientale, VUR-ADE, e del Comitato regionale dell&amp;rsquo;Associazione svizzera per la pianificazione del territorio, ASPAN.

	Dal 1999 al 2015 &amp;egrave; stato deputato al Gran Consiglio del Cantone Ticino, ove ha operato in particolare all&amp;rsquo;interno delle Commissioni della pianificazione del territorio, dell&amp;rsquo;energia e della legislazione, occupandosi tra l&amp;rsquo;altro come relatore della revisione della Legge di procedura per le cause amministrative (LPAmm) e della nuova Legge sullo sviluppo territoriale (LST).
	
	
	Percorso di studi
	Ha conseguito il brevetto di avvocato nel 1986 e la patente di notaio nel 1987.
	
	Si &amp;egrave; laureato in diritto presso l&amp;rsquo;Universit&amp;agrave; di Losanna nel 1983. L&amp;rsquo;anno successivo ha conseguito il Diploma dell&amp;rsquo;Istituto di alti studi in amministrazione pubblica di Losanna (IDHEAP).
	
	Lingue
	Si esprime correntemente e opera in italiano, francese e tedesco.
	


Aree di expertise:
</description><link>https://www.teamlegal.ch/art_Luca+Beretta+Piccoli%2C+avvocato+e+notaio_Partners_74.html</link><author>TEAM LEGAL</author><pubDate>Wed, 30 Nov 2016 11:26:00 +0100</pubDate></item><item><title>Giovanni Jelmini, avvocato e notaio</title><description>Giovanni Jelmini svolge l&amp;rsquo;attivit&amp;agrave; di avvocato prevalentemente nei settori del diritto del lavoro, del diritto successorio e della contrattualistica. In qualit&amp;agrave; di notaio, opera principalmente in ambito immobiliare e successorio. &amp;Egrave; inoltre attivo come promotore e consulente giuridico nel campo immobiliare.

Dal 1995 al 2011 &amp;egrave; stato deputato al Gran Consiglio del Cantone Ticino, ove ha operato in seno a diverse commissioni parlamentari.

Opera all&amp;rsquo;interno del nostro Studio dal 2010.


	Esperienza professionale

	Dal 2010, lâ€™Avv. Jelmini Ã¨ avvocato presso lo Studio TEAM LEGAL SA, in precedenza Studio legale e notarile Respini Jelmini Beretta Piccoli. Opera inoltre in qualitÃ  di pubblico notaio. .
	
	Dal 1996 al 2009 &amp;egrave; stato titolare dello Studio legale e notarile Jelmini a Lugano, all&amp;rsquo;interno del quale ha esercitato la professione dell&amp;rsquo;avvocatura e del notariato a partire dal 1992.
	
	Dal 1989 al 1991 ha svolto la pratica legale e notarile, sempre presso lo Studio Jelmini.
	&amp;nbsp;
	
	Riconoscimenti e membership
	
	&amp;Egrave; membro dell&amp;rsquo;Ordine dei Notai del Cantone Ticino e della Federazione Svizzera dei Notai.

	Oltre a essere affiliato agli ordini professionali, &amp;egrave; membro del Consiglio di Amministrazione di Banca Stato e di Axion Swiss Bank SA.

	Dal 2007 al 2015 ha ricoperto la carica di Presidente della sezione cantonale del Partito Popolare Democratico.

	Dal 1995 al 2011 &amp;egrave; stato deputato al Gran Consiglio, all&amp;rsquo;interno del quale &amp;egrave; stato Presidente e membro di diverse commissioni parlamentari:

	
		Commissione della legislazione (Presidente e membro);
		Commissione tributaria (Presidente e membro);
		Commissione Costituzione e diritti politici (Presidente e membro);
		Commissione della gestione e delle finanze (membro).
	
	
	
	Percorso di studi
	Ha conseguito il brevetto di avvocato nel 1992 e la patente di notaio nel 1995.
	
	Si &amp;egrave; laureato in diritto presso l&amp;rsquo;Universit&amp;agrave; di Friborgo nel 1989.
	
	Lingue
	Si esprime correntemente e opera in italiano, francese e tedesco.
	


Aree di expertise:
</description><link>https://www.teamlegal.ch/art_Giovanni+Jelmini%2C+avvocato+e+notaio_Partners_73.html</link><author>TEAM LEGAL</author><pubDate>Wed, 30 Nov 2016 11:25:00 +0100</pubDate></item><item><title>Notariato</title><description>Vi sono molteplici casi in cui la Legge prevede l&amp;rsquo;ausilio di un pubblico notaio. Si tratta in genere di situazioni che richiedono legalizzazioni di documenti, formalizzazioni di contratti o redazioni di atti per i quali &amp;egrave; necessaria la forma autentica.

La nostra clientela pu&amp;ograve; contare sul supporto dei nostri notai nel quadro di consulenze e assistenza in materia fondiaria, successoria, commerciale e di diritto matrimoniale.

La nostra attivit&amp;agrave; in ambito notarile

Esercitiamo la funzione notarile prestando particolare attenzione a comprendere le esigenze e le effettive intenzioni dei nostri clienti, di modo che queste vengano poi tradotte scrupolosamente in atti pubblici o in documenti dotati di valore legale. Questo nostro approccio ci conduce a valutare accuratamente ogni alternativa percorribile prima di intraprendere un determinato percorso e di formalizzarlo legalmente.

Sosteniamo i nostri clienti ogniqualvolta si trovino in una situazione in cui &amp;egrave; necessario ricorrere alla figura del pubblico notaio, prestando loro regolare assistenza in caso di:


	redazione di rogiti nel quadro di compravendite immobiliari;
	costituzioni, fusioni, scissioni e ristrutturazioni societarie;
	costituzioni di fondazioni, associazioni e altri enti senza scopo di lucro;
	formalizzazioni di contratti successori;
	formalizzazioni di contratti matrimoniali.


Nel quadro dell&amp;rsquo;esercizio dell&amp;rsquo;attivit&amp;agrave; del notariato, ci avvaliamo costantemente dell&amp;rsquo;intero bagaglio di competenze che il nostro Studio detiene nei vari settori del diritto. Cos&amp;igrave; facendo, i nostri clienti beneficiano di una consulenza e di un&amp;rsquo;assistenza complete, inclusive dei vari aspetti che occorre considerare in ambito di investimenti immobiliari, diritto edilizio, diritto societario, diritto successorio e diritto di famiglia.

I nostri notai:
</description><link>https://www.teamlegal.ch/art_Notariato_Notariato_70.html</link><author>TEAM LEGAL</author><pubDate>Thu, 24 Nov 2016 15:57:00 +0100</pubDate></item><item><title>Contrattualistica commerciale e privata</title><description>La stipulazione di accordi in ambito commerciale e privato passa generalmente attraverso diverse fasi di negoziazione. A dipendenza del tipo di relazioni che occorre regolamentare, le trattative tra le parti possono presentare un grado pi&amp;ugrave; o meno elevato di complessit&amp;agrave; e un numero variabile di fattori che devono essere oggetto di una valutazione approfondita.

Il nostro team di specialisti assiste la nostra clientela nello studio e nella stesura di qualsiasi tipologia di contratto, come pure nella conduzione dei relativi negoziati.

I nostri punti di forza

La finalizzazione di un contratto &amp;egrave; sempre un passo fondamentale quando si tratta di stringere o consolidare accordi e collaborazioni in ambito commerciale e privato. Esso sancisce diritti e obblighi precisi per tutte le parti coinvolte ed &amp;egrave; quindi fondamentale analizzarne ogni aspetto con cura, in modo da assicurare che i propri interessi siano adeguatamente tutelati e da prevenire possibili controversie future.

I nostri avvocati attivi nel ramo della contrattualistica sostengono enti pubblici, imprese e singoli individui nell&amp;rsquo;elaborazione e nella redazione di contratti inerenti alla sfera commerciale e privata. Nel corso della nostra pluriennale esperienza, ci siamo trovati confrontati con una casistica variegata e complessa, che ci ha condotti a sviluppare un approccio analitico orientato alla tutela degli interessi dei nostri clienti e alla ricerca del consenso tra le parti.

I nostri avvocati specialisti di contrattualistica commerciale e privata:
</description><link>https://www.teamlegal.ch/art_Contrattualistica+commerciale+e+privata_Aree+di+expertise_69.html</link><author>TEAM LEGAL</author><pubDate>Thu, 24 Nov 2016 15:56:00 +0100</pubDate></item><item><title>Diritto successorio</title><description>Nel momento in cui si pianifica o si procede al trasferimento di un patrimonio per via ereditaria o a un atto di donazione, vi sono numerosi aspetti che devono essere valutati con cautela. Coinvolgendo la sfera dei rapporti famigliari e influendo sui loro equilibri futuri, &amp;egrave; fondamentale che una successione venga predisposta in modo oculato e che ogni questione relativa alla devoluzione di un&amp;rsquo;eredit&amp;agrave; venga affrontata con accortezza, analizzandone preventivamente le possibili implicazioni.

Sosteniamo la nostra clientela nella pianificazione successoria e in tutte le fasi di una successione adottando un approccio lungimirante, che tenga in dovuta considerazione l&amp;rsquo;influenza delle diverse variabili in gioco e le esigenze particolari dei nostri assistiti.

I nostri punti di forza

Nel quadro della pianificazione di una successione occorre sempre tenere conto di una molteplicit&amp;agrave; di fattori, che possono essere di natura tributaria, patrimoniale e famigliare. In questi frangenti, i nostri clienti beneficiano del supporto di un team di specialisti, orientato all&amp;rsquo;analisi globale di ogni specifica situazione. Insieme a loro, definiamo ogni aspetto di una successione, dalla predisposizione delle ultime volont&amp;agrave; all&amp;rsquo;ottimizzazione da un punto di vista fiscale.

Ci occupiamo inoltre di prestare assistenza nelle procedure di scioglimento di comunioni ereditarie, di tutela dei beni della successione e nel quadro del contenzioso successorio, salvaguardando gli interessi legittimi dei nostri assistiti e assicurando loro il nostro sostegno professionale in ogni circostanza.

I nostri avvocati specialisti di diritto successorio
</description><link>https://www.teamlegal.ch/art_Diritto+successorio_Aree+di+expertise_68.html</link><author>TEAM LEGAL</author><pubDate>Thu, 24 Nov 2016 15:55:00 +0100</pubDate></item><item><title>Diritto assicurativo</title><description>Le esigenze e gli obblighi che ogni persona fisica o giuridica deve soddisfare in materia assicurativa possono essere di diversa natura e variare in base alle specifiche situazioni personali e aziendali. D&amp;rsquo;altra parte, i rapporti assicurativi possono talvolta sfociare in dissidi tra compagnie di assicurazione e assicurati, segnatamente in caso di disaccordo inerente alle pretese di indennizzo in seguito al verificarsi di un sinistro.

Il nostro Studio si occupa di fornire consulenze a enti pubblici, societ&amp;agrave; e singoli individui nell&amp;rsquo;ambito del diritto assicurativo privato e delle assicurazioni sanitarie. Prestiamo inoltre assistenza legale nel quadro del relativo contenzioso.

I nostri punti di forza

I nostri avvocati attivi in questa sfera del diritto si confrontano quotidianamente con la trattazione di casi che coinvolgono la sfera dei rapporti assicurativi. Forti di un&amp;rsquo;esperienza pluridecennale al fianco di compagnie di assicurazione e di fornitori di prestazioni in ambito sanitario, siamo un punto di riferimento nel quadro del contenzioso assicurativo privato e nel patrocinio davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni.

Assistiamo la nostra clientela istituzionale, commerciale e privata che si trova coinvolta in vertenze relative a richieste di risarcimento nei rapporti assicurativi privati, nell&amp;#39;ambito dei trasporti nazionali e internazionali, come pure all&amp;rsquo;applicazione della Legge sull&amp;rsquo;assicurazione contro gli infortuni e della Legge federale sull&amp;rsquo;assicurazione malattie.

I nostri avvocati specialisti di diritto assicurativo
</description><link>https://www.teamlegal.ch/art_Diritto+assicurativo_Aree+di+expertise_67.html</link><author>TEAM LEGAL</author><pubDate>Thu, 24 Nov 2016 15:54:00 +0100</pubDate></item><item><title>Diritto edilizio e delle costruzioni</title><description>L&amp;rsquo;edificazione di abitazioni private o di opere pubbliche pone diverse questioni relative sia alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, sia alla corretta interpretazione della normativa applicabile a ciascun caso concreto. Nell&amp;rsquo;ambito di un&amp;rsquo;operazione edificatoria, vi &amp;egrave; inoltre la possibilit&amp;agrave; che sorgano delle vertenze tra i diversi soggetti coinvolti.

Da molti anni operiamo al fianco di committenti, architetti e impresari, assistendoli in qualsiasi questione di natura giuridica possano incontrare nel corso della pianificazione e della realizzazione di progetti edili. I nostri professionisti attivi in questa sfera del diritto hanno alle spalle un&amp;rsquo;esperienza pluriennale nel settore, maturata in parte anche ricoprendo ruoli di rilevo all&amp;rsquo;interno delle pubbliche amministrazioni.

I nostri punti di forza

Il nostro Studio assiste soggetti privati e amministrazioni pubbliche o para-pubbliche che assumono il ruolo di committenti di opere edili, sostenendoli in tutte le fasi di pianificazione e di realizzazione del progetto. Forniamo inoltre consulenze a specifiche figure professionali attive nel settore che necessitano di un parere giuridico in merito all&amp;rsquo;interpretazione delle normative o di disposizioni contrattuali.

Ci occupiamo in particolare di consulenze specialistiche inerenti ai seguenti aspetti:


	corretta interpretazione delle norme di attuazione di piani regolatori;
	concessione di licenze edilizie;
	stipulazione di accordi in forma scritta con direzione lavori o impresa generale di costruzione.


Nel quadro del contenzioso, affianchiamo la nostra clientela nell&amp;rsquo;ambito di qualsiasi dissidio possa sorgere nel corso della realizzazione di un progetto edile, identificando il modo pi&amp;ugrave; opportuno di procedere alla luce della tutela degli interessi legittimi dei nostri assistiti.

I nostri avvocati che si occupano di diritto edilizio vantano approfondite conoscenze specialistiche, acquisite nel corso di decenni di attivit&amp;agrave;. Alcuni di loro hanno avuto modo di operare all&amp;rsquo;interno del Dipartimento del territorio e del Tribunale amministrativo, occupandosi in particolare di valutazione di domande di costruzione e di contenzioso edilizio.

Il bagaglio di competenze che il nostro Studio detiene in altre sfere strettamente correlate a questo settore, come in quella della pianificazione territoriale e degli investimenti immobiliari, ci consente di fornire un valido appoggio ai nostri clienti anche nel quadro di situazioni particolarmente complesse, analizzandone ogni possibile risvolto e perseguendo l&amp;rsquo;elaborazione di soluzioni efficaci e sostenibili sotto tutti i punti di vista.

I nostri avvocati specialisti di diritto edilizio e delle costruzioni
</description><link>https://www.teamlegal.ch/art_Diritto+edilizio+e+delle+costruzioni_Aree+di+expertise_66.html</link><author>TEAM LEGAL</author><pubDate>Thu, 24 Nov 2016 15:53:00 +0100</pubDate></item><item><title>Diritto ambientale</title><description>Nel corso degli ultimi decenni, la tutela dell&amp;rsquo;ambiente ha acquisito una rilevanza sempre maggiore, annoverandosi oggi tra gli obiettivi prioritari della nostra comunit&amp;agrave;. Ci&amp;ograve; ha implicato l&amp;rsquo;entrata in vigore di una normativa particolarmente articolata, che prevede l&amp;rsquo;adempimento di criteri rigorosi in relazione alla protezione ambientale.

Il bagaglio professionale dei nostri avvocati e la nostra esperienza pluridecennale hanno fatto del diritto dell&amp;rsquo;ambiente uno dei nostri settori di punta. Assistiamo enti pubblici, societ&amp;agrave; e privati in qualsiasi situazione che presenti degli aspetti disciplinati dalla legislazione federale e cantonale in materia.

I nostri punti di forza

I nostri avvocati specialisti in diritto dell&amp;rsquo;ambiente operano al fianco della nostra clientela che si trova confrontata con questioni inerenti a risanamenti di siti inquinati, smaltimenti di materiale contaminato, esami di impatto ambientale o a qualsiasi altra problematica possa sorgere dall&amp;rsquo;attuazione della legislazione vigente.

Negli anni, abbiamo trattato numerosi casi relativi a progetti di edificazione su fondi inquinati e risanamenti ambientali, attinenti in particolare a discariche di rifiuti, alla rete ferroviaria e a depositi di carburanti o di altri prodotti pericolosi. I nostri collaboratori attivi in questo ramo del diritto hanno inoltre maturato esperienze significative nel settore pubblico e in ambito politico, avendo l&amp;rsquo;opportunit&amp;agrave; di approcciarsi direttamente a una casistica variegata e al modo di operare delle autorit&amp;agrave;.

Nel momento in cui i nostri clienti si trovano coinvolti in uno di questi frangenti, possono quindi contare su una squadra di professionisti preparata a risolvere in modo efficace le problematiche che si pongono nel quadro della normativa ambientale.

L&amp;rsquo;integrazione continua tra le conoscenze e le esperienze che i nostri avvocati detengono nei vari settori del diritto ci permette di affrontare ogni situazione in tutti i risvolti di natura giuridica che questa pu&amp;ograve; presentare. In particolare, grazie alla nostra competenza in ambito di pianificazione territoriale, diritto edilizio e di investimenti immobiliari, siamo in grado di identificare e analizzare attentamente tutte le variabili in gioco anche nel momento in cui le problematiche inerenti alla tutela dell&amp;rsquo;ambiente sorgono nel quadro di progetti di edificazione o della pianificazione di aree inquinate o protette.

I nostri avvocati specialisti di diritto ambientale
</description><link>https://www.teamlegal.ch/art_Diritto+ambientale_Aree+di+expertise_65.html</link><author>TEAM LEGAL</author><pubDate>Thu, 24 Nov 2016 15:50:00 +0100</pubDate></item><item><title>I nostri servizi per la clientela privata</title><description>Le situazioni in cui una persona pu&amp;ograve; trovarsi confrontata con una questione di natura legale sono numerose e molto diverse tra loro. Dalla sfera professionale a quella privata, gli aspetti e le relazioni regolamentati a livello giuridico sono innumerevoli. I rapporti tra persone o tra individui ed enti pubblici e privati sfociano talvolta in circostanze complesse o persino conflittuali. In questi casi, il ricorso all&amp;rsquo;appoggio di un professionista che sia in grado di prendere in esame ogni fattore in gioco e farvi fronte in modo coerente ed efficace pu&amp;ograve; rivelarsi prezioso, se non indispensabile.

Il nostro Studio legale assiste i suoi clienti privati in ogni frangente, mantenendo sempre un occhio di riguardo nei confronti delle loro esigenze specifiche e della situazione che si trovano ad affrontare, che pu&amp;ograve; essere in alcuni casi estremamente delicata. Per questo ci facciamo promotori di una costante attitudine all&amp;rsquo;ascolto e al dialogo, che consenta di instaurare rapporti improntati alla comprensione e alla reciproca fiducia.

Il nostro modo di lavorare

Miriamo a sostenere i nostri clienti mettendo a loro completa disposizione le nostre competenze specialistiche nei vari ambiti del diritto. I nostri avvocati lavorano in collaborazione tra loro, esaminando con cura le particolarit&amp;agrave; dei casi che vengono loro affidati.

Nell&amp;rsquo;instaurare e mantenere nel tempo le relazioni con la nostra clientela prestiamo particolare attenzione alla dimensione dei rapporti umani, ponendoci l&amp;rsquo;obiettivo di essere un costante punto di riferimento in tutte le fasi della risoluzione di un caso. Insieme, ne valutiamo in modo approfondito ogni singolo aspetto ed elaboriamo soluzioni ottimali, durevoli e commisurate al valore di causa.

I nostri punti di forza

Da sempre ci proponiamo di soddisfare i nostri clienti in relazione a qualsiasi loro necessit&amp;agrave;. Assistiamo la clientela privata nell&amp;rsquo;affrontare e risolvere le questioni giuridiche che possono sorgere in qualsiasi genere di situazione. Nell&amp;rsquo;elenco sottostante presentiamo una panoramica dei settori in cui operiamo pi&amp;ugrave; frequentemente:


	diritto successorio, con particolare riferimento alla pianificazione successoria e patrimoniale, alle stipulazioni di contratti successori e testamenti pubblici, all&amp;rsquo;esecuzione testamentaria, alla gestione di contenziosi successori e alle azioni a tutela dell&amp;rsquo;asse successorio di una persona defunta;
	diritto del lavoro, assistendo i lavoratori nell&amp;rsquo;interpretazione di clausole particolari dei loro contratti di lavoro e nel quadro di divergenze con i datori di lavoro o le organizzazioni sindacali di affiliazione;
	diritto edilizio, prestando assistenza a privati che intendono realizzare un&amp;rsquo;abitazione propria e che si trovano di conseguenza a dover gestire una serie di aspetti inerenti alle modalit&amp;agrave; di finanziamento, all&amp;rsquo;ottenimento della relativa licenza edilizia e alla gestione dei rapporti con imprese di costruzione e artigiani;
	diritto assicurativo, offrendo assistenza nel quadro di controversie derivanti da un rapporto assicurativo;
	trasferimenti dall&amp;rsquo;estero (relocation), supportando le persone che si apprestano a trasferirsi in Svizzera in tutti gli aspetti giuridici della pianificazione del loro soggiorno e nell&amp;rsquo;adempimento delle pratiche per l&amp;rsquo;ottenimento dei permessi necessari.


I nostri clienti privati possono inoltre contare sul nostro appoggio per la stesura e la finalizzazione di contratti in ambito civile e commerciale, come pure in caso di coinvolgimento in una vertenza legale e in ambito notarile.
</description><link>https://www.teamlegal.ch/art_I+nostri+servizi+per+la+clientela+privata_Clienti_64.html</link><author>TEAM LEGAL</author><pubDate>Thu, 24 Nov 2016 15:38:00 +0100</pubDate></item><item><title>I nostri servizi per la clientela istituzionale e commerciale</title><description>Gli enti pubblici e le aziende che operano all&amp;rsquo;interno di contesti in cui le variabili in gioco sono molteplici possono trovarsi nella situazione di dover fronteggiare questioni giuridiche complesse, che coinvolgono diverse sfere del diritto. Il nostro Studio legale &amp;egrave; in grado di assistere la clientela istituzionale e commerciale nell&amp;rsquo;affrontare situazioni di questo tipo in ogni loro risvolto, grazie alla sinergia tra i nostri avvocati e le loro conoscenze specialistiche.

La nostra esperienza pluridecennale nel sostegno a enti e societ&amp;agrave; che operano nel contesto locale, nazionale e internazionale ci ha permesso di sviluppare una piena consapevolezza nei confronti di queste realt&amp;agrave; e di adottare un approccio orientato alle loro esigenze specifiche.

Il nostro modo di lavorare

Ci distinguiamo per il nostro approccio olistico alla risoluzione dei casi che ci vengono sottoposti, perch&amp;eacute; crediamo fermamente che la condivisione delle competenze specifiche dei nostri gruppi di lavoro costituisca il modo pi&amp;ugrave; efficace per affrontare le numerose implicazioni che possono emergere da un determinato contesto. In questo modo, garantiamo alla nostra clientela la certezza di beneficiare appieno del nostro bagaglio di conoscenze.

Con i nostri clienti miriamo a instaurare relazioni fondate sulla fiducia reciproca e improntate al dialogo, convinti dell&amp;rsquo;importanza della loro prospettiva e del loro apporto nell&amp;rsquo;elaborazione di soluzioni che siano ottimali sotto tutti i punti di vista.

Le nostre caratteristiche distintive

Nel corso degli anni, abbiamo costruito una vasta competenza in vari ambiti del diritto pubblico e privato. Molti dei nostri collaboratori hanno maturato esperienze significative all&amp;rsquo;interno del settore pubblico e in ambito politico.

La nostra clientela istituzionale e commerciale pu&amp;ograve; contare sul nostro supporto nel quadro di concorsi per l&amp;rsquo;aggiudicazione di commesse pubbliche, ramo in cui i nostri collaboratori hanno acquisito una vasta competenza specialistica operando al fianco di numerosi enti banditori e aggiudicatori di commesse.

Operiamo inoltre nel settore del diritto ambientale, ambito in cui siamo tra i pochi in Ticino a poter vantare un&amp;rsquo;esperienza considerevole nella trattazione di aspetti legati a procedure di verifica, risanamento e bonifica di siti inquinati, smaltimento di rifiuti e risarcimento di danni derivanti da inquinamento.

Nell&amp;rsquo;ambito degli investimenti immobiliari, assistiamo promotori e progettisti in tutti gli aspetti che riguardano la pianificazione e lo sviluppo di progetti di ampio respiro. Dall&amp;rsquo;assistenza nelle questioni di diritto fondiario alla gestione dei rapporti ipotecari con gli istituti bancari coinvolti, curiamo tutti gli aspetti di natura legale connessi a questa tipologia di investimenti.

La consulenza e il patrocinio inerenti al diritto del lavoro costituiscono un altro dei nostri punti di forza. Nel corso degli anni abbiamo sostenuto numerose aziende e organizzazioni sindacali nel far fronte a situazioni relative a contrattazioni, negoziati e licenziamenti collettivi in modo responsabile e promuovendo l&amp;rsquo;adozione di soluzioni sostenibili per tutte le parti coinvolte.

Siamo particolarmente attivi nell&amp;rsquo;ambito del diritto societario, occupandoci segnatamente di costituzioni di societ&amp;agrave;, modifiche statutarie, regolamentazione dei rapporti tra i soci, fusioni, scissioni e trasferimenti di patrimonio.

Assistiamo inoltre i nostri clienti in procedure civili contenziose, ordinarie e arbitrali, dinanzi a tutte le istanze cantonali e federali e di fronte e tribunali arbitrali sotto l&amp;rsquo;egida delle Swiss Rules, delle ICC Rules e in arbitrati ah hoc.

Recentemente, grazie alle competenze del Prof. Avv. Fabio Toriello, il nostro Studio ha assunto un ruolo di primo piano nell&amp;rsquo;ambito del diritto dei trasporti e del diritto assicurativo connesso a questo genere di attivit&amp;agrave;.

Al di l&amp;agrave; delle aree di attivit&amp;agrave; menzionate, uno dei nostri principali obiettivi rimane quello di essere al fianco dei nostri clienti in qualsiasi circostanza e di essere i loro referenti per ogni problematica di natura giuridica che possano trovarsi ad affrontare.
</description><link>https://www.teamlegal.ch/art_I+nostri+servizi+per+la+clientela+istituzionale+e+commerciale_Clienti_63.html</link><author>TEAM LEGAL</author><pubDate>Thu, 24 Nov 2016 15:35:00 +0100</pubDate></item><item><title>Diritto societario</title><description>L&amp;rsquo;atto di fondare una societ&amp;agrave; segna molto spesso l&amp;rsquo;inizio di un&amp;rsquo;attivit&amp;agrave; imprenditoriale, oppure del perseguimento comune di scopi sociali o culturali. Una volta stabilito di intraprendere questa via, occorre ponderare tutte le scelte relative alla costituzione e alla disciplina dei rapporti tra i soci, di modo che queste ne rispecchino effettivamente le finalit&amp;agrave;.

Allo stesso modo, le societ&amp;agrave; gi&amp;agrave; costituite si confrontano quotidianamente con aspetti amministrativi e gestionali, oltre che con l&amp;rsquo;eventualit&amp;agrave; di dover dirimere delle controversie tra i soci o di far fronte ad altri eventi straordinari.

I clienti che si avvalgono della nostra competenza in materia di diritto societario possono contare sul sostegno costante di un team di esperti del settore, che agisce in modo coeso nel soddisfare ogni loro esigenza nel quadro della fondazione e dell&amp;rsquo;amministrazione di societ&amp;agrave; con sede in Svizzera e all&amp;rsquo;estero.

I nostri punti di forza

I nostri professionisti attivi in questa sfera del diritto si distinguono per il loro approccio orientato alla soddisfazione e al sostegno dei nostri clienti in ogni aspetto relativo alla costituzione e all&amp;rsquo;esistenza di un&amp;rsquo;entit&amp;agrave; societaria. Dalla scelta della forma giuridica idonea alla disciplina dei rapporti tra i soci, forniamo un supporto completo, nell&amp;rsquo;intento di assicurare che ogni decisione venga presa in modo pienamente consapevole.

Offriamo consulenze specialistiche in materia di ristrutturazioni, fusioni e acquisizioni, che tengano in particolare considerazione gli aspetti legati alla due diligence legale, coadiuvando consigli di amministrazione, consigli di fondazione e altri organi in ogni tipo di attivit&amp;agrave; societaria e nel relativo contenzioso.

I nostri avvocati specialisti di diritto societario:
</description><link>https://www.teamlegal.ch/art_Diritto+societario_Aree+di+expertise_62.html</link><author>TEAM LEGAL</author><pubDate>Wed, 23 Nov 2016 12:55:00 +0100</pubDate></item><item><title>Relocation - Permessi di lavoro e residenza</title><description>I trasferimenti di residenza all&amp;rsquo;estero comportano in genere l&amp;rsquo;adempimento di numerose pratiche relative all&amp;rsquo;ottenimento dei permessi di residenza e di lavoro, come pure la ponderazione di diverse questioni inerenti alla pianificazione patrimoniale, all&amp;rsquo;acquisto di una propriet&amp;agrave; o alle coperture assicurative necessarie.

Nei casi in cui il trasferimento concerna una persona giuridica, occorre poi soffermarsi sulla valutazione di una serie di questioni di natura societaria, fiscale e relative alla normativa vigente in materia di assunzione del personale.

Supportiamo i nostri clienti che si apprestano a trasferirsi in Svizzera in tutti gli aspetti relativi alla pianificazione del loro soggiorno. A loro offriamo una consulenza completa, comprensiva della valutazione di ogni loro particolare necessit&amp;agrave;.

I nostri punti di forza

Per la nostra clientela privata e commerciale in procinto di pianificare un cambiamento di residenza o di sede dall&amp;rsquo;estero abbiamo concepito un tipo di supporto che tenga in dovuta considerazione le esigenze connesse alle peculiarit&amp;agrave; di ogni singola circostanza. In particolare, ci troviamo frequentemente nella situazione di assistere la nostra clientela nel quadro di:


	cambiamenti di residenza per motivi personali o di lavoro. In questi casi, ci occupiamo segnatamente delle pratiche connesse all&amp;rsquo;ottenimento dei permessi di soggiorno e di lavoro, come pure di fornire consulenze relative all&amp;rsquo;individuazione di un&amp;rsquo;adeguata sistemazione abitativa e al funzionamento del sistema fiscale;
	cambiamenti di residenza al fine di avviare un&amp;rsquo;attivit&amp;agrave; imprenditoriale o di effettuare un investimento su territorio svizzero. In situazioni di questo tipo valutiamo attentamente ogni questione inerente all&amp;rsquo;opportunit&amp;agrave; di costituire una societ&amp;agrave;, alla fiscalit&amp;agrave;, alle coperture assicurative e alle condizioni poste dalla Legge federale sugli stranieri;
	cambiamenti di sede o costituzioni di succursali di societ&amp;agrave; estere. La nostra attivit&amp;agrave; di consulenza si focalizza in questo caso su tutti gli aspetti inerenti al diritto societario e fiscale svizzero che occorre considerare, sulle modalit&amp;agrave; di procedere all&amp;rsquo;assunzione di personale locale o straniero e sugli obblighi assicurativi;
	assunzioni di personale straniero da parte di societ&amp;agrave; e imprese con sede in Ticino che necessitano di una consulenza approfondita riguardante le norme e le limitazioni imposte dalla Legge federale sugli stranieri.


Grazie al nostro approccio fondato sulla condivisione del sapere, i nostri clienti beneficiano della pluralit&amp;agrave; di competenze che i nostri avvocati detengono nelle varie sfere del diritto. In questo modo, siamo in grado di apportare un contributo valido e risolutivo in qualsiasi evenienza si possa presentare in fase di trasferimento.

I nostri avvocati specialisti in ambito di relocation
</description><link>https://www.teamlegal.ch/art_Relocation+-+Permessi+di+lavoro+e+residenza_Aree+di+expertise_61.html</link><author>TEAM LEGAL</author><pubDate>Wed, 23 Nov 2016 12:54:00 +0100</pubDate></item><item><title>Diritto del lavoro</title><description>Le nuove dinamiche economiche che sono andate affermandosi nel corso degli ultimi decenni hanno influito in modo considerevole sul modo di pensare i rapporti di lavoro. Oggi, aziende, lavoratori e organizzazioni sindacali si trovano a dover affrontare nuove sfide in termini di efficienza produttiva e garanzia del posto e delle condizioni di lavoro. In tale contesto, una consulenza o un&amp;rsquo;assistenza di tipo legale &amp;egrave; spesso indispensabile al fine di chiarire determinati aspetti del quadro normativo e delle controversie che possono derivarne.

La consulenza e il patrocinio nel settore del diritto del lavoro sono da sempre uno dei punti di forza del nostro Studio. Nel corso della nostra attivit&amp;agrave; pluridecennale, abbiamo fornito assistenza a organizzazioni sindacali di rilievo e a numerosi Uffici delle risorse umane di importanti imprese e societ&amp;agrave;, supportandoli nel far fronte a questioni relative alla tutela dei lavoratori e ai rapporti di impiego in modo equo e sostenibile.

I nostri punti di forza

I nostri avvocati specializzati nell&amp;rsquo;ambito del diritto del lavoro seguono costantemente le evoluzioni del settore, confrontandosi regolarmente con la risoluzione di casi complessi e tenendo nella dovuta considerazione le implicazioni per tutte le parti coinvolte.

Nel campo del contenzioso, assistiamo organizzazioni sindacali, aziende e lavoratori nella gestione di qualsiasi problematica possa sorgere nel quadro di contrattazioni, licenziamenti, trasferimenti di rapporti di impiego e di divergenze in merito all&amp;rsquo;interpretazione dei contratti di lavoro individuali e collettivi. Prestiamo inoltre consulenze specialistiche in relazione a tutti gli aspetti della contrattualistica, come la stesura di contratti di lavoro e l&amp;rsquo;interpretazione di specifiche norme contrattuali.

Qualunque problematica i nostri clienti si trovino a dover risolvere, possono contare su una squadra di professionisti che lavorano in sinergia tra loro, puntando sulla condivisione delle loro competenze specifiche. In questo modo, assicuriamo la predisposizione di soluzioni solide, elaborate sulla base di un&amp;rsquo;analisi dettagliata delle conseguenze e dei possibili sviluppi futuri.

I nostri avvocati specialisti di diritto del lavoro
</description><link>https://www.teamlegal.ch/art_Diritto+del+lavoro_Aree+di+expertise_60.html</link><author>TEAM LEGAL</author><pubDate>Wed, 23 Nov 2016 12:54:00 +0100</pubDate></item><item><title>Contenzioso commerciale e civile</title><description>Imprese, enti pubblici e soggetti privati possono trovarsi coinvolti in una vertenza legale nell&amp;rsquo;ambito di qualsiasi relazione essi intrattengano con altri individui o aziende, sul piano professionale e personale. Alcune situazioni possono infatti evolvere in dissidi che le parti non riescono a risolvere di comune accordo. In caso di contenzioso, si pone la necessit&amp;agrave; di ricorrere all&amp;rsquo;assistenza di figure esperte, che sappiano identificare e proporre soluzioni definitive e sostenibili.

Patrociniamo i nostri clienti in qualsiasi procedura di contenzioso civile e commerciale, accompagnandoli in tutti i suoi stadi evolutivi e adottando un approccio orientato a una risoluzione durevole ed equilibrata.

I nostri punti di forza

I nostri avvocati che si occupano di contenzioso assistono la nostra clientela in qualsiasi vertenza legale possano trovarsi ad affrontare in ambito civile e commerciale. Essi hanno maturato esperienze significative in qualit&amp;agrave; di arbitri e counsel in procedure arbitrali nazionali e internazionali, come pure nel campo della protezione della concorrenza tra imprese a livello nazionale. La frequenza di corsi di perfezionamento, ha inoltre dato loro modo di approfondire notevolmente le loro conoscenze specialistiche in questo settore.

Assistiamo regolarmente la nostra clientela nel quadro di:


	arbitrati nazionali e internazionali;
	procedure civili ed esecutive davanti alle autorit&amp;agrave; cantonali e federali di ogni rango;
	procedure cautelari e supercautelari;
	procedure di riconoscimento ed enforcement di decisioni straniere;
	accordi extragiudiziari.


I nostri avvocati attivi nel contenzioso si avvalgono costantemente del bagaglio di conoscenze che il nostro team di collaboratori detiene nei pi&amp;ugrave; svariati ambiti del diritto. In questo modo, &amp;egrave; per noi possibile affrontare la risoluzione di ogni disputa con efficacia e lungimiranza.

I nostri avvocati specialisti di contenzioso commerciale e civile:
</description><link>https://www.teamlegal.ch/art_Contenzioso+commerciale+e+civile_Aree+di+expertise_59.html</link><author>TEAM LEGAL</author><pubDate>Wed, 23 Nov 2016 12:53:00 +0100</pubDate></item><item><title>Investimenti immobiliari</title><description>Nelle fasi di valutazione e di realizzazione di un investimento immobiliare, sono molti gli aspetti che devono essere presi in considerazione. Tra questi, vi sono quelli inerenti alle regolamentazioni di diritto pubblico e privato, alle contrattazioni con architetti, imprese di costruzione e altri specialisti e alla gestione dei rapporti ipotecari con l&amp;rsquo;istituto bancario che concede il finanziamento.

Il nostro Studio legale presta assistenza a societ&amp;agrave; e a privati che intendono promuovere operazioni immobiliari, come pure a progettisti e imprese di costruzione, mettendo a loro disposizione le competenze e l&amp;rsquo;esperienza di un team di specialisti in questo settore.

I nostri punti di forza

Il nostro Studio ha costruito nel tempo un vasto bagaglio di competenze inerenti al settore immobiliare. Da diversi anni, siamo un punto di riferimento per promotori, progettisti e imprese di costruzione che operano sul nostro territorio, prestando loro assistenza in ogni frangente e accompagnandoli in tutti gli stadi di realizzazione del loro progetto.

Alcuni tra i nostri avvocati specialisti del settore hanno precedentemente operato in seno al Dipartimento cantonale del territorio e al Tribunale amministrativo, accumulando esperienze significative nella valutazione di domande di costruzione e nel quadro di procedure pianificatorie.

La costante integrazione tra le conoscenze specialistiche dei nostri collaboratori ci consente di sostenere i nostri clienti in qualsiasi circostanza possa emergere da un&amp;rsquo;operazione immobiliare, dalla consulenza relativa alla pianificazione, al diritto edilizio e al diritto ambientale, passando dalle procedure previste per l&amp;rsquo;acquisizione di fondi da parte di persone straniere (LAFE),&amp;nbsp; fino all&amp;rsquo;assistenza in caso di contenzioso.

Non da ultimo, prestiamo assistenza nell&amp;rsquo;ambito dello studio e della redazione dei contratti relativi sia alla regolamentazione dei rapporti tra le parti coinvolte nella realizzazione del progetto, sia alla vendita di singole unit&amp;agrave; di propriet&amp;agrave; per piani o alla messa a reddito dell&amp;rsquo;immobile a progetto ultimato.

In questo modo, crediamo di riuscire nell&amp;rsquo;intento di offrire alla nostra clientela una consulenza e un supporto completi, che prendano in analisi ogni singolo aspetto di situazioni caratterizzate da un elevato grado di complessit&amp;agrave;.

I nostri avvocati specialisti di investimenti immobiliari
</description><link>https://www.teamlegal.ch/art_Investimenti+immobiliari_Aree+di+expertise_57.html</link><author>TEAM LEGAL</author><pubDate>Wed, 23 Nov 2016 12:52:00 +0100</pubDate></item><item><title>Commesse pubbliche</title><description>Gli enti assoggettati alla legge sulle commesse pubbliche sono tenuti all&amp;rsquo;osservanza di regole precise ogniqualvolta necessitino di rivolgersi all&amp;rsquo;economia privata per la fornitura di beni o servizi. Analogamente, l&amp;rsquo;aggiudicazione di un appalto da parte di un&amp;rsquo;impresa presuppone una conoscenza approfondita dei criteri di idoneit&amp;agrave;, degli aspetti procedurali e delle eventuali possibilit&amp;agrave; di ricorso.

Il nostro Studio legale assiste gli enti pubblici e privati che necessitano di consulenza e assistenza in relazione alla pubblicazione di bandi di concorso, procedure di aggiudicazione e procedure di ricorso. Forti di una lunga esperienza nel supporto a enti banditori e ad aggiudicatori di commesse, i nostri avvocati specialisti del ramo hanno precedentemente operato anche in seno a settori rilevanti delle pubbliche amministrazioni, avendo modo di approfondire notevolmente le loro conoscenze specialistiche.

I nostri punti di forza

La clientela istituzionale e commerciale che si affida al nostro Studio per la risoluzione di problematiche sorte nella sfera delle commesse pubbliche beneficia del supporto di un team di avvocati con alle spalle una significativa esperienza in questo settore.

Nel corso degli anni abbiamo appoggiato enti pubblici e imprese private nell&amp;rsquo;ambito di innumerevoli casi riguardanti l&amp;rsquo;attribuzione di commesse, dalle consulenze inerenti a delucidazioni sui criteri di partecipazione a gare di appalto o alla redazione di bandi di concorso, fino all&amp;rsquo;assistenza legale nel quadro di procedure di ricorso.

Oggi, possiamo affermare di essere un punto di riferimento per numerosi enti pubblici e consorzi di imprese che si trovano confrontati con la gestione di problematiche di varia natura, che possono riguardare qualsiasi aspetto relativo a questo ambito particolare.

I nostri avvocati specialisti in ambito di commesse pubbliche
</description><link>https://www.teamlegal.ch/art_Commesse+pubbliche_Aree+di+expertise_55.html</link><author>TEAM LEGAL</author><pubDate>Wed, 23 Nov 2016 12:51:00 +0100</pubDate></item><item><title>La nostra missione</title><description>L&amp;rsquo;obiettivo primario di assistere al meglio la nostra clientela in ogni circostanza ci ha condotti a impegnarci costantemente nell&amp;rsquo;ampliamento dei nostri ambiti di competenza. Per questo investiamo molto nel nostro bagaglio di conoscenze, avvalendoci di collaboratori specializzati nei diversi settori del diritto. Grazie alle loro significative esperienze professionali e personali, essi rendono possibile uno scambio fra colleghi fondato sulla condivisione e la crescita comune.

Da sempre, poniamo i nostri clienti al centro di questa nostra missione, perch&amp;eacute; a loro vogliamo offrire una consulenza incentrata sulle esigenze individuali di ciascuno, sia esso un privato, un ente pubblico o una grande impresa, che tenga conto di tutti i risvolti possibili nel quadro di situazioni complesse.

La nostra visione

Oggi ci poniamo l&amp;rsquo;obiettivo di continuare il nostro percorso di crescita, senza perdere mai di vista l&amp;rsquo;ideale di uno Studio legale solido e unito, che sia un saldo punto di riferimento per la nostra clientela.

I nostri valori

Siamo ben consapevoli del ruolo fondamentale dei rapporti umani, che sono per noi una componente indispensabile nel perseguimento di ogni obiettivo condiviso.

Le fasi di evoluzione che il nostro Studio ha attraversato nel corso del tempo ci hanno portato a rendere espliciti i fondamenti del nostro modo di collaborare insieme e di porci nei confronti dei nostri clienti. Da questa necessit&amp;agrave; &amp;egrave; nata una riflessione, da cui sono scaturiti i valori che fondano il nostro modo di operare:


	Lealt&amp;agrave;, perch&amp;eacute; crediamo che ogni relazione debba fondarsi sul rispetto reciproco, sul mantenimento della parola data e sulla correttezza.
	Disponibilit&amp;agrave;, perch&amp;eacute; consideriamo il confronto e la condivisione di idee, pareri e sapere come i pilastri fondamentali della collaborazione che abbiamo instaurato tra di noi e del valore aggiunto che siamo in grado di apportare ai nostri clienti.
	Professionalit&amp;agrave;, perch&amp;eacute; riconosciamo l&amp;rsquo;importanza di un approccio proattivo e serio, orientato alle esigenze dei nostri clienti e alla cura di ogni aspetto del nostro lavoro.
	Competenza, perch&amp;eacute; siamo consapevoli del valore dell&amp;rsquo;approfondimento costante del nostro sapere specifico e della collaborazione tra specialisti che mirano a offrire il meglio ai propri clienti.
	Sostenibilit&amp;agrave;, perch&amp;eacute; vogliamo offrire soluzioni solide, che siano sostenibili nel tempo e proporzionate alle esigenze e alle aspettative dei nostri clienti, anche rispetto ai costi che una consulenza o un contenzioso legale comportano.

</description><link>https://www.teamlegal.ch/art_La+nostra+missione_Valori_54.html</link><author>TEAM LEGAL</author><pubDate>Wed, 23 Nov 2016 12:47:00 +0100</pubDate></item><item><title>Su di noi</title><description>Le fondamenta del nostro Studio legale e notarile risiedono nelle esperienze professionali e personali dei nostri collaboratori. Da sempre, al centro del nostro modo di essere e di operare, la condivisione del sapere tra i nostri avvocati e il loro impegno nel perfezionamento ci hanno permesso di sviluppare un ampio bagaglio di conoscenze in svariati settori del diritto, offrendo alla nostra clientela un&amp;rsquo;assistenza completa e orientata alle specifiche esigenze individuali.

L&amp;rsquo;intenzione di dare vita a uno Studio forte, unito e aperto sul mondo, &amp;egrave; stata presente sin dall&amp;rsquo;inizio della nostra attivit&amp;agrave; e ci ha portati a diventare oggi un saldo punto di riferimento per i nostri clienti in qualsiasi situazione presenti implicazioni di natura giuridica.

Dal 1995 a oggi, ci siamo dedicati ad acquisire nuove competenze e ad ampliare i nostri ambiti di attivit&amp;agrave;, abbiamo voluto investire nei nostri collaboratori, nel reclutamento di professionisti specializzati e nella formazione dei nostri giovani avvocati e praticanti.

Nel corso degli anni, il nostro &amp;ldquo;team&amp;rdquo; si &amp;egrave; ampliato, nell&amp;rsquo;intento di offrire ai nostri clienti la possibilit&amp;agrave; di avvalersi di un sostegno professionale anche nell&amp;rsquo;ambito di situazioni che presentano un quadro giuridico di elevata complessit&amp;agrave;.

Grazie all&amp;rsquo;impegno e alla passione per il nostro lavoro, siamo oggi presenti su tutto il territorio ticinese; oltre alla sede di Lugano, dal 1999 siamo presenti anche a Locarno e dal 2012 a Mendrisio.

Nel 2020 abbiamo costituito la TEAM LEGAL SA, realizzando in tal modo, come ricorda il fondatore dello Studio, Avv. Renzo Respini, un progetto &amp;ldquo;che porter&amp;agrave; a un&amp;rsquo;ulteriore svolta nella dinamica dello Studio e marcher&amp;agrave; la sua storia&amp;rdquo;. TEAM LEGAL, ossia una squadra, un gruppo di persone che collaborano per lo svolgimento di un&amp;rsquo;attivit&amp;agrave; comune, per un obiettivo condiviso, nella consapevolezza che la condivisione migliora la qualit&amp;agrave; del lavoro a vantaggio del gruppo stesso e, di conseguenza, anche dei servizi offerti ai nostri clienti.

TEAM LEGAL pu&amp;ograve; contare oggi su una squadra di specialisti attivi in numerosi settori del diritto. I soci fondatori, Luca Beretta Piccoli, Giovanni Jelmini e Massimo Respini, vengono efficacemente coadiuvati da un &amp;ldquo;team&amp;rdquo; di avvocati con alle spalle significative esperienze nel ramo dell&amp;rsquo;avvocatura e all&amp;rsquo;interno delle pubbliche amministrazioni.

Grazie alle competenze specialistiche dei nostri professionisti, siamo riconosciuti in particolare per il nostro operato negli ambiti delle commesse pubbliche, del diritto ambientale, del diritto edilizio e della pianificazione territoriale, del contenzioso civile e commerciale, del diritto dei trasporti, del diritto societario e del diritto del lavoro.

Al di l&amp;agrave; dei nostri settori di punta, il nostro scopo primario vuole ancora essere quello di assistere i nostri clienti con competenza e professionalit&amp;agrave; in ogni frangente, offrendo loro un valido supporto nell&amp;rsquo;affrontare qualsiasi questione di natura giuridica.
</description><link>https://www.teamlegal.ch/art_Su+di+noi_Su+di+noi_53.html</link><author>TEAM LEGAL</author><pubDate>Tue, 22 Nov 2016 15:17:00 +0100</pubDate></item><item><title>Respini</title><description>Respini
</description><link>https://www.teamlegal.ch/art_Respini_Home_52.html</link><author>TEAM LEGAL</author><pubDate>Mon, 21 Nov 2016 18:45:00 +0100</pubDate></item><item><title>TEAM LEGAL</title><description>TEAM LEGAL offre una gamma di servizi di consulenza completa nelle aree del diritto commerciale, civile, amministrativo e penale cos&amp;igrave; come nel contenzioso e nell&amp;#39;ambito notarile.

Il nostro obiettivo &amp;egrave; quello di offrire, sulla base di uno stretto rapporto di fiducia, servizi legali di qualit&amp;agrave; ad una clientela sia privata sia istituzionale, in Svizzera e a livello internazionale.

Per questo motivo i nostri professionisti sono in grado di fornire consulenza in italiano, tedesco, francese, inglese e spagnolo.

Gli avvocati e i notai del nostro Studio sono membri degli Ordini degli avvocati e dei notai del Cantone Ticino cos&amp;igrave; come delle Associazioni svizzere degli avvocati e dei notai.

I nostri uffici si trovano in Via Ferruccio Pelli 2, nel centro di Lugano, in Via San Francesco 11 a Locarno ed in Piazza del Ponte 1 a Mendrisio.
</description><link>https://www.teamlegal.ch/art_TEAM+LEGAL_Home_51.html</link><author>TEAM LEGAL</author><pubDate>Mon, 21 Nov 2016 13:59:00 +0100</pubDate></item></channel></rss>			