Nuova LCPubb ed enti assoggettati: non si scappa più dalle procedure di pubblico concorso
Dopo un iter a dir poco travagliato, il 1° gennaio 2020 entrerà in vigore la nuova legge cantonale sulle commesse pubbliche (in realtà le modifiche al corpo legislativo esistente approvate dal Parlamento nell’aprile del 2017), unitamente ai cambiamenti al relativo regolamento di applicazione apportati dal Consiglio di Stato.
La revisione nasce in particolare dalla volontà politica del Governo di favorire - per quanto possibile e nel rispetto del quadro legislativo di rango superiore - l’economia locale nell’assegnazione delle commesse pubbliche inferiori a determinati valori soglia, introducendo quale esplicito requisito il domicilio o la sede in Svizzera dell’offerente.
La nuova legge presenta modifiche di natura sia formale che sostanziale. Tra le innovazioni di rilievo troviamo la clausola nazionale dianzi citata (detta anche di esclusività), così come la revoca dell’aggiudicazione, la rescissione contrattuale e l’obbligo per i committenti di esigere dai concorrenti la prova della loro idoneità finanziaria, economica e tecnica. Nel regolamento troviamo invece novità importanti come la possibilità di assegnare appalti totali o mandati di studio in parallelo.
Il cambiamento che creerà più scompiglio è però certamente quello concernente i committenti assoggettati alla legge. Un allegato del regolamento elenca infatti, ancorché in modo esemplificativo, gli enti di diritto pubblico e soprattutto i committenti preposti a compiti pubblici che a partire dall’anno prossimo dovranno far capo alle procedure previste dalla legge (di pubblico concorso, ad invito, o incarico diretto) per assegnare commesse edili, di fornitura o di servizio. Non si tratta veramente di una novità, quanto piuttosto di una traslazione nel diritto cantonale di taluni principi sanciti da tempo a livello internazionale.
Alla legge attuale (art. 2 cpv. 1) già sottostanno il cantone, i comuni e gli altri enti prepositi a compiti cantonali o comunali retti dal diritto cantonale o intercantonale che non hanno carattere commerciale o industriale, così come le società di diritto privato di cui il cantone e/o i comuni detengono la maggioranza della proprietà e che svolgono un compito pubblico. Il problema è che diversi enti già ora soggetti alla legge non si sono mai resi conto di esserlo veramente stante la difficoltà interpretativa del concetto di istituzione di diritto pubblico di rango cantonale priva di carattere commerciale o industriale insito nella legge stessa. Concetto - questo - che andava concretizzato rifacendosi al diritto internazionale, segnatamente all'Accordo sugli appalti pubblici del 15 aprile 1994 (AAP; RS 0.632.231.422), in particolare al suo art. I e, di riflesso, alle regole sancite dagli allegati 1-3 dell'appendice I concernente la Svizzera. In parole povere, per capire se ci si trova confrontati con una “istituzione di diritto pubblico” dottrina e giurisprudenza (vedi DFT 142 II 369 consid. 3.2 e rinvii) si basano sulla definizione contenuta alla nota 1 di piè di pagina 1 dell'allegato 3 appendice I dell'AAP, che in pratica attribuisce lo statuto di istituzione di diritto pubblico a tutti gli organismi privi di carattere commerciale e industriale incaricati di soddisfare bisogni di interesse generale, dotati di personalità giuridica e sui quali lo Stato o altri o altri poteri pubblici esercitano un’influenza dominante. Se adempivano siffatte condizioni, erano sottoposti all’ordinamento sulle commesse pubbliche anche soggetti di diritto privato come le società anonime, le fondazioni e le associazioni.
Con la prossima entrata in vigore del nuovo regolamento questa complicata analisi circa l’assoggettamento di un determinato ente al diritto delle commesse pubbliche dovrebbe diventare di agevole momento, poiché l’allegato 1 al regolamento stesso elenca, seppur esemplificativamente, i committenti preposti a compiti pubblici, che sono i seguenti:
- Cantone Ticino
- Comuni
- Patriziati (Corporazioni, Degagne e Vicinati e altre Corporazioni di diritto pubblico riconosciute)
- Chiesa cattolica apostolica romana nel Cantone Ticino (tra cui Diocesi, Curia, parrocchie e altri enti ecclesiastici)
- Chiesa evangelica riformata del Cantone Ticino (tra cui Chiesa cantonale, Comunità regionali e altri enti ecclesiastici)
- Consorzi ai sensi della legge sul consorziamento dei Comuni del 22 febbraio 2010 e della legge sui consorzi del 21 luglio 1913
- Ente ospedaliero cantonale (EOC)
- Cliniche private
- Servizi di soccorso pre-ospedaliero (ambulanze)
- Istituti per anziani finanziati per l’intera gestione
- Istituti per anziani finanziati per il costo residuo delle cure sottoposte alla legge federale sull’assicurazione malattie del 18 marzo 1994 (LAMal)
- Istituti per invalidi finanziati con contratto di prestazione ai sensi della legge sull’integrazione sociale e professionale degli invalidi del 14 marzo 1979
- Enti beneficiari di contributi per provvedimenti di integrazione per invalidi ai sensi della legge sull’integrazione sociale e professionale degli invalidi del 14 marzo 1979
- Servizi di assistenza e cura a domicilio (SACD) di interesse pubblico
- Organizzazioni di assistenza e cura a domicilio finanziate con contratto di prestazione ai sensi della legge sull’assistenza e cura a domicilio del 30 novembre 2010 (LACD)
- Infermieri indipendenti finanziati con contratto di prestazione ai sensi della legge sull’assistenza e cura a domicilio del 30 novembre 2010 (LACD)
- Servizi d’appoggio riconosciuti ai sensi della legge sull’assistenza e cura a domicilio del 30 novembre 2010 (LACD); servizi di trasporto, servizi per anziani, servizi per ammalati, servizi per invalidi, servizi per alcolisti
- Centri educativi minorili
- Asili nido di protezione
- Asili nido
- Istituti per colonie
- Enti finanziati in base alla legge d’applicazione della legge federale sugli stupefacenti del 19 giugno 1978
- Enti beneficiari di contributi nel campo della promozione della salute
- Azienda cantonale dei rifiuti e altre aziende o società di smaltimento o gestione dei rifiuti detenute da enti di diritto pubblico, partecipate o controllate e/o sottoposte a vigilanza
- Scuole private ai sensi della legge della scuola del 1° febbraio 1990
- Università della Svizzera italiana e Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana
- Servizi mensa e ristoranti scolastici affidati a privati (scuola media)
- Società degli impiegati di commercio (formazione presso le aziende, svolgimento delle procedure di qualificazione)
- Fondazione ARES (servizio di consulenza scolastica per allievi autistici)
- Istituti di previdenza di diritto pubblico
- Agenzia turistica ticinese SA e organizzazioni turistiche regionali
- Enti e agenzie regionali per lo sviluppo
- Fondazione Agire
- Fondazione Ticino Film Commission
- Southern Switzerland Film Commission sagl
- Associazione Centro di Competenze Agroalimentari Ticino
- Fondazione Centro di competenza in materia di mobilità sostenibile
Come detto, questi enti e tutti quelli ad essi assimilabili, dovranno in futuro far capo alle procedure previste dalla legge per assegnare una commessa edile, di fornitura o di servizio. Il più delle volte saranno pertanto tenuti ad indire dei concorsi pubblici, nel rispetto di tutte le regole che governano queste procedure. Un buon motivo per cominciare già fin d’ora ad entrare nel mondo degli acquisti pubblici, appoggiandosi all’occorrenza a persone cognite della materia.
Avv. Stefano Bernasconi