Contratto di lavoro e divieto di concorrenza: definizione dell’oggetto del divieto.
Nell’ambito del diritto del lavoro, uno degli aspetti problematici che spesso emerge a seguito di un licenziamento è quello della validità del patto di non concorrenza e delle relative limitazioni di luogo, tempo ed oggetto del divieto.
In una recente decisione il Tribunale Federale (DTF 4 A_210/2018 del 2 aprile 2019) ha confermato la giurisprudenza relativa alla validità dell’oggetto del divieto riportato con la generica clausola “ogni attività concorrenziale”, come riportato nel Codice delle Obbligazioni (art. 340 cpv. 1 CO) e soventemente utilizzato nella prassi.
La legge prevede una limitazione dell’oggetto dell’attività concorrenziale e ciò con lo scopo di tutelare il futuro professionale e la libertà economica del dipendente. Di conseguenza un patto di non concorrenza non può comprendere campi di attività in cui il datore di lavoro non opera. Pertanto, l’oggetto “ogni attività concorrenziale” è di per sé sufficientemente determinato in quanto comprende unicamente i campi in cui il datore di lavoro opera. Il Tribunale Federale nella menzionata decisione ha ritenuto che due aziende sono in concorrenza tra loro quando condividono almeno parzialmente la cerchia dei clienti ed offrono gli stessi servizi a soddisfazione delle loro esigenze.
Concludendo, secondo il Tribunale Federale una clausola che prevede un divieto di concorrenza per “ogni attività concorrenziale” è valido e sufficientemente limitato, ritenuto che per maggior chiarezza è consigliabile completarlo con una lista di esempi - non esaustiva - dei campi in cui l’azienda è attiva e dei prodotti che commercializza.
Avv. Adriano Alari