Impianti solari: esempio di un compromesso tra politica energetica e pianificazione del territorio
Rendere autosufficiente, in tutto o in parte, la propria abitazione dal profilo energetico è la sfida (e il trend) del nuovo millennio che non ha lasciato indifferente nemmeno la politica. In sintesi una breve panoramica sulla legislazione odierna e le facilitazioni previste per la posa di pannelli solari.
Con l’avvento delle nuove tecnologie legate alle energie rinnovabili, una politica globale che spinge vieppiù all’implementazione di sistemi di approvvigionamento energetico basato su fonti prive di emissioni nocive e ad una maggiore consapevolezza anche dei singoli, stimolati anche da bonus ed incentivi statali, la via green è divenuta una realtà consolidata.
In Svizzera la politica ha dato seguito al cambiamento in atto, regolamentando ove possibile la tematica nei vari settori toccati – direttamente o indirettamente – dalla creazione di nuovi impianti “ecologici”.
Per quanto concerne il diritto edilizio, nell’ultimo decennio si è assistito ad un cambiamento di paradigma piuttosto importante.
Particolare sviluppo è stato dato alle energie derivanti dalla posa di impianti solari, siano questi solari termici, rispettivamente fotovoltaici.
Da primo gennaio 2008 la Legge sulla pianificazione del territorio dedica una norma specifica a questo argomento, l’art. 18a LPT, che è stato poi ulteriormente rivisto e dal 1. maggio 2014 recita così:
- Nelle zone edificabili e nelle zone agricole gli impianti solari sufficientemente adattati ai tetti non necessitano dell'autorizzazione di cui all'articolo 22 capoverso 1. Simili progetti devono essere unicamente annunciati all'autorità competente.
- Il diritto cantonale può:
- designare determinati tipi di zone edificabili dove l'aspetto estetico è meno importante, nelle quali anche altri impianti solari possono essere esentati dall'autorizzazione;
- prevedere l'obbligo dell'autorizzazione in tipi chiaramente definiti di zone protette.
- Gli impianti solari nell'ambito di monumenti culturali o naturali d'importanza cantonale o nazionale sottostanno sempre all'obbligo dell'autorizzazione. Non devono pregiudicare in modo sostanziale tali monumenti.
- Per il rimanente, l'interesse a utilizzare l'energia solare negli edifici esistenti o nuovi prevale in linea di principio sugli aspetti estetici.
La norma di legge introduce quindi una facilitazione di natura formale intesa ad agevolare (e, di conseguenza, anche incentivare) l’installazione degli impianti solari, entro condizioni ben definite: nelle zone edificabili e nelle zone agricole si è dispensati dall’obbligo di conseguire l’autorizzazione a costruire nel caso in cui: gli impianti siano montati sopra o all’interno di un tetto (1), siano sufficientemente adattati allo stesso (2) e non interessino un monumento di importanza cantonale o nazionale. Gli impianti solari che adempiono queste condizioni, riservate eventuali eccezioni di diritto cantonale, sono soggette unicamente ad annuncio presso il Comune.
Giusta l’art. 32a cpv. 1 OPT, un impianto è considerato sufficientemente adattato a un tetto se (a) sporge ortogonalmente di al massimo 20 cm dalla superficie del tetto, (b) visto frontalmente e dall’alto non sporge oltre la superficie del tetto, (c) in base allo stato della tecnica presenta un basso grado di riflessione e (d) si presenta come superficie compatta (sempre riservate concrete prescrizioni edilizie alternative di diritto cantonale).
Si badi bene che queste agevolazioni non si applicano ai tetti piani, ma unicamente ai tetti a falde. Gli impianti solari posati al di sopra di tetti piani sono definibili quali corpi tecnici, ed assoggettabili come tali a specifici limiti d’altezza e di sviluppo orizzontale previsti dalle norme di piano regolatore. In questo senso, i Comuni godono di ampia autonomia.
Eccezione che conferma la regola è l’art. 3 cpv. 1 lett. n RLE, il quale prevede che i collettori solari posati sui tetti piani nelle zone di produzione intensiva di beni o servizi non soggiacciano a licenza edilizia.
Monumenti culturali o naturali di importanza cantonale o nazionale
Secondo il testo di legge, l’interesse all’uso dell’energia solare prevale in linea di principio sugli aspetti estetici e tale priorità si applica di principio a tutti gli impianti solari; ne fanno eccezione quelli che interessano un monumento culturale o naturale di importanza cantonale o nazionale. Quali monumenti naturali, in assenza di un’altra specifica definizione di legge, possono essere considerati gli oggetti censiti nell’Inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali, mentre quali monumenti culturali per i quali vige l’obbligo della licenza di costruzione per i pannelli solari sono considerati i nuclei, le zone di protezione del paesaggio, il Piano di utilizzazione cantonale dei paesaggi con edifici e impianti protetti (PUC-PEIP), gli insediamenti elencati nell’inventario federale degli insediamenti svizzeri da proteggere d’importanza nazionale (ISOS) e nei perimetri di rispetto dei beni culturali (art. 4 lett. h RLE).
In questi casi, non si applica il principio della prevalenza dell’uso dell’energia solare sugli aspetti estetici, ma ogni singolo caso deve essere valutato a sé stante, alla luce delle differenti finalità di protezione desumibili dalla descrizione di dettaglio dell’oggetto inventariato. Sussiste, in particolare, un pregiudizio sostanziale quando un impianto danneggia in modo rilevante l’oggetto nei suoi aspetti singolari o caratteristici, che gli conferiscono dignità di protezione.
Procedura federale sì o no?
Da ultimo, val la pena di sottolineare come vi sia un ulteriore aspetto, al di là di quello prettamente estetico e pianificatorio, da valutare, e meglio quello dell’eventuale approvazione dei piani da parte dell’Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (ESTI).
Si tratta di una procedura che interessa unicamente i collettori solari fotovoltaici (ovvero quelli destinati alla produzione di energia elettrica) e dev’essere affrontata unicamente nei casi in cui un impianto superasse i 30 KVA.
In tal caso, dovrà essere inoltrata, unitamente alla domanda di costruzione (indirizzata al Municipio), una domanda di approvazione dei piani (indirizzata all’ESTI). Entrambe le domande verranno pubblicate contemporaneamente all’albo (la procedura federale anche sul foglio ufficiale). L’Ufficio delle domande di costruzione del Dipartimento del territorio garantisce il coordinamento delle procedure (art. 25a LPT).