Attestato di carenza beni: prescrizione ventennale anche per crediti fondati sul diritto estero

Pubblicato il: 20.09.2019 | Diritto procedurale, esecutivo e fallimentare | Avv. Patrick Fini

Secondo il TF, gli attestati di carenza beni si prescrivono sempre dopo 20 anni indipendentemente dal diritto applicabile al credito stesso.

Il TF (Sentenza TF 5A_375/2017) ha statuito che il credito accertato mediante un attestato di carenza beni

(ACB) si prescrive in 20 anni dal rilascio dell’attestato stesso indipendentemente se il credito alla base si fonda sul diritto svizzero o estero. Secondo l’Alta Corte la ratio legis dell’art. 149a cpv. 1 LEF è infatti quella di prevedere un termine di prescrizione uniforme degli ACB nel diritto esecutivo. Pertanto l’art. 30a LEF, che prevede un primato del diritto internazionale privato su quello svizzero, non trova un’applicazione prioritaria nel contesto della prescrizione degli ACB.

Avv. Patrick Fini

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